Riconoscimento del punteggio in graduatoria per i titoli artistici “rivalutati secondo le vecchie regole”. Ricalcolato il punteggio “da punti 6 a punti 66”.

Studio Legale Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Protagonista della vicenda giudiziaria un docente del comparto AFAM, scuola secondaria, in possesso del Diploma Accademico musicale di Tromba, Vecchio Ordinamento. 

L’interessato – già inserito nelle Graduatorie d’Istituto del precedente triennio (2017/20) – con l’avvento delle nuove Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS di cui all’O.M. 60/2020), si è visto decurtare i punteggi per i titoli artistici dichiarati – già valutati  con punteggio pari a 66 puntirideterminati in punti 6, subendo, di conseguenza, un notevole danno per la perdita di posizioni in graduatoria.

L’istante inviava al Ministero una diffida – supportato dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola – avente quale oggetto il riconoscimento del diritto alla valutazione dei titoli artistici “secondo le pregresse modalità consolidate nel tempo”, tali da aver indotto l’insegnante, nella totale buona fede, a pensare d’aver acquisito uno o più titoli “corrispondenti a punteggio specifico e immodificabile”, con conseguente richiesta di correzione del provvedimento di calcolo del punteggio.

A seguito di giudizio, svoltosi innanzi al Magistrato del Lavoro Dott. M. MONTUORI, il ricorso ha trovato totale accoglimento “con recentissima sentenza di inizio febbraio 2022”.

In primo luogo, affermando la giurisdizione del Giudice Ordinario sulla materia oggetto di causa, il Magistrato si è espresso nei seguenti termini (estratti ritenuti essenziali): “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la controversia promossa per l’accertamento del diritto di modificare le graduatoriedel personale docente della scuola mediante l’attribuzione dei punteggi aggiuntivi maturati e già riconosciuti in altre analoghe graduatorie – diritto, nella specie, negato dall’amministrazione – appartiene alla giurisdizione ordinaria, venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (Cass. Sez. Un. Ord. 10-11-2010 n.22805), riguardante in sostanza, l’accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria con precedenza rispetto ad altri docenti (cfr., in particolare, Cass. S.U. 28 luglio 2009 n. 17466)”.

Secondo il Magistrato napoletano è stata, in primo luogo, corretta la scelta di incardinare il ricorso al Giudice del lavoro, piuttosto che al Tribunale Amministrativo Regionale.

Venendo al merito della questione, la domanda giudiziaria è fondata e meritevole di accoglimento.

ll ricorrente, con l’avvento delle nuove Graduatorie Provinciali per le supplenze (c.d. G.P.S., valide per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/22), ha presentato istanza, per l’inserimento in seconda fascia (A.A.SS. 2020/21 e 2021/22), attraverso l’apposita procedura informatizzata (portale Polis Istanze On Line) e ha dichiarato, al punto B della domanda, i titoli artistici posseduti, già valutati, in occasione del precedente aggiornamento delle graduatorie (triennio 2017/20), con punteggio pari a 66.

Sennonché, con l’avvento della nuova “Tabella A/4” dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia, nella scuola secondaria di primo e secondo grado (allegata all’O.M. n. 60/2020) – in particolare punto BA (denominato punteggio per i titoli artistici e professionali specificamente valutabili) – il precedente punteggio artistico, pari a 66, acquisito con l’aggiornamento delle graduatorie 2017/20, è stato “rivalutato in peius” (punti 6). 

Tale ricalcolo/decurtazione ha, senza dubbio, danneggiato la posizione del ricorrente in graduatoria, ai fini dei conferimenti delle supplenze, pur avendo l’istante documentato la spendita di titoli, in termini di punteggio, pari a 66 – per la stipula dei contratti annuali – durante la vigenza di una normativa che assegnava, allo stesso, un determinato quantum numerico, ritenuto certo e immodificabile.

Ebbene, la decisione emessa dalla Magistratura del lavoro è forgiata sulla seguente motivazione:

“La domanda è fondata e merita accoglimento…L’Amministrazione convenuta, ha ridotto il punteggio relativo ai suddetti tioli artistici da 66 a 6 senza aver addotto alcuna motivazione in ordine a tale decurtazione. L’assenza di motivazione del provvedimento di riduzione del punteggio relativo al valore dei titoli artistici conseguiti, palesa l’illegittimità della determinazione dell’Amministrazione, peraltro lesiva dell’affidamento riposto dal ricorrente nell’effettività del punteggio pregresso acquisito. 

Sul punto, merita condivisione quanto espresso dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi costituisce un limite all’azione della pubblica amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall’art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l’onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato, nel cittadino incolpevole, un legittimo affidamento (TAR Roma, sez. I, 16-5-2012 n. 4455).

Nel caso di specie, di contro, l’amministrazione convenuta ha ridotto il punteggio acquisito dal ricorrente senza alcuna motivazione; tale condotta si palesa quindi lesiva dei principi di buona fede, imposti alle parti contraenti, anche con riguardo al pubblico impiego, nonché lesiva altresì del principio di trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione, non avendo la convenuta esplicitato nel provvedimento, le ragioni della riduzione del punteggio. 

Per tali ragioni, deve dichiararsi il diritto dell’istante al riconoscimento dei 66 punti per i titoli artistici e per l’effetto, deve ordinarsi, alle amministrazioni convenute, il ripristino dei 66 punti per i titoli artistici, con riposizionamento del ricorrente nella posizione in precedenza occupata nelle graduatorie provinciali per le supplenze di II fascia, Provincia di Napoli, per le classi di concorso…”.

Valorizzata la tutela del legittimo affidamento o, più in generale, del “legittimo affidamento e della buona fede”. L’aver acquisito uno o più titoli, spendibili, nelle graduatorie dei supplenti, in termini di punteggio, durante la vigenza di una normativa che assegnava, a detti titoli, un determinato quantum numerico, ha fatto riporre, nel docente, quella fisiologica aspettativa a che tali titoli corrispondessero ad un punteggio sempre certo e immodificabile, ai fini dell’avanzamento di carriera.

In definitiva, è stato considerato intangibile il diritto alla valutazione di un titolo, secondo pregresse e consolidate modalità, entrate pienamente nella sfera giuridica dell’interessato, ponendosi, attraverso tale impostazione, un invalicabile limite alla discrezionalità del legislatore scolastico che voglia apportare “mutamenti in peius” ai criteri di valutazione, con potenziali discriminazioni costituzionalmente rilevanti.

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