AGGIORNAMENTO GRADUATORIE ATA 24 MESI (A.S. 2021-2022).

La proposta di tutela legale per inserire gli aspiranti “con servizio biennale” svolto, quale A.T.A., in tutto o in parte alle dipendenze delle scuole paritarie.

Con nota ministeriale recante n. 10301 del 31 marzo 2021, per l’anno scolastico 2020/2021 – ed in riferimento alle graduatorie A.S. 2021/2022 è stato indetto il concorso per titoli, per i profili professionali del personale ATA dell’area A e B, ai sensi dell’art. 554 D.Lvo 16.04.1994, n. 297 e dell’O.M. 23.02.2009, n. 21.

Saranno, dunque, aggiornate e integrate le graduatorie provinciali permanenti “ATA 24 mesi”, funzionali alla sottoscrizione dei contratti a tempo indeterminato e alla stipula dei contratti annuali, per i profili professionali interessati; in tale ottica, sono stati pubblicati i “BANDI A.T.A. 24 MESI”, stilati dalla Direzione Generale dei singoli Uffici Scolastici Regionali.

Le domande per l’inclusione, nella graduatoria permanente provinciale, devono essere presentatedal 23 aprile 2021 fino al 14 maggio 2021 – all’Ambito Territoriale Provinciale di riferimento.

Ebbene, posto che il Ministero dell’Istruzione consente l’inserimento, nelle citate graduatorie, ai soli aspiranti con anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi) esclusivamente svolto – per i profili di interesse – nelle scuole statali/enti locali, lo studio legale Esposito Santonicola, ritenendo illegittima la mancata valorizzazione del servizio paritario, ai fini dell’inclusione negli elenchi di nomina, propone una mirata tutela legale, innanzi alla Magistratura del lavoro territorialmente competente.

L’obiettivo del ricorso – rivolto al personale A.T.A. che abbia maturato un servizio biennale, per il profilo professionale interessato, in tutto o in parte nelle scuole paritarie – sarà quello di ottenere l’inserimento nelle “graduatorie provinciali permanenti ATA 24 mesi, utili per l’A.S. 2021/22, nonché nelle graduatorie relative agli anni a venire”.

Quanto alle ragioni su cui si fonda l’iniziativa legale, gli avvocati Esposito Santonicola fanno riferimento al “doppio accoglimento giudiziale” – da loro maturato al cospetto della Sezione Lavoro di Padova (ordinanza resa dal Magistrato, dott. Francesco Perrone, successivamente confermatacon nuova pronuncia – emessa dal G.D.L. di Padova, dott. Maurizio Pascali) – che ha consentito, a due collaboratori scolastici con 24 mesi nelle scuole paritarie, di ottenere l’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti “ATA 24 mesi”.

Si riportano gli estratti, considerati essenziali, delle citate pronunce (che potranno essere commentate, direttamente con i legali, previo inoltro di messaggio scritto o breve audio al numero WhatsApp 366 18 28 489): 

“L’art. 1, commi 1 e 3 della L. n. 10.03.2000, n. 62, dispone che il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua, come obiettivo prioritario, l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita. Il comma 3 poi prevede che alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l’insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap (…)”. 

E ancora: “Il D.L. n. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006, ha poi sostituito le categorie di scuola pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta con l’unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così, le diverse tipologie di scuole non statali, previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994), a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie. A tale proposito, l’art. 1 bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie, riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie”.

“In armonia col delineato sistema equiparativo, il D.L. n. 255 del 03.07.2001, convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito l’equiparazione, nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali, nei termini e limiti temporali che seguono: I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari”.

“Non consente di pervenire ad una diversa conclusione il rilievo secondo cui tale norma si riferisce esclusivamente ai servizi di insegnamento. Tale norma infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6 del 07 gennaio 2008, non è disposizione di carattere eccezionale, suscettibile di trovare applicazione esclusivamente nelle ipotesi espressamente previste, costituisce semmai esplicitazione normativa del principio generale della completa equiparazione tra servizio prestato presso scuole paritarie e servizio prestato presso scuole statali”.

“Non potrebbe opinarsi diversamente in quanto, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata all’art. 3 Cost., sarebbe irragionevole la disparità di trattamento che il personale ATA finirebbe per subire……nonostante si tratti di soggetti che, presso gli istituti paritari, hanno svolto la medesima attività lavorativa, a parità di condizioni lavorative rispetto al medesimo servizio prestato dal personale ATA presso istituti statali. Tale principio risulta anche affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 20/9/2018, C-466/17, Motter, la quale, pur riferendosi effettivamente al personale docente, si fonda su un principio logico (quello dell’omogeneità sostanziale dei servizi prestati) che ben può essere esteso al personale ATA”.

“Ne consegue che i provvedimenti ministeriali di esclusione dei ricorrenti dalle graduatorie ATA costituiscono violazione dei principi di parità di trattamento e di divieto di ingiusta discriminazione”.

Per accedere alle istruzioni operative del RICORSO X INSERIMENTO IN “ATA 24 MESI” SERVIZIO SCUOLE PARITARIE GIUDICE DEL LAVORO, si clicchi sotto:

https://scuolalex.it/ricorso-individuale-per-inserimento-in-ata-24-mesi-servizio-scuole-paritarie-giudice-del-lavoro/