IMMINENTE AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (G.P.S. 2022/24) E ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO IN VIRTÙ DELL’ESPERIENZA DI DOCENZA MATURATA SUL CAMPO…

LA SEZIONE CONSULTIVA DEL CONSIGLIO DI STATO HA SUGGERITO AL MINISTERO DI ESPLICITARE SE, AI FINI DELL’INSERIMENTO IN PRIMA FASCIA GPS (SCUOLA SECONDARIA), L’ABILITAZIONE SIA O MENO EQUIPARABILE ALL’AVERE SVOLTO ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI PER OLTRE TRE ANNI…

Quesito/Consulenza informativa.

Gentile avvocato, 

In attesa dell’apertura delle domande per l’inserimento/conferma nelle rinnovate G.P.S. (2022/24), il Consiglio di Stato si è espresso sulla bozza del regolamento concernente la costituzione delle graduatorie provinciali e d’istituto e il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo.

In particolare – riporto testualmente il periodo di mio interesse – la Sezione del Consiglio di Stato raccomanda di considerare attentamente le ricadute, in termini di contenzioso e tenendo conto della giurisprudenza che si è formata sul punto, del riferimento che, per la prima fascia, la lett. a) opera, quale condizione per esservi inseriti, al solo possesso del titolo di abilitazione, senza esplicitare se esso sia o meno equiparabile all’avere svolto attività didattica presso le scuole per oltre tre anni…

Potrebbe cortesemente indicarmi, secondo il suo punto di vista, le ragioni che hanno indotto il Consiglio di Stato ad emettere tale parere?

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentile docente, 

l’autorevole parere al quale fa riferimento è stato emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, presieduta dal dott. Paolo Carpentieri, estensore dott.ssa Carla Barbati, che attraverso l’AFFARE recante NUMERO  00434/2022 (spedito in data 02/05/2022) – a seguito di relazione con la quale il Ministero dell’Istruzione ha richiesto il parere sullo Schema di decreto recante Regolamento concernente la costituzione delle graduatorie provinciali e d’istituto e il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo – si è espresso nell’apposita adunanza del 12 e del 26 aprile 2022.

Ciò in quanto il Consiglio di Stato, unitamente alla funzione giurisdizionale, è altresì preposto ad esprimere pareri circa la regolarità, la legittimità, il merito e la convenienza degli atti amministrativi dei singoli ministeri.

Orbene, riteniamo che la richiesta di esplicitare se, ai fini dell’inserimento in prima fascia GPS (scuola secondaria), l’abilitazione all’insegnamento possa ritenersi equiparabile all’avere svolto l’attività didattica presso le scuole per oltre tre anni, sia dipesa, essenzialmente, dall’evoluzione del contenzioso, nella sede amministrativa e civilistica, volto a rivendicare, in applicazione della normativa europea, il riconoscimento dell’esperienza didattica nei termini del diritto all’inserimento negli elenchi degli abilitati.

Proprio il Consiglio di Stato, sentenza n. 4167/20, ha sostenuto che “… l’avere svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni è considerato titolo equiparabile all’abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. sentenza Mascolo)” e che “Del resto, un’identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell’art. 1, quinto comma, lett. a) del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con L. 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell’indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali”.

Sulla base di tale orientamento, il Giudice del Lavoro di Napoli (dott.ssa Maiorano) ha accertato e dichiarato – a beneficio di un nostro assistito non specializzato “con esperienza di docenza maturata sul campo” – che parte ricorrente, docente della scuola secondaria, dispone di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dall’avere svolto attività didattica di sostegno presso le scuole statali per oltre tre anni (si richiama apposito link https://scuolalex.it/esperienza-con-valore-abilitante-accoglimento-giudiziario-iperuranico/), avendo ordinato al Ministero, la valutazione di tali titoli, ai fini dell’inserimento nella prima fascia sostegno delle Graduatorie Scolastiche Provinciali d’interesse – c.d. graduatorie riservate agli specializzati – con riferimento alla classe ADMM, Sostegno nella Scuola Secondaria di I Grado.

Seguendo la stessa scia interpretativa, abbiamo ottenuto un risultato di analogo tenore al cospetto della Magistratura siciliana (sentenza emessa dal Tribunale del lavoro di Sciacca), dove è emerso il diritto di ricollocare il docente nelle superiori graduatorie degli abilitati, avendo acquisito, l’interessato, una “abilitazione di fatto” all’insegnamento, in ragione dell’attività prestata per oltre 36 mesi, senza il possesso dei 24 CFU. 

Si riporta, anche in questo caso, il comunicato illustrativo della vicenda:

https://scuolalex.it/esperienza-con-valore-abilitante/

Ricordiamo, a questo punto, che sono attive in home page sul sito scuolalex.it le seguenti istruzioni operative:

RICORSO URGENTE “EX ARTICOLO 700 C.P.C.” AL GIUDICE DEL LAVORO – DOCENTI CON TRE ANNI DI SERVIZIO STATALE – PER DOMANDARE IN POCHI MESI, IN VISTA DELL’AVVIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO, L’INSERIMENTO NELLA I FASCIA G.P.S. (SCUOLA SECONDARIA). Si clicchi di seguito:

https://scuolalex.it/ricorso-i-fascia-g-p-s-giudice-del-lavoro-docenti-secondaria-con-tre-anni-di-servizio-statale/

Per acquisire ulteriori info si inoltri WhatsApp scritto o vocale al 366 18 28 489 (no telefonate).

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