LA BATTAGLIA LEGALE PER L’OMOLOGA DELLA SPECIALIZZAZIONE ALL’INSEGNAMENTO ACQUISITA IN ROMANIA: UN’ENTUSIASMANTE VITTORIA SUL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI, CON RIFERIMENTO ALLA CLASSE “AD00 SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO”.
A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola
Con un ricorso amministrativo, stilato dagli appassionati legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, è stato impugnato il provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che aveva respinto l’istanza di riconoscimento della qualifica professionale per l’insegnamento, acquisita in Romania, con riferimento alla classe AD00 (sostegno scuola secondaria di primo grado).
La docente ricorrente era già destinataria della sentenza n. 10240 dell’8 ottobre 2020 del Tar Lazio, Roma, Sezione III Bis, con la quale veniva dichiarata l’illegittimità di un primo diniego del riconoscimento della qualifica professionale estera.
Non essendo stata eseguita la sentenza, la stessa docente aveva inoltrato un ricorso per l’ottemperanza, accolto con la decisione n. 10549/2021 (pubblicata il 14 ottobre 2021) del Tar Lazio, Sezione III Bis. Quest’ultima recava l’ordine, impartito al Ministero dell’Istruzione e del Merito, di dare esecuzione al precedente titolo giudiziario.
In esecuzione del giudicato, il Ministero resistente, con il provvedimento da ultimo impugnato, ha reiterato il diniego di riconoscimento del titolo di specializzazione estero sull’insegnamento di sostegno, rappresentando, in particolare, che:
- Risulterebbe mancante, in riferimento all’istanza di riconoscimento della classe di concorso per il Sostegno nella Scuola Secondaria, l’attestazione di competenza professionale del Ministero rumeno, considerata l’unico attestato avente ufficiale e specifica attitudine certificativa dello spettro, ossia della latitudine dell’abilitazione conseguita;
- Il riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all’estero non rientrerebbe tra le competenze del Ministero dell’Istruzione, oggi anche del Merito.
Avverso il citato provvedimento, si sono subito attivati i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, deducendo in giudizio la violazione della Direttiva europea n. 36 del 2005 e l’eccesso di potere sotto vari profili, la violazione dell’articolo 50 del Decreto Legislativo n. 300 del 1999 e la conseguente illegittimità del provvedimento impugnato, anche sotto il profilo della dichiarata incompetenza ministeriale al riconoscimento dei titoli di studio.
Secondo il punto di vista dei legali, in base alla Direttiva Europea n. 36 del 2005, lo Stato italiano deve valutare se la formazione e il titolo ottenuti in un altro Stato membro dell’U.E. siano equivalenti al livello richiesto dal diritto nazionale per esercitare la stessa professione. Non sarebbe rilevante l’assenza di una certificazione formale del Ministero rumeno. Inoltre, la valutazione dell’equivalenza dei titoli stranieri spetterebbe al Ministero dell’Istruzione e del Merito, eventualmente previo parere del Ministero dell’Università.
Investito della delicata problematica, il Collegio Giudicante T.A.R. Lazio Roma Sezione Quarta Bis, con sentenza pubblicata in data 08/05/2023 (Presidente Dott.ssa Pierina Biancofiore), ha sostanzialmente avallato le tesi dei legali, più volte esplicitate sul portale scuolalex.it, richiamando “i principi di diritto” sanciti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze numero 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022.
In particolare, la sentenza n. 22 del 2022 dell’Adunanza Plenaria ha stabilito che il Ministero competente deve verificare se il diploma o la qualifica ottenuti in un altro Stato, insieme all’esperienza acquisita, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per insegnare in Italia. Se necessario, potranno essere adottate misure compensative, secondo l’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE.
Partendo da tale presupposto, i Giudicanti amministrativi hanno sostenuto che i laureati in Italia, che abbiano completato i corsi di formazione Nivel I e Nivel II in Romania, possano insegnare in Romania. Questa argomentazione è valida anche se il certificato rilasciato (l’Adeverinta) non specifica la dicitura “abilitante”, essendo questa riservata solo a coloro che abbiano completato l’intero percorso di studi in Romania.
Si è rappresentato che in Romania:
- una laurea italiana, riconosciuta come equivalente in Romania, consente di frequentare i corsi di formazione per insegnanti e di conseguire i relativi titoli;
- a seguito del riconoscimento, del completamento del “Nivel I e Nivel II” e della consegna dell’Adeverinta, è possibile insegnare.
Quanto sopra è confermato anche dagli Adeverinta rilasciati dal Ministero rumeno, nei quali si legge che il completamento di un minimo di 60 crediti consente l’insegnamento nelle scuole rumene.
Se, quindi, questo titolo consente di insegnare in Romania, non c’è motivo per cui non debba essere riconosciuto in Italia, secondo la Direttiva 2005/36/CE!
In ambito normativo, l’articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2007, che attua la Direttiva 2005/36/CE, stabilisce che se in uno Stato membro l’accesso o l’esercizio di una professione regolamentata richiede determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato deve consentire l’accesso e l’esercizio della professione, nelle stesse condizioni dei propri cittadini, a coloro che possiedono un attestato di competenza o un titolo di formazione richiesto da un altro Stato membro per esercitare la stessa professione nel suo territorio.
Da tale disposizione emerge che chi richieda il riconoscimento debba possedere solo l’attestato di competenza o il titolo di formazione richiesto da un altro Stato membro, per accedere e esercitare la stessa professione nel suo territorio.
Ciò non significa che il riconoscimento avvenga in via automatica!
Il Ministero italiano dovrà valutare la corrispondenza del percorso di studi e dell’eventuale tirocinio con quello italiano.
A seguito dell’istruttoria potrà disporre:
- Il riconoscimento secondo l’art. 21 del d.lgs. 206 del 2007, che ammette al riconoscimento professionale le qualifiche che un altro Stato membro prescrive per accedere alla professione corrispondente. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione devono essere rilasciati da un’autorità competente in un altro Stato membro.
- Misure compensative (come il tirocinio o l’esame) secondo l’art. 22 del d.lgs. n. 206 del 2007. Queste ultime possono essere richieste se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle richieste in Italia o se la professione regolamentata include attività professionali non presenti nel corrispondente Stato membro di origine. Se viene imposto un tirocinio di adattamento o un esame, la decisione deve essere debitamente motivata.
Per il procedimento specifico di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti, conseguiti in un altro Stato membro dell’Unione Europea, l’art. 5 del d.lgs. 206 del 2007 individua come autorità competente il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Quest’ultimo vanta la competenza per definire i percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e i relativi titoli di accesso, con il parere del Ministero dell’Università e della Ricerca. Pertanto, il Ministero dell’Istruzione è responsabile per la conclusione del procedimento in questione, mentre il Ministero dell’Università e della Ricerca dovrà emettere un parere all’interno del procedimento.
In conclusione, il Ministero dell’Istruzione (oggi anche del Merito) valuterà l’equipollenza dell’attestato di formazione, adottando misure compensative adeguate e proporzionate ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE, se si verificano le circostanze previste, a seguito delle valutazioni dell’Amministrazione competente.
Con tali convincenti argomentazioni, il ricorso è stato accolto, avendo il TA.R. disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente obbligo, per l’Amministrazione, di riesaminare l’istanza di omologazione del titolo specializzante estero.
Per accedere alle “Tutele Legali per il Riconoscimento della Specializzazione all’Insegnamento Acquisita all’Estero“, anche al fine di sbloccare le pratiche di omologazione, si consiglia di inviare, ai legali Esposito Santonicola, un messaggio WhatsApp (scritto o audio) al 3661828489. Riceverete una risposta personalizzata.
Si ricorda che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello studio legale Esposito Santonicola è attivo nelle seguenti fasce orarie: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì; dalle 10:00 alle 12:30, ogni martedì e giovedì.