L’accesso diretto al corso TFA Sostegno VIII Ciclo, sancito dal Giudicante Amministrativo a beneficio degli insegnanti con tre anni di servizio, ha trovato soluzione per i richiedenti “in fase di ottemperanza”

A cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

I FATTI

Un gruppo di insegnanti sosteneva di avere diritto all’accesso diretto al corso di specializzazione TFA Sostegno VIII Ciclo, avendo maturato almeno tre anni di servizio come docenti di sostegno.

Costoro impugnavano, attraverso lo studio legale Esposito Santonicola, il Decreto Ministeriale n. 694 del 30 maggio 2023 (che regolamentava l’accesso al TFA Sostegno VIII ciclo) e i relativi bandi universitari nella parte in cui subordinavano l’accesso al corso di specializzazione al superamento di prove scritte e orali. Sostenevano che queste disposizioni violassero l’art. 18 bis del D.Lgs. n. 59 del 2017 (articolo 18 bis, comma 2), il quale prevede l’accesso diretto al percorso per quanti abbiano maturato i requisiti di servizio.

LA DECISIONE PUBBLICA DEL TAR LAZIO, A BENEFICIO DI QUANTI ABBIANO MANTENUTO VIVO L’INTERESSE ALL’AZIONE LEGALE INTRAPRESA.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), Presidente dott.ssa Pierina Biancofiore, ha ritenuto fondato il motivo di ricorso secondo cui il Decreto Ministeriale n. 694/2023, nella parte in cui prevedeva che i docenti con almeno tre anni di servizio su posto di sostegno dovessero comunque sostenere le prove scritte e orali per accedere al TFA Sostegno VIII ciclo, violasse l’art. 18 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 59/2017, evidenziando come:

  • L’art. 18 bis, comma 2, D.Lgs. n. 59/2017, con l’espressione “accedono”, garantisce ai docenti con esperienza l’ingresso nei percorsi di specializzazione…;
  • La previsione di una selezione tramite prove scritte e orali per i docenti con servizio, come previsto dal Decreto Ministeriale n. 694/2023, contrasta con la ratio della legge, che mira ad agevolare il conseguimento della specializzazione da parte di chi ha maturato una significativa esperienza sul campo;
  • L’obbligo di superare le prove selettive vanifica l’agevolazione prevista dalla legge per i docenti con esperienza, trasformando la riserva di posti in un semplice titolo di precedenza;
  • La disciplina attuativa adottata dal MUR per il IX ciclo del TFA Sostegno (D.M. n. 583/2024), che prevede l’accesso diretto al corso per i docenti con esperienza e una selezione “solo in caso di domande eccedenti i posti riservati”, conferma l’illegittimità del precedente D.M. n. 694/2023.

Per questi motivi, il TAR Lazio ha annullato il Decreto Ministeriale n. 694/2023 nella parte in cui subordinava l’accesso al TFA Sostegno VIII ciclo al superamento di prove scritte e orali per i docenti con almeno tre anni di servizio su posto di sostegno.

Conseguentemente, la sentenza ha dichiarato illegittimi anche i bandi delle Università che, conformandosi al Decreto Ministeriale annullato, non prevedevano l’accesso diretto al corso per i docenti con esperienza.

FASE DELL’OTTEMPERANZA

A questo punto, con l’intento di far eseguire la decisione del TAR Lazio che ha dichiarato illegittimo il Decreto MUR n. 694/2023, gli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, su specifica richiesta di un ricorrente “non ammesso al corso”, in attesa dell’emanazione della sentenza, hanno diffidato l’Università di riferimento, posto che l’annullamento dell’atto impugnato (regolamentazione ministeriale e bando) “ha effetto retroattivo”, con conseguente ripristino del diritto di accesso diretto al percorso specializzante, prescindendo dalle eventuali domande “eccedenti i posti riservati”.

Di conseguenza, l’Ateneo di riferimento (Università di Enna Kore), ma anche l’Università di Parma, ha dato il via libera all’immatricolazione al Corso “per ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Lazio (Sezione Quarta Bis)” e, considerato che l’VIII ciclo del Corso si è concluso, l’immatricolazione sarà attivata sul IX ciclo.

CONSEGUENZE E CONSIDERAZIONI FINALI

I legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola ritengono che il contenzioso sfociato nella citata sentenza abbia certamente creato i presupposti per la correzione, almeno in parte, della normativa ministeriale.

IlD.M. n. 583/2024 ha infatti previsto l’accesso diretto al corso specializzante per i docenti con esperienza (seppur nei limiti delle domande presentate rispetto ai posti riservati).

Non si omette di citare i nuovi percorsi di specializzazione sul sostegno da 30 CFU che saranno attivati dall’INDIRE, ai sensi del D.L. 71/2024, con riferimento all’offerta formativa di specializzazione sul sostegno dedicata a coloro che abbiano prestato, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici nel medesimo grado di istruzione, anche non continuativo, nei cinque anni precedenti.

In ultimo, al di là dell’effetto pratico immediato di una sentenza che ha consentito, per gli interessati, l’immatricolazione dei ricorrenti al IX Ciclo del TFA Sostegno, nulla vieterebbe ai ricorrenti che hanno ottenuto l’accesso al IX Ciclo attraverso la nuova normativa, ma che in virtù dell’effetto retroattivo della sentenza T.A.R. si sarebbero dovuti iscrivere al ciclo precedente (VIII), di avanzare “con un separato ricorso in sede civilistica” una pretesa risarcitoria, in via equitativa, per i danni subiti a causa del ritardo nell’accesso al corso.

Per informazioni specifiche sul “recupero della specializzazione per i docenti con tre anni di servizio”,si prega di inviare un messaggio WhatsApp, scritto o vocale, al 366 18 28 489 (no telefonate), a partire dal 26 agosto 2024.