ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO – INSERIMENTO “A PIENO TITOLO” IN PRIMA FASCIA G.P.S. (DIPLOMA I.T.P.+24 C.F.U.) -TRIBUNALE DEL LAVORO DI VELLETRI.
IL ROMANTICO RACCONTO DI UNA VERTENZA INTRAPRESA, DA UN DOCENTE PRECARIO, CON SPIRITO TENACE E RAZIONALITÀ VIRTUOSA…
A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola
Passeremo in rassegna la storia di un “ricorso urgente”, proposto ai sensi dell’art. 700 c.p.c., definitosi favorevolmente – per la parte assistita – nella sede giudiziaria cautelare collegiale.
Ebbene, un docente precario (diplomato ITP con il possesso dei 24 C.F.U.) aveva presentato – seguendo le indicazioni fornite dalla Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 – la domanda telematica di inserimento nella prima fascia delle GPS (classe di concorso B020), trasmessa all’Ufficio Scolastico Provinciale di Roma.
L’interessato aveva indicato – quale titolo di accesso alla prima fascia GPS – il possesso di un provvedimento giudiziario nominativo del luglio 2020, emesso dal Tribunale del Lavoro di Siena, che accertava la valenza abilitante del diploma tecnico pratico (I.T.P.), congiunto ai 24 C.F.U.
Di conseguenza, l’Ambito Territoriale per la provincia di Roma, analizzata la domanda, pubblicava le graduatorie provinciali per le supplenze della scuola secondaria (valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022), inserendo – almeno in prima battuta – l’insegnante nella I fascia G.P.S. (classe di concorso B020).
In virtù dell’utile collocazione nella prima fascia delle GPS di Roma – sulla classe di concorso B020 – l’aspirante supplente ha accettato una proposta d’incarico, finalizzata alla sottoscrizione del contratto a tempo determinato, presso un istituto scolastico di Velletri e per l’insegnamento sul sostegno, sino al 30.06.2021 (18 ore settimanali).
Tuttavia, la citata Istituzione scolastica, con successiva nota dell’ottobre 2020, ha proposto, all’U.S.R. Lazio e all’A.T.P. di Roma, l’esclusione del docente dalla procedura di inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, in quanto, secondo la contestata interpretazione ministeriale, l’interessato sarebbe risultato privo di un idoneo titolo abilitativo, relativo alla classe concorsuale richiesta…
L’avanzata proposta di esclusione trovava il suo fondamento nella convinzione che la pronuncia giudiziaria senese – contenente l’accertamento dichiarativo sulla valenza abilitante del diploma tecnico pratico (I.T.P.), congiunto ai 24 CFU – aveva esplicato i suoi effetti per l’accesso nella vecchia seconda fascia delle graduatorie d’istituto (triennio 2017/2020), non anche nella nuova prima fascia GPS.
Parliamo di un’interpretazione ritenuta assolutamente errata, da subito contestata con specifica diffida, alla quale ha fatto seguito l’inevitabile “ricorso urgente” che, in prima battuta, non ha trovato accoglimento.
Eppure, gli effetti favorevoli della precedente pronuncia giudiziaria (senese) mai decaduta, l’accertamento sulla valenza abilitante del titolo di studio, compiuto dal Magistrato senese (diploma I.T.P. con 24 C.F.U.), la sua spendibilità ai fini delle graduatorie di supplenza precedenti (G.I. 2017/20) e attuali (I Fascia G.P.S.), hanno indotto Codesti legali, d’intesa con l’assistito, a non mollare, procedendo con immediato reclamo della contestata decisione cautelare negativa.
Giunti al cospetto del Tribunale di Velletri “in composizione collegiale” (tre Magistrati, Presidente relatrice Dott.ssa Raffaella Falcione), a giudizio del nuovo Consesso, il potere/dovere attribuito, al Dirigente Scolastico, dalla stessa Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 di verificare le dichiarazioni presentate dai docenti – nella vicenda in esame – non poteva che trovare un invalicabile limite nel “giudicato”, formatosi sul diritto del reclamante ad essere inserito nell’attuale I Fascia della GPS (ex II Fascia delle graduatorie d’Istituto).
Si riportano, di seguito, gli estratti (ritenuti essenziali) del recentissimo pronunciamento collegiale, maturato a beneficio dell’insegnante tecnico pratico “già dichiarato abilitato”:
“La nota prot…del …10.2020, con cui il predetto Dirigente Scolastico propone all’USR di depennare il docente dalla I Fascia della GPS, è stata adottata in contrasto con il diktat del Giudice cautelare, di cui peraltro il Dirigente era stato messo a conoscenza, dal difensore del docente, con la diffida del…, con cui chiedeva di assegnare la supplenza al suo assistito… a parere del Collegio, sussiste il fumus boni iuris del diritto azionato… sussiste, altresì, a parere del Tribunale… il presupposto del periculum in mora… l’assenza di occupazione viene ad incidere, anche profondamente, sulla personalità dell’individuo, riflettendosi nella sua dimensione umana e sociale (come tale insuscettibile di reintegrazione ex post). Pertanto, considerato che le GPS saranno valide anche per il prossimo anno scolastico e che gli incarichi di supplenza, fino al termine delle attività didattiche, vengono prevalentemente attribuiti nei mesi di settembre-ottobre di ciascun anno, a giudizio del Collegio sussiste il periculum in mora, con riferimento alla domanda di accertamento del diritto all’inserimento nella I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – Provincia di Roma – in quanto l’attesa dei tempi di definizione di un procedimento ordinario implicherebbe la lesione irreversibile del diritto… Per tutti i motivi esposti… Il Tribunale in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di…a essere inserito a pieno titolo nella I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della Provincia di Roma, valevoli per il biennio 2020/2022, in relazione alla classe di concorso B020…e che, per l’effetto, ha diritto a stipulare, con l’Amministrazione Scolastica, contratti di supplenza nel predetto biennio”.
PER CONFRONTARSI CON I LEGALI ESPOSITO SANTONICOLA, IN MERITO ALLA POSSIBILE PREDISPOSIZIONE DEL RICORSO URGENTE (EX ART. 700 C.P.C.) LAUREA/DIPLOMA+24 CREDITI FORMATIVI PER “ABILITAZIONE”, IN VISTA DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI “ELENCHI AGGIUNTIVI” ALLA PRIMA FASCIA GPS (PER QUANTI SI ABILITERANNO ENTRO LUGLIO 2021), S’INOLTRI WHATSAPP SCRITTO O VOCALE, AL NUMERO 366 18 28 489 (NO TELEFONATE).
Si aggiunge, quale ulteriore contributo, il video illustrativo di un recentissimo accoglimento cautelare, su medesima questione – a seguito di “ricorso urgente” fondato sulla ravvicinata apertura degli “elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS” – conseguito, dai legali Esposito Santonicola, presso il Tribunale di Messina:
Quanto esposto, nella consapevolezza dell’esistenza di difformi orientamenti giudiziari, che impongono indagini analitiche “caso per caso”, con onorari, relativi al ricorso, da concordare sulla base della tipologia di azione (individuale/semicollettiva), previa verifica dei titoli e servizi posseduti.
È altresì attivo il numero fisso dello studio legale Esposito Santonicola 081 19 18 99 44, nelle seguenti fasce orarie:
- Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì;
- Dalle 10,00 alle 12,30, ogni martedì e giovedì.