QUESITO/CONSULENZA INFORMATIVA

Gentile avvocato, ho appreso dal web che il Ministero dell’Istruzione e del Merito sarebbe in procinto di emanare un’ordinanza, secondo la quale coloro che hanno acquisito un titolo all’estero (e sono stati inseriti con riserva nella I fascia delle GPS) potrebbero stipulare i contratti, anche se il titolo non è stato ufficialmente riconosciuto.

Alcuni sindacati sono contrari a questa proposta, perché sostengono che potrebbe causare uno scontro nelle graduatorie provinciali delle supplenze, con il rischio che molti insegnanti, già presenti, vengano scavalcanti dai colleghi inseriti con riserva.

Se questa novità dovesse concretizzarsi, come potrebbe influire sulla condizione processuale degli abilitati che hanno impugnato i silenzi e i dinieghi del Ministero, relativamente alle pratiche di riconoscimento dei titoli abilitativi acquisiti nei paesi dell’Unione Europea?

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentile lettore, una premessa è doverosa.

Numerosi insegnanti precari “con abilitazione estera” si sono visti negare la stipula dei contratti, nonostante fossero inseriti nella graduatoria di fascia superiore (I Fascia G.P.S.).

Ciò è avvenuto a seguito dell’emanazione dell’ordinanza ministeriale n. 112/2022 (aggiornamento GPS biennio 2022/24), che ha precluso la stipula dei contratti ai docenti con titolo estero, inseriti con riserva nelle nuove graduatorie GPS (biennio 2022/24).

Gli interessati hanno, da subito, ritenuto illegittimo che fosse impedita agli “abilitati all’estero” – inseriti con riserva in I Fascia G.P.S. – la stipula dei contratti “anche finalizzati all’immissione in ruolo”.

Tra l’altro, il T.A.R. Lazio (Sezione III Bis), con la sentenza n. 03137 del 11/03/2020, chiariva che “l’ammissione con riserva è un provvedimento ampliativo e provvisorio che garantisce la tutela dei diritti del concorrente ammesso, e che ha effetto in tutte le fasi procedimentali, inclusa l’immissione in ruolo”.

La disposizione di cui all’O.M. n. 112/2022 è stata, dunque, considerata altamente discriminatoria, in quanto ha precluso la stipula dei contratti ai docenti con abilitazione estera, inseriti con riserva nelle GPS (biennio 2022/24), differenziando il loro trattamento rispetto ai colleghi abilitati nell’ambito dei paesi U.E. che, nel biennio precedente, potevano ottenere incarichi “anche finalizzati all’immissione in ruolo” attraverso le stesse graduatorie.

Qualora il Ministero dell’Istruzione e del Merito – anche in seguito ai numerosi ricorsi che sono derivati dalla contestata scelta e alle possibili soccombenze giudiziarie – dovesse sbloccare il diritto alla stipula dei contratti, a nostro parere ciò influirebbe, sulla condizione processuale dei docenti con abilitazione estera che hanno impugnato i silenzi e i dinieghi del Ministero, nei seguenti termini:

A) Chi ha presentato il ricorso individuale contro il silenzio sulla domanda di omologazione del titolo abilitante estero (Paesi U.E.), potrebbe argomentare in merito alla necessità di un pronunciamento “spedito” che sblocchi la pratica di omologazione, concorrendo allo scioglimento della riserva sul contratto, eventualmente finalizzato all’immissione in ruolo;

B) Chi dispone dei provvedimenti cautelari del Giudice Amministrativo – che hanno ordinato, al Ministero dell’Istruzione e del Merito, di procedere al riesame delle pratiche di omologazione “secondo i principi di diritto sanciti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato” – rimasti per ora “ineseguiti”, potrebbe domandare l’ottemperanza di tali ordinanze “immediatamente esecutive”, per sottoscrivere un contratto a pieno titolo;

C) Per chi si è imbattuto in provvedimenti giudiziari “provvisoriamente negativi” – esiti cautelari che risalgono, probabilmente, al periodo precedente alle decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Statosarebbe possibile sollecitare la fissazione dei giudizi di merito e argomentare sulla necessità di far valutare “in concreto” l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, utilizzandosi opportuni metodi compensativi;

D) Chi è stato escluso dalla I Fascia G.P.S., a causa dei provvedimenti di rettifica del Dirigente Scolastico (sulla base di disposizioni dell’Ambito Territoriale provinciale) e in merito ai titoli esteri prodotti, potrebbe presentare un ricorso al Giudice del Lavoro, richiamando i principi di diritto, espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sulla comparazione dei percorsi abilitativi esteri.  Il giudizio avrebbe, come obiettivo, la disapplicazione dei provvedimenti dirigenziali, in attesa della revisione delle pratiche di omologazione.

“PER SBLOCCARE LE ABILITAZIONI ESTERE (RICORSO CONTRO IL SILENZIO), OTTENERE L’OTTEMPERANZA DEI PROVVEDIMENTI CHE HANNO DISPOSTO IL RIESAME DELLE PRATICHE DI OMOLOGA, RICHIEDERE GIUDIZI DI MERITO PER RIBALTARE ESITI CAUTELARI PROVVISORIAMENTE NEGATIVI, PER DOMANDARE LA DISAPPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DI ESCLUSIONE DALLA I FASCIA G.P.S”, è possibile inoltrare WhatsApp scritto o audio al 3661828489. Risponderà il legale con messaggio personalizzato.