Timida apertura di un Ministero che si ostina a non riconoscere la specializzazione maturata sul campo, come da Normativa Europea.
Studio legale Esposito Santonicola
A seguito delle innovazioni intervenute sul sistema di reclutamento – introdotte dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79) – è stato stabilito che, fino al 31 dicembre 2024, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (Tfa Sostegno) potranno accedere quanti abbiano prestato almeno tre anni di servizio, su posto di sostegno, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.
Tuttavia, pur in presenza dell’apparente sanatoria, scrutando attentamente il dato normativo – art 18 bis comma secondo del Decreto legislativo n. 59/2017 (aggiunto dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79) – l’aspirante scorgerà talune “insidie limitative delle chances professionali” che solo con l’intervento della Magistratura, fatti salvi ripensamenti, potranno essere superate.
In particolare, i docenti non specializzati – con almeno tre anni di servizio sul sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione – accederanno direttamente al percorso formativo T.F.A.:
A) nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell’Istruzione. Accesso, dunque, limitato;
B) A condizione che risultino già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, unitamente all’avvenuta maturazione dei tre anni di servizio sul sostegno “senza specializzazione” (e al necessario conseguimento del titolo di studio valido per l’insegnamento);
C) Con l’ulteriore limitazione per cui i tre anni di servizio sul sostegno saranno considerati validi, ai fini partecipativi, solo se maturati negli ultimi cinque anni.
Intanto, la “sentenza iperuranica” resa dal Giudicante del Lavoro di Napoli (Dott.ssa Maiorano), divenuta inappellabile, ha accertato e dichiarato che il docente della scuola secondaria dispone di un titolo abilitante all’insegnamento, allorché abbia svolta l’attività didattica sul sostegno, presso le scuole statali, per oltre tre anni.
Sulla stessa scia interpretativa, i Tribunali del Lavoro siciliani di Sciacca e di Termini Imerese hanno considerato, quale titolo equiparabile all’abilitazione, il reiterato servizio statale “non necessariamente svolto negli ultimi cinque anni” secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 26 novembre 2014 (cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, cd. Sentenza Mascolo)”.
E, ancora una volta “i superiori dettami della Normativa Europea”, unitamente all’esistenza dei citati precedenti giurisprudenziali, hanno determinata l’emissione di un pronunciamento, reso dal Magistrato di Napoli (questa volta Dott. Scognamiglio), sul riconoscimento del diritto all’inserzione nelle graduatorie degli specializzati (I Fascia GPS Sostegno), eventualmente spendibile per il recupero ruolo, avendo acquisito, l’interessato, una “abilitazione di fatto” all’insegnamento in virtù della pluriennale esperienza didattica sul sostegno.
È per questo possibile richiedere, allo Studio Legale Esposito Santonicola, mirate informazioni su di un’azione giudiziaria “individualizzata” volta:
– all’affermazione del binomio esperienza=abilitazione;
– alla piena valorizzazione del servizio pluriennale sul sostegno, tradotta nel diritto all’inserzione nelle superiori graduatorie di docenza (I Fascia GPS Sostegno), eventualmente spendibile per il recupero ruolo, di fatto superandosi il conseguimento del tirocinio specializzante (TFA SOSTEGNO).
Il tutto, prescindendo dal limitato numero di posti che saranno riservati – per i docenti 180X3 sostegno – ai fini dell’accesso al prossimo tirocinio specializzante, dal previo possesso dell’abilitazione sul posto comune, indipendentemente dal “momento cronologico” di maturazione della triennalità d’insegnamento (tre anni sul sostegno non necessariamente svolti negli ultimi 5 anni).
Si inoltri una email all’indirizzo segreteriasantonicola@scuolalex.com, OGGETTO: “NOME, COGNOME, NUMERO CELLULARE” illustrando la condizione soggettiva.