Sancita, ancora una volta, l’illegittima esclusione dalle graduatorie, a beneficio di un Collaboratore Scolastico… disposto il reinserimento in “Terza Fascia Ata”.
Dopo la strepitosa vittoria presso la CORTE DI APPELLO MILANESE, che ha sancita l’illegittimità dell’esclusione/depennamento dalle graduatorie III fascia ATA, nell’interesse di un Collaboratore Scolastico e Cuoco – in possesso del Diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi della Ristorazione, settore cucina, conseguito (nell’A.S. 2011/2012) presso l’Istituto Paritario “Voltaire” di Napoli – il più recente accoglimento giudiziario “su identica vicenda” è stato conseguito, dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, innanzi al Giudice del lavoro di Pavia, dott.ssa Federica Ferrari.
I FATTI
Per la domanda di inserimento nelle graduatorie ATA di III fascia della provincia di Milano, triennio 2021/24, profilo C.S., la ricorrente allegava la Qualifica Professionale di “Operatore dei Servizi della Ristorazione – Settore Cucina” conseguita nell’A.S. 2011/2012 presso l’Istituto Paritario Voltaire di Napoli.
Ebbene, a seguito dell’inserimento nella graduatoria, l’interessata stipulava un contratto di lavoro a tempo determinato, sul profilo C.S., con durata fino al 30.12.2021.
Con decreto del dicembre 2021, l’Istituto Scolastico di riferimento disponeva la decadenza dalle suddette graduatorie, profilo C.S., per mancanza del titolo di accesso, non potendolo ritenere regolarmente conseguito, in quanto l’USR Campania non era in grado di confermarne la validità, dichiarando il servizio svolto “prestato di fatto e non di diritto” (nel senso che, allo stesso, non veniva riconosciuto alcun punteggio).
Avverso tale decisione, l’interessata – rivolgendosi al Tribunale del Lavoro di Pavia, territorialmente competente – ha eccepito:
- di aver regolarmente conseguito il diploma presso l’Istituto Paritario Voltaire;
- di aver dimostrato il possesso e la validità del titolo, producendo il certificato del diploma di qualifica professionale, l’estratto del registro degli esami sostenuti (rilasciato dall’Istituto Statale “Galileo Ferraris” di Napoli) e le note emesse dall’USR Campania sulla validità della sessione d’esame dell’A.S. 2011/2012;
- di non essere in possesso dell’originale del diploma di qualifica, poiché lo stesso non le era mai stato consegnato dall’Istituto Voltaire.
Con tale linea difensiva, arricchita da nutriti contenuti giurisprudenziali, la collaboratrice scolastica ha ottenuto “in poco più di un mese” – a seguito di ricorso urgente ex art. 700 c.p.c. – l’agognato accoglimento giudiziario, fondato sulle argomentazioni testualmente riportate (estratti ritenuti essenziali):
La ricorrente ha prodotto il certificato del diploma di qualifica professionale, conseguito nell’A.S. 2011/2012 e certificato dal Coordinatore Didattico…L’Istituto Ferraris (depositario degli atti del cessato Istituto Voltaire), a sua volta, ha comunicato al legale della ricorrente che “in riferimento alla Vs. richiesta relativa all’oggetto, si comunica che, visti gli atti in possesso di questo Istituto, attualmente trasferiti dal cessato Istituto Paritario “Voltaire” di Napoli, nei registri degli esami di qualifica dell’Istituto Paritario “Voltaire” di Napoli appare quanto segue: 2011/2012, n. ……CUCINA 100/100”, allegando copia conforme del registro degli esami di qualifica afferente all’esame della ricorrente…
A conferma del regime di parità dell’Istituto Voltaire, con riferimento all’A.S. nel quale ha conseguito il diploma, la ricorrente ha prodotto la nota esplicativa del …04.2012 dell’USR Campania con la quale si affermava quanto segue: “in considerazione che l’anno scolastico corrente è in fase conclusiva ed al fine di salvaguardare gli interessi degli alunni frequentanti le classi III, IV e V del predetto corso di studio, le suddette classi, in via eccezionale e limitatamente al solo presente anno scolastico 2011/2012, sono da ritenersi paritarie”. Quanto anzi detto è stato ulteriormente confermato dall’USR Campania, con nota del …12.2021, in risposta alla richiesta di accesso ai documenti del legale della ricorrente, indicando quanto segue: “(…) l’ultima sessione ordinaria di esame per il conseguimento del diploma di qualifica statale si è svolta al termine dell’A.S. 2011/2012 per le classi prime avviate nell’A.S. 2009/2010”.
Alla luce di tale acquisizione ritiene il giudicante che sia provato il superamento, da parte della ricorrente, dell’esame di qualifica, pur in assenza della copia cartacea del diploma, della cui mancanza è stata fornita adeguata giustificazione.
Inoltre, il registro del cessato istituto Voltaire si trova ora nella disponibilità di un Istituto Statale e quindi del MIUR che in ogni momento poteva prendere visione dell’originale…
L’orientamento sopra espresso dal giudicante è stato recentemente confermato (come anticipato in precedenza) dalla Corte d’Appello di Milano e, pertanto, non si rinvengono motivi per i quali discostarvisi in questa sede…
In conclusione, il “ricorso ex art. 700 c.p.c.” è stato accolto, ritenendo il giudicante sussistenti le ragioni di urgenza, essendo evidente che l‘esclusione dalla graduatoria in questione avrebbe comportato l’impossibilità, per la collaboratrice scolastica, di ricevere nuove convocazioni di supplenza per il triennio 2021/24.
Il rischio di non ricevere alcun incarico, per il triennio 2021-2024, è stato, tra l’altro, attualizzato in considerazione del fatto che il nucleo familiare della ricorrente versa in una situazione di indigenza, documentata dall’ISEE relativo all’anno 2021, prodotto dai legali in giudizio. Sicché, l’impossibilità di accedere alle supplenze, fino al successivo aggiornamento delle graduatorie ATA, ha sostanzialmente attestato che “i tempi medi del giudizio” sarebbero risultati incompatibili con un’utile pronuncia, stante l’esigenza di accedere ad una fonte di reddito.
CONCLUSIONI DEL GIUDICANTE DI PAVIA, DOTT.SSA FEDERICA FERRARI
Il giudice del lavoro, visto l’art. 700 c.p.c. accoglie l’istanza… e, per l’effetto, accerta l’illegittimità del decreto…. di esclusione dalle graduatorie ATA di terza fascia della provincia di Milano, triennio 2021/2024, profilo di Collaboratore Scolastico, emesso dall’Istituto d’Istruzione Superiore….. di Abbiategrasso (MI).
PER INFO/PREVENTIVI SUI “RICORSI ATA-RECUPERO PUNTEGGI A SEGUITO DI ESCLUSIONI/RETTIFICHE – CASO VOLTAIRE”, si suggerisce di procedere nella seguente modalità:
A) INVIARE EMAIL ALL’INDIRIZZO segreteriasantonicola@scuolalex.com, OGGETTO: “PROBLEMATICA PERSONALE ATA, NOME COGNOME”, SOTTOPONENDO AL LEGALE LA CASISTICA;
B) SEGNALARE L’AVVENUTO INOLTRO DELL’E-MAIL CON MESSAGGIO WHATSAPP AL 366 18 28 489 (NO TELEFONATE), SCRIVENDO “PROBLEMATICA PERSONALE ATA, NOME COGNOME ED INDIRIZZO E-MAIL DAL QUALE È PARTITO IL QUESITO”.
Si ricorda che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello studio legale Esposito Santonicola osserva le seguenti fasce orarie:
- Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì;
- Dalle 10,00 alle 12,30, ogni martedì e giovedì.