SANCITO, NELLA SEDE GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA, PER LA PARTE RICORRENTE, IL DIRITTO A VEDERSI OMOLOGATA L’ABILITAZIONE ESTERA, CON TUTTI I CORRELATI BENEFICI CONCORSUALI.

Il T.A.R. del Lazio, Roma, Sez. III Bis, con la recentissima sentenza N. 5160/20, pubblicata in data 14.05.2020, Pres. Dott. G. Sapone, estensore dott. R. Tuccillo, ha accolto il ricorso R.G. 9247/19, integrato dai motivi aggiunti, che domandava l’annullamento:

  • Dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione, pubblicato in data 02.04.2019, prot. n. m_pi. AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0005636.02-04-2019, con il quale s’intendeva fornire chiarimenti e informazioni ai cittadini italiani, che avevano concluso, in Romania, i percorsi denominati “Programului de studi psichopedagogice, Nivel I e Nivel II”;
  • Del provvedimento MIUR, con il quale veniva comunicato che l’istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento, conseguito in Romania, da parte ricorrente, non poteva essere accolta;
  • Del decreto emesso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania– Direzione Generale, con il quale erano state approvate le graduatorie di merito del concorso, indetto con D.D.G. 85  01 febbraio 2018, ove il ricorrente risultava inserito con riserva, perché in attesa del riconoscimento del titolo abilitante estero;
  • Del decreto emesso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania– Direzione Generale, con il quale erano state approvate le rettifiche alle graduatorie di merito del concorso, ove il ricorrente risultava inserito con riserva, perché in attesa del riconoscimento del titolo abilitante estero;
  • Dell’ulteriore decreto, emesso dal Direttore Generale USR Campania Napoli, con il quale il ricorrente veniva escluso dalle graduatorie di merito del concorso, indetto con D.D.G. 85 del 01 febbraio 2018, in considerazione dell’avviso della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (prot. 5636, 02/04/2019).

Si riporta, all’interno del sottostante link, la decisione giudiziale:

Copia della sentenza 5160/20

La causa, patrocinata dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha visto il Collegio Giudicante così sentenziare (estratti della pronuncia, ritenuti essenziali):

  • L’argomento, posto a base del contestato diniego, si pone in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere, in modo automatico, i titoli di formazione, rilasciati in un altro Stato membro, al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni, a tempo parziale, non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr., ad es. Cge n. 675 del 2018); pertanto, una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito in Romania, non può negarsi il riconoscimento dell’operatività in Italia, altro paese Ue… per il mancato riconoscimento del titolo di studio – laurea – conseguito in Italia;
  • L’eventuale errore delle autorità rumene, sul punto, non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana; ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio, reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro, è la laurea conseguita presso un’università italiana.
  • Le norme della Direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono, ad uno Stato membro, di riconoscere, in modo automatico, i titoli di formazione, previsti da tale Direttiva e rilasciati in un altro Stato membro, al termine di formazioni in parte concomitanti…
  • Per ciò che rileva nel caso di specie, va, altresì, richiamato l’art. 13 della Direttiva 2013/5 Ue……rubricato condizioni di riconoscimento: “…Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione, prescritto da un altro Stato membro, per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio…
  • Pertanto, a fronte della sussistenza….. sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all’insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego.
  • A quest’ultimo proposito, lungi dal poter valorizzare l’erronea interpretazione delle autorità rumene, il Ministero è chiamato, unicamente, alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione, ottenuto in un altro Stato membro, al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni, a tempo parziale, non siano inferiori a quelli delle formazioni continue, a tempo pieno”.

Il ricorso deve, pertanto, trovare accoglimento, con annullamento degli atti impugnati. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) … Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Le argomentazioni, di cui alla citata pronuncia giudiziaria, saranno allegate in tutti i contenziosi, in attesa di definizione, patrocinati dallo studio legale Esposito&Santonicola, relativi all’“omologa del titolo abilitante rumeno”.

Si cercherà, altresì, di far leva sulle “ragioni d’urgenza, sottese al ricorso”, allegando il possibile aggiornamento delle graduatorie d’istituto, allorché ufficializzato, nei prossimi giorni.

A tutela di quanti si trovino “fuori termine”, per agire nella sede giudiziaria amministrativa, si rendono disponibili le istruzioni operative del RICORSO “URGENTE”, AL GIUDICE DEL LAVORO, PER LA CONVALIDA ITALIANA DELL’ABILITAZIONE CONSEGUITA IN ROMANIA”. Si clicchi sotto: https://scuolalex.it/ricorso-per-convalida-abilitazione-o-specializzazione-in-romania-al-giudice-del-lavoro/

Per concordare mirate strategie, nella sede giudiziaria, sul “RICORSO OMOLOGA ABILITAZIONE ROMANIA-INSERIMENTO IN SECONDA FASCIA GRADUATORIE D’ISTITUTO ED ACCESSO AL CONCORSO RISERVATO FASE TRANSITORIA”, si inoltri WhatsApp scritto al numero 366 18 28 489.