IL TRIONFO DELLA RETROATTIVITÀ E DEL DIRITTO ALL’OCCUPAZIONE.

A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola.

I FATTI

P.N. ha presentato una domanda per l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia ATA, per il triennio 2018/2021, nella provincia di Vicenza. Ha fatto richiesta per i profili di Collaboratore Scolastico e Cuoco. Come titolo, ha indicato il Diploma di Qualifica Professionale Triennale di “Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Cucina”, conseguito presso la Scuola Paritaria Centro Studi Sannitico.

N. è stato individuato come destinatario di contratti di lavoro a tempo determinato, sul profilo di Collaboratore Scolastico, presso l’Istituto Comprensivo Statale…e l’Istituto Comprensivo di…

L’Istituto Comprensivo Stataleha disposta la convalida per il profilo di Collaboratore Scolastico e Cuoco. Tuttavia, ha successivamente avviato il procedimento di esclusione dalle graduatorie per mancanza del titolo di accesso. In particolare, ha emesso il decreto prot….datato …06.2020, che ha annullato l’atto di convalida e disposta l’esclusione dalle graduatorie, per i profili di Collaboratore Scolastico e Cuoco.

Il decreto di depennamento ha portato alla risoluzione del contratto a tempo determinato, sul profilo di Collaboratore Scolastico, in corso nell’A.S. 2019/2020. L’Istituto Comprensivo di…ha risolto il contratto a tempo determinato, a partire dal …06.2020. Ha inoltre dichiarato giuridicamente non valido il servizio reso dal …09.2019 al …06.2020. L’Istituto Comprensivo Statale…ha stabilito che il servizio svolto dal …10.2018 al …08.2019 non fosse valido ai fini giuridici.

Gli Istituti scolastici, per giustificare la condotta, hanno citato la nota prot. 2084 del 24.03.2020 dell’USR Veneto – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Vicenza. In questa nota era indicato che l’I.P.S.E.O.A. “Centro Studi Sannitico” di Durazzano, per l’anno scolastico 2012/2013, non era autorizzato a svolgere esami di qualifica triennale statale.

Il Centro Studi Sannitico aveva richiesto la parità scolastica per l’A.S. 2012/2013, ma l’USR Campania l’aveva negata. In seguito al rifiuto, l’Istituto aveva presentato ricorso al Tar Campania e poi appello in Consiglio di Stato contro la sentenza di rigetto di primo grado. Con la sentenza n. 5211/2015, il Consiglio di Stato aveva accolto l’appello e annullato il provvedimento di diniego della parità. L’USR Campania, quindi, con il decreto n. 360 del 11/01/2016, aveva annullato il rifiuto e riconosciuto la parità scolastica all’Istituto Centro Studi Sannitico, con decorrenza dall’anno scolastico 2012/2013. Sul sito istituzionale dell’USR Campania, appariva l’elenco delle scuole paritarie, dal quale si evinceva che il Centro Studi Sannitico era riconosciuto come paritario a partire dall’anno scolastico 2012/2013.

P. N., durante l’anno scolastico 2012/2013, aveva effettivamente sostenuto le prove d’esame in qualità di candidato esterno presso il Centro Studi Sannitico, come attestato dal verbale degli scrutini e dal registro degli esami.

LE RICHIESTE GIUDIZIARIE DEGLI AVVOCATI ESPOSITO E SANTONICOLA NELL’INTERESSE DEL DIPENDENTE

Gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, nell’interesse dell’assistito, hanno richiesto al Magistrato del Lavoro territorialmente competente quanto segue:

  • La disapplicazione del decreto emesso dall’Istituto Comprensivo Statale… e del decreto emesso dall’Istituto Comprensivo di… In particolare, hanno chiesto la disapplicazione nella parte in cui i decreti non riconoscono la validità giuridica del servizio svolto come Collaboratore negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. Hanno ritenuto tali provvedimenti illegittimi o irrimediabilmente invalidi a causa della violazione della normativa di settore.
  • L’accertamento e la dichiarazione della validità giuridica del servizio svolto come Collaboratore Scolastico durante l’A.S. 2018/2019, dall’ottobre 2018 all’agosto 2019. Inoltre, durante l’anno scolastico 2019/2020, dal settembre 2019 al giugno 2020, in virtù del possesso di un valido titolo di accesso.
  • La condanna dell’Amministrazione a riconoscere, con tutti gli effetti di legge, la validità giuridica del servizio svolto dal ricorrente negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. Questo a seguito della nomina quale Collaboratore Scolastico, mediante contratti individuali di lavoro a tempo determinato.

LA TESI DIFENSIVA DEL MINISTERO

Si è costituito il Ministero eccependo l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, chiedendo il rigetto del medesimo.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DEL LAVORO, CHE HA CONFERMATO PIENAMENTE LE ARGOMENTAZIONI DELLO STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Il Tribunale del Lavoro di Monza, rappresentato dal Giudice dott.ssa Claudia Lojacono, ha considerato il ricorso meritevole di accoglimento.

Si riportano, di seguito, le ragioni alla base della sentenza di accoglimento:

L’Istituto Centro Studi Sannitico, presso il quale il ricorrente ha sostenuto gli esami per ottenere il Diploma di Qualifica Professionale Triennale di “Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Cucina” nell’A.S. 2012/2013, ha conseguito il riconoscimento della parità scolastica a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 16 novembre 2015, n. 5211/2015, che ha annullato il provvedimento di diniego della parità per quell’anno scolastico.

Di conseguenza, l’USR per la Campania, in conformità a tale sentenza, ha riconosciuto l’Istituto Centro Studi Sannitico come scuola paritaria di secondo grado ai sensi della legge n. 62/2000, a partire dall’anno scolastico 2012/2013, con effetto retroattivo.

Il Ministero dell’Istruzione (oggi anche del Merito) sostiene che, nonostante il riconoscimento retroattivo, il Centro Studi Sannitico non avesse l’autorizzazione a svolgere gli esami per il diploma nell’anno scolastico 2012/2013 e non avesse rispettato gli adempimenti previsti dall’ordinanza ministeriale n. 90/2001, che impone la comunicazione delle commissioni d’esame al Provveditore agli Studi.

Il Tribunale, tuttavia, non condivide la tesi del MIUR, in quanto contraria al principio di retroattività degli effetti giuridici dell’atto amministrativo.

La sentenza del Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento di diniego e ha riconosciuto la parità al Centro Studi Sannitico “con effetto retroattivo” a partire dall’anno scolastico 2012/2013. Pertanto, dal punto di vista giuridico, la scuola deve considerarsi paritaria da quell’anno scolastico, sebbene non avesse ottenuto effettivamente la parità durante quel periodo.

È chiaro che, nella pratica, la scuola non possedeva la parità nell’anno scolastico 2012/2013; tuttavia, il successivo riconoscimento della parità, riferito all’anno scolastico in questione, implica che la scuola debba essere considerata giuridicamente paritaria a partire dall’A.S. 2012/2013, con tutte le conseguenze legali che ne derivano.

Per quanto riguarda l’osservazione del Ministero sulla mancata presentazione del diploma originale da parte del ricorrente, il Tribunale ha ritenuto che tale aspetto possa essere superato dal fatto che il ricorrente ha prodotto un certificato, rilasciato dall’Istituto, attestante il conseguimento del diploma. Non ci sono elementi che suggeriscano che il contenuto di tale attestazione sia falso.

Di conseguenza, non è possibile negare la validità del titolo acquisito dal ricorrente attraverso il superamento degli esami presso l’Istituto in questione. I provvedimenti assunti dall’amministrazione scolastica, nei confronti del dipendente, devono essere annullati in quanto illegittimi. Si dichiara la validità del servizio svolto dal ricorrente come Collaboratore Scolastico durante l’A.S. 2018/2019 e durante l’A.S.  2019/2020.

Alla luce di tanto, l’amministrazione è obbligata a riconoscere giuridicamente, con tutti gli effetti di legge, il servizio svolto dal ricorrente durante gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 come Collaboratore Scolastico.

CONCLUSIONI DEL GIUDICANTE MONZESE

“P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da …contro MIUR così provvede:

1) Accoglie il ricorso dichiarando la validità del servizio svolto dal ricorrente come collaboratore Scolastico nell’A.S. 2018/2019 dal …10.18 al 31.8.19 presso l’istituto Comprensivo di…e nell’A.S. 2019/2020 dal …9.19 al …6.20 presso l’Istituto Comprensivo di…;

2) Condanna il MIUR al riconoscimento giuridico ad ogni effetto di legge del servizio espletato dal ricorrente negli anni 2018/2019 e 2019/2020”.

Per informazioni o preventivi relativi ai “Ricorsi ATA per la validità della qualifica professionale acquisita presso il Centro Studi Sannitico di Durazzano, per il reinserimento in graduatoria con recupero dei punteggi, delle spettanze economiche e per l’eventuale risarcimento del danno“, si consiglia di procedere nel seguente modo:

A) Inviare un’e-mail all’indirizzo segreteriasantonicola@scuolalex.com, indicando nell’oggetto: “Problematica Personale ATA, Nome Cognome”. Dovrete esporre la vostra casistica specifica nel testo dell’e-mail;

B) Una volta inviata l’e-mail, segnalare l’avvenuto inoltro con messaggio WhatsApp al numero 366 18 28 489 (si prega di non effettuare chiamate), scrivendo: “Problematica Personale ATA, Nome Cognome e indirizzo e-mail da cui è partito il quesito”.

Si ricorda, infine, che il numero fisso dello studio legale Esposito Santonicola, 081 19 18 99 44, è attivo nelle seguenti fasce orarie:

  • Dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì;
  • Dalle 10:00 alle 12:30, ogni martedì e giovedì.