ACCOGLIMENTI GIUDIZIARI – AVV.TI ESPOSITO&SANTONICOLA
ANZIANITÀ MATURATA CON SERVIZIO PRESTATO ALLE DIPENDENZE DELLE SCUOLE STATALI, MEDIANTE CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (SCATTI STIPENDIALI) E RICONOSCIMENTO DELLA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI (PER I SERVIZI BREVI E SALTUARI).
LA PREVALENTE GIURISPRUDENZA, RICHIAMATA NELLE VERTENZE PATROCINATE DALLO STUDIO LEGALE
Il più recente accoglimento giudiziario dello studio legale EspositoSantonicola – relativo all’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata, ai fini dell’attribuzione degli incrementi retributivi collegati all’avanzamento professionale – proviene dal Tribunale del lavoro di Roma.
Il Magistrato designato, dott.ssa Angela Damiani, all’udienza del 09.12.2020, ha ribadito: “Costituisce orientamento consolidato del Giudice di Legittimità ritenere necessaria la parità di trattamento economico a fronte della eguaglianza di prestazione resa dal lavoratore, anche nell’ambito del pubblico impiego, in conformità con le disposizioni comunitarie di cui alla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/03/1999, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28/6/1999 e recepito nel nostro ordinamento dall’art. 6 del D. Lgs. n. 368/2001”.
Il tribunale romano ha precisato come la ricorrente, insegnante precaria con reiterato servizio statale alle spalle, assistita dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, “abbia operato in maniera continuativa, al pari di un docente di ruolo, in tal modo acquisendo una professionalità sostanzialmente equivalente a quella di un lavoratore a tempo indeterminato. Dunque, non sussistono, alla luce della documentazione in atti, ragioni per non attribuire alla Sig.ra…un trattamento analogo – sotto il profilo del riconoscimento dell’esperienza maturata, con le connesse conseguenze sul piano retributivo e giuridico – a quello che sarebbe stato riconosciuto ad un lavoratore di pari livello che però avesse operato, sin dall’assunzione, a tempo indeterminato”.
Pertanto, nel caso oggetto del giudizio, con sentenza ex art. 429 I comma C.P.C., è stata accertata la violazione del principio di non discriminazione, a danno della lavoratrice precaria – rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, di pari livello ed anzianità di servizio – a causa del mancato riconoscimento dell’intera anzianità di servizio, dalla stessa maturata nei periodi prestati in esecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato, intercorsi con le istituzioni scolastiche.
In definitiva, il diritto della ricorrente all’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio, si traduce negli incrementi della retribuzione, con correlata “quantificazione delle differenze retributive e contributive maturate, oltre ad interessi di legge dalla maturazione al saldo”.
Quanto alla vertenza, specificamente rivolta al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) – compenso accessorio, pari a € 164 lordi al mese (per i periodi di supplenza sino al 28 febbraio 2018) e a € 174,50 lordi mensili (per i periodi di supplenza dal 01 marzo 2018), non corrisposto in busta paga, per i contratti di supplenza breve e saltuaria, diversamente riconosciuto ai docenti di ruolo e ai colleghi con contratti al 30 giugno o 31 agosto – anche al cospetto della Magistratura del Lavoro di Ivrea (Piemonte), sono state recentemente condivise le argomentazioni della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. Sez. L., n. 20015/2018): “L’art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta – sempre alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999”; sicché possono rivendicarsi i pagamenti degli emolumenti economici per le supplenze brevi e saltuarie.
Per mirati chiarimenti sul “RICORSO SCATTI STIPENDIALI-DOCENTI ED A.T.A. PRECARI E DI RUOLO”, s’inoltri unico WhatsApp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).
Ecco come accedere alle istruzioni operative del “RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI – RECUPERO € 164 LORDI AL MESE (PER I PERIODI DI SUPPLENZA BREVE E SALTUARIA SINO AL 28 FEBBRAIO 2018) E RECUPERO € 174,50 LORDI MENSILI (PER I PERIODI DI SUPPLENZA BREVE E SALTUARIA DAL 01 MARZO 2018)”:
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