ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO. NOVITA’ PER IL MONDO A.T.A. – STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

ACCERTATA L’ILLEGITTIMITÀ DEL DEPENNAMENTO DALLE GRADUATORIE “TERZA FASCIA A.T.A.” (TITOLO D’ACCESSO CONSEGUITO PRESSO L’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE PARITARIO “PASSARELLI”).  

RECUPERATI I PUNTEGGI E LE SPETTANZE ECONOMICHE, PER CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. 

CONDANNATA L’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA A REINSERIRE LA RICORRENTE NELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO PER IL PERSONALE ATA (PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE SCOLASTICO).

IL FATTO.

La sig.ra…., collaboratrice scolastica, aveva presentato domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie di Istituto, personale ATA, per il triennio 2018/2021, trasmettendo la documentazione alla scuola capofila.

L’interessata concorreva per i profili di Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico (AT), Cuoco (CO) e Collaboratore Scolastico (CS), poiché munita dei relativi requisiti di ammissione (per titoli di studio).

Nello specifico, l’assistita è in possesso del titolo accademico di istruzione secondaria superiore, diploma di Ragioneria conseguito presso l’I.T.C. “Passarelli”, San Marco di Castellabate (SA). Ed ancora, nel suo percorso formativo, ha aggiunto il possesso della qualifica professionale di “Operatore dei Servizi della Ristorazione del Settore Cucina”, presso l’Istituto Paritario “C.S. Forcella”, Nocera Inferiore (SA), oggi denominato Istituto Paritario “La Fenice” di Angri (SA).

Ebbene, nella domanda di inserimento in graduatoria, la ricorrente aveva indicato il diploma di maturità tecnica, quale titolo di accesso per il profilo di Assistente Amministrativo (AA) e la qualifica professionale per i profili di Cuoco (CO) e Collaboratore Scolastico (CS).

Approvata la graduatoria, l’ATA figurava regolarmente in tutti i profili, con una corretta valutazione dei titoli di studio e di carriera dichiarati. Di conseguenza, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo la individuava quale destinataria di una proposta di incarico, per l’A.S. 2018/2019, come Collaboratrice Scolastica, poichè utilmente collocata nella predetta graduatoria. Difatti, con una serie di contratti di lavoro a tempo determinato (supplenze brevi), la ricorrente veniva assunta, a partire dal settembre 2018.

Eseguiti i controlli, previsti all’atto di conferimento della prima supplenza, l’I.C. interessato emetteva i decreti di convalida dei titoli. Intanto veniva stipulato, dall’istante, un nuovo contratto a tempo determinato, per la copertura del posto di collaboratore scolastico (per n. 36 ore settimanali di servizio), sino al giugno 2019.

Sennonché, a distanza di ben 7 mesi dalla presa di servizio, l’Istituto Scolastico Comprensivo….disponeva il depennamento della ricorrente dalla III fascia delle graduatorie di istituto (per i profili di Cuoco e Collaboratore Scolastico), in quanto il titolo accademico di accesso utilizzato non era considerato valido. 

Il provvedimento di esclusione stabiliva che il servizio maturato – in qualità di collaboratrice scolastica – dalla sig.ra……., doveva essere considerato come prestato di fatto e non di diritto, senza l’attribuzione di nessun punteggio. 

Ad avviso dell’Istituto Scolastico Comprensivo…. il titolo di accesso alle qualifiche di cuoco e collaboratore scolastico, indicato dall’aspirante, non era valido, in quanto l’Istituto “Forcella”, oggi denominato “La Fenice”, ha ottenuto la parità con decreto dell’USR Campania e con decorrenza dall’A.S. 2013/14, quindi nell’anno successivo al rilascio del titolo di accesso.

Contestualmente veniva decretata la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato, stabilendosi che il servizio – prestato in qualità di collaboratore scolastico dal settembre 2019 all’aprile 2019 – doveva essere considerato come prestato di fatto e non di diritto, senza alcun punteggio.

Ed intanto, l’Istituto Paritario “La Fenice” – divenuto paritario con decreto dell’USR Campania – comunicava all’U.S.P. l’istituzione di una sessione speciale degli esami di qualifica, nel cui regime rientrava la ricorrente. 

Detto Istituto paritario, con nota del dicembre 2018, aveva dichiarato che le Qualifiche Professionali rilasciate dall’Istituto “C.S. Forcella”, attualmente in regime di parità con denominazione “La Fenice”, erano riconosciute quale titolo valido, in quanto svolte con l’autorizzazione dell’organo di competenza preposto. 

Non è un caso che il Gestore dell’Istituto Paritario “La Fenice”, con nota indirizzata all’U.S.P. del luglio 2013, aveva comunicato il calendario degli esami della qualifica di operatore per i Servizi di Ristorazione. 

La facoltà di istituire Sessioni speciali di esami di qualifica professionale era, tra l’altro, prevista dall’art. 4 dell’ordinanza n. 68 del 01.08.2011, prot. 5419.

Alla luce di quanto esposto, i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ritenendo invalidi ed illegittimi i provvedimenti emessi a carico dell’assistita, si sono rivolti alla Magistratura del lavoro di Rimini, territorialmente competente.

Nell’accogliere il ricorso, il Giudice dott. Lucio ARDIGO’ si è espresso nei seguenti termini (si riportano ampi estratti della sentenza, ritenuti essenziali):

“La ricorrente è stata depennata dalla graduatoria di collaboratore scolastico, ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 640/2017, essendo stato ritenuto che il titolo di accesso alla qualifica di collaboratore scolastico, rilasciato dal Centro scolastico Forcella, non fosse valido, in quanto il predetto istituto aveva ottenuto la parità solo con decorrenza 2013/2014 e, quindi, nell’anno successivo al rilascio del titolo stesso …Va peraltro rimarcato come in atti difetti la prova della conoscenza, da parte della ricorrente, del carattere non regolare della validità del suddetto titolo…Si ritiene, quindi, fondatamente che nella fattispecie difettino i presupposti di cui all’art. 8.4 del DM n. 640/2017, in quanto la decadenza dalla graduatoria, nel caso di autocertificazione o produzione di documentazione falsa, presuppone sempre il dolo di chi allega la relativa documentazione. 

Risulta, in ogni caso, decisivo come, nella domanda, la ricorrente abbia indicato, come titolo di accesso, anche il diploma di istruzione secondaria superiore di Perito…conferito in data…presso l’Istituto Tecnico Commerciale paritario “PASSARELLI”: titolo la cui validità non è stata mai contestata dalle amministrazioni scolastiche… Orbene, dal momento che per accedere al profilo di collaboratore scolastico è sufficiente un qualunque diploma di maturità (cfr. art. 2 D.M. n. 640/2017), è chiaro che la ricorrente aveva titolo per l’inserimento nelle graduatorie di collaboratore scolastico e per rimanere nelle stesse PER QUESTI MOTIVI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro – pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da…con ricorso depositato il giorno…disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione – così provvede in contraddittorio con il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA e UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE DI FORLI’- CESENA E RIMINI:

Accertata l’illegittimità del Decreto prot… del…2019, con il quale l’Istituto Scolastico Comprensivo di…ha disposto il depennamento della ricorrente dalla III fascia delle vigenti graduatorie di istituto per il profilo di Cuoco e Collaboratore Scolastico e che il servizio prestato, in qualità di Collaboratore Scolastico, dovesse essere considerato come prestato di fatto e non di diritto, senza l’attribuzione di nessun punteggio, decreto che viene qui disapplicato, per l’effetto…

DICHIARA che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla ricorrente…sono da considerarsi validi a tutti gli effetti sia giuridici che economici;

CONDANNA le amministrazioni scolastiche resistenti a reinserire la ricorrente nella III fascia della graduatoria di Istituto per il personale A.T.A., profilo professionale di collaboratore scolastico…con il punteggio derivante dal diverso titolo costituito dal diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Commerciale…”.

Per info/preventivi SUI “RICORSI ATA AVVERSO DEPENNAMENTI, LICENZIAMENTI, PER DOMANDARE IL REINSERIMENTO, IL RECUPERO DEL PUNTEGGIO E DELLE SPETTANZE ECONOMICHE”, SI INVII EMAIL ALL’INDIRIZZO segreteriasantonicola@scuolalex.com, OGGETTO: “PROBLEMATICA PERSONALE ATA, NOME COGNOME”, SOTTOPONENDO AL LEGALE LA SPECIFICA CASISTICA. 

È altresì possibile inoltrare messaggio WhatsApp, preferibilmente scritto o breve audio (no telefonate), al 366 18 28 489.

Si ricorda, infine, che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello studio legale Esposito Santonicola osserva le seguenti fasce orarie:

  • Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì;
  • Dalle 10,00 alle 12,30, ogni martedì e giovedì.