DISAPPLICATO IL PROVVEDIMENTO CHE ESCLUDEVA IL RICORRENTE DALLE GRADUATORIE D’ISTITUTO DI TERZA FASCIA DEL PERSONALE ATA.

RITENUTO VALIDO IL DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE DI OPERATORE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE, SETTORE CUCINA – CON ESAMI SOSTENUTI, NELL’A.S. 2012/13, QUALE CANDIDATO ESTERNO – AI FINI DELL’INSERIMENTO NELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO DEL PERSONALE ATA (PER IL TRIENNIO 2021-2024).

ACCERTATO IL DIRITTO DEL COLLABORATORE SCOLASTICO AD ESSERE REINSERITO NELLA PREDETTA GRADUATORIA, CON RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO MATURATO, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO SVOLTO – TRIBUNALE DEL LAVORO DI BENEVENTO

STUDIO LEGALE ESPOSITO-SANTONICOLA

I Fatti

Con ricorso urgente, nelle forme  dell’ art. 700 c.p.c., l’interessato ha esposto di aver prestato servizio quale collaboratore scolastico, in virtù del contratto di lavoro a tempo determinato, dal settembre 2021 al dicembre 2021, con proroga del rapporto di lavoro sino al marzo 2022 . Tuttavia, nel gennaio 2022, il rapporto di lavoro si è interrotto in virtù della seguente decisione del dirigente scolastico:  “il titolo di studio conseguito non può essere considerato validamente acquisito in quanto, come da comunicazione dell’UAT di Benevento, il Centro Studi Sannitico di Durazzano, per l’A.S. 2012/13, non era autorizzato allo svolgimento di esami di qualifica triennale statale”.

Parte ricorrente ha evidenziato in giudizio, per il tramite dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, che il Centro Studi Sannitico S.R.L., sul finire del marzo 2012, aveva richiesto al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, il riconoscimento, per l’anno scolastico 2012-2013, dello status di scuola paritaria, imbattendosi in un diniego per carenze documentali. 

Tuttavia il giudizio amministrativo, instaurato dall’Istituto avverso il diniego, si era definito con esito favorevole dinanzi al Consiglio di Stato; di conseguenza l’USR Campania (Ufficio Area Parità), in piena attuazione del giudicato amministrativo, decretava il riconoscimento della parità, in favore del Centro Studi Sannitico, con decorrenza dall’A.S. 2012/2013, previo annullamento del precedente decreto dirigenziale di diniego della parità scolastica.

E’ stato tra l’altro rappresentato, al competente Magistrato del Lavoro, che per gli esami di qualifica triennale “di percorso istruttivo intermedio – a differenza degli esami di stato, dove si provvede alla nomina della commissione – l’USR territorialmente competente non deve esplicitare alcuna adesione, neppure in chiave collaborativa, nemmeno inviando specifica autorizzazione per la tenuta dei corsi (in presenza di candidati interni) e dei relativi esami finalizzati al rilascio delle qualifiche, con la conseguenza che l’Istituto scolastico “riconosciuto paritario” è di per sé facultato all’espletamento di detti esami sin dall’anno scolastico 2012-2013, nel caso del Centro Studi Sannitico.

Instauratosi il contraddittorio, è intervenuto in giudizio il Ministero, domandando il rigetto del ricorso cautelare, deducendo, in particolare, che per l’anno scolastico 2012-2013 il Centro Studi Sannitico non era abilitato allo svolgimento degli esami di qualifica triennale…

Di diverso avviso il Tribunale del Lavoro Beneventano, nella persona del Magistrato ordinario Dott.ssa Marina Campidoglio, che sposando pienamente le tesi interpretative degli avv.ti Esposito Santonicola, nell’accogliere il ricorso introduttivo, si è espresso nei seguenti termini (estratti ritenuti essenziali della recentissima ordinanza del marzo 2022):

Il ricorso è fondato e va accolto… L’Istituto Centro Studi Sannitico, presso il quale il ricorrente ha sostenuto gli esami, nell’A.S. 2012/13, per il conseguimento del Diploma di Qualifica Professionale Triennale di Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Cucina – titolo in virtù del quale lo stesso è poi stato inserito nella terza fascia delle graduatorie d’istituto del personale ATA per il triennio 2021/24 – ha ottenuto il riconoscimento della parità scolastica a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 16.11.2015 n. 5211/2015, che ha annullato il provvedimento di diniego della parità, riferito alla richiesta avanzata per l’anno scolastico 2012/13.

Preso atto della sentenza del Consiglio di Stato, l’USR per la Campania, con decreto datato 11.01.2016, vi ha ottemperato, riconoscendo il predetto Istituto quale scuola paritaria secondaria di II grado, ai sensi della legge n. 62/2000, con decorrenza dall’A.S. 2012/2013 e, quindi, con effetto retroattivo.

Il Ministero dell’Istruzione sostiene che, benché riconosciuto ex post con efficacia retroattiva, il Centro Studi Sannitico, nell’A.S. 2012/2013, non aveva ricevuto l’autorizzazione all’effettuazione degli esami volti al conseguimento del diploma e, non avendo all’epoca ottenuto la parità, non aveva materialmente rispettato gli adempimenti previsti dall’ordinanza ministeriale n. 90/2001 la quale prevede, all’art. 26, che “le commissioni di esame sono nominate dal dirigente scolastico e comunicate al Provveditore agli Studi”.

Tale tesi non coglie nel segno, contrastando con il principio di retroattività degli effetti giuridici dell’atto amministrativo che, conformandosi alla sentenza del Consiglio di Stato di annullamento del provvedimento di diniego, ha riconosciuto la parità al Centro Studio Sannitico con effetto retroattivo, dall’A.S. 2012/13.

È evidente che nei fatti, nell’A.S. 2012/2013, la scuola non aveva la parità; tuttavia l’avvenuto riconoscimento della parità in epoca successiva, ma con riferimento all’anno scolastico d’interesse, fa sì che giuridicamente la scuola debba considerarsi paritaria dall’anno scolastico 2012/13, con tutti gli effetti che ne conseguono. 

È evidente che il Centro Studi Sannitico, proprio perché non gli era stata riconosciuta la parità, non avrebbe potuto comunicare al Dirigente dell’Ufficio scolastico alcuna nomina di commissione e non avrebbe potuto rilasciare alcun diploma sul modulo stampato dall’Istituto Poligrafico dello Stato.

Ritenere che l’omissione di questi adempimenti precluda il riconoscimento della validità dei titoli rilasciati da quell’istituto significherebbe vanificare il senso della retroattività del riconoscimento e, anzi, farebbe prevalere, sulla situazione di diritto, una situazione di fatto che conseguiva a un diniego di parità riconosciuto illegittimo dal giudice amministrativo. 

Né si pone un problema di frequenza dei corsi, negli anni precedenti o nello stesso anno 2012/13, atteso che è documentato che il ricorrente ha sostenuto gli esami di qualifica triennale da candidato esterno. 

Inoltre si osserva altresì che nessun elemento testuale o sistematico contenuto nel decreto dell’USR Campania – che, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, ha riconosciuto al Centro Studi Sannitico la parità sin dall’anno scolastico 2012/2013 – consente di escludere che l’Istituto Centro Studi Sannitico avesse il potere di rilasciare titoli di studio sin dall’anno scolastico 2012/2013. Tale decreto conferma implicitamente, senza riserve, la validità giuridica degli esami già svolti, disponendo l’inserimento, fra l’altro, degli esiti degli esami. 

Ne consegue che va dichiarata la sussistenza del fumus boni iuris (PROFILO DI FONDATEZZA DEL RICORSO).

Quanto alla sussistenza del periculum in mora (MOTIVO D’URGENZA), il ricorrente allega che il mancato annullamento del decreto dirigenziale, che ha determinato l’esclusione dalla graduatoria di terza fascia di Istituto, comporterebbe l’impossibilità di qualunque nuovo incarico…

Parte ricorrente ha documentato altresì una situazione di indigenza e difficoltà del proprio nucleo familiare…

CONCLUSIONI DEL GIUDICANTE BENEVENTANO

Sussistendo entrambi i presupposti della tutela cautelare, va dichiarato  – previa disapplicazione del decreto che ha escluso il ricorrente dalle graduatorie definitive d’Istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio 2021/24 – il diritto del ricorrente ad essere inserito nella predetta graduatoria, nonché il diritto a vedere riconosciuto il punteggio maturato, comprensivo del servizio svolto con contratti di lavoro a tempo determinato nell’A.S. 2021/22, per il profilo di Collaboratore Scolastico; va pertanto ordinato al MIUR (OGGI M.I.) di adottare ogni conseguente provvedimento.

Per info/preventivi sui RICORSI A TUTELA DEL PERSONALE ATA, ANCHE CON RIFERIMENTO AI TITOLI/QUALIFICHE MATURATI PRESSO LA SCUOLA PARITARIA “CENTRO STUDI SANNITICO”, si suggerisce di procedere nelle seguenti modalità:

A) INVIARE EMAIL ALL’INDIRIZZO segreteriasantonicola@scuolalex.com, OGGETTO: “PROBLEMATICA PERSONALE ATA, NOME COGNOME”, SOTTOPONENDO AL LEGALE LA CASISTICA;

B) SEGNALARE L’AVVENUTO INOLTRO DELL’E-MAIL CON MESSAGGIO WHATSAPP AL 366 18 28 489 (NO TELEFONATE), SCRIVENDO “PROBLEMATICA PERSONALE ATA, NOME COGNOME ED INDIRIZZO E-MAIL DAL QUALE È PARTITO IL QUESITO”;

C) Si ricorda, infine, che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello studio legale Esposito Santonicola osserva le seguenti fasce orarie:

  • Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì;
  • Dalle 10,00 alle 12,30, ogni martedì e giovedì.