24 CFU E VALORE ABILITANTE (SCUOLA SECONDARIA, POSTO COMUNE E I.T.P.)

IL CALO DEGLI ACCOGLIMENTI GIUDIZIARI ALLA LUCE DEL NUOVO RECLUTAMENTO…E’ POSSIBILE FRONTEGGIARLO? 

LA RISPOSTA E’ RICAVABILE DAL REGIME NORMATIVO TRANSITORIO… 

QUESITO/CONSULENZA INFORMATIVA.

Gentile avvocato, noto che da qualche mese non si parla, con la stessa frequenza dei periodi passati, della valenza abilitante di diploma o laurea + 24 C.F.U..

Posso immaginare le motivazioni: attraverso la riforma Bianchi – relativa al nuovo sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo – è stato stabilito che, per conseguire l’abilitazione, saranno necessari 60 C.F.U., ragion per cui i 24 crediti formativi, fondamento del “sillogismo giudiziario”, non sarebbero più sufficienti ai fini dell’inserimento in I Fascia G.P.S….

Potrebbe esprimermi il suo pensiero sul punto?

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentile lettore, partirò dal dato normativo, al fine di dimostrare che è ancora tecnicamente possibile controdedurre a tale “eccezione ministeriale”.

Il DECRETO LEGGE 30 aprile 2022 n. 36 (convertito con modifiche dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79), ha effettivamente previsto un sistema di formazione iniziale, articolato nel percorso universitario e accademico abilitante, corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici.

Tuttavia esiste un “regime transitorio” che preserva le posizioni di quanti, avendo conseguito “entro il 31 ottobre 2022” i 24 CFU, potranno ancora accedere ai concorsi, alla pari degli abilitati, fino al 31 dicembre 2024.

Tanto è stato previsto, in particolare, nel capo V, art. 18 bis (sotto la rubrica “Norme Transitorie per l’accesso al concorso e per l’immissione in ruolo”). Si riporta, testualmente, l’estratto normativo essenziale: fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso…sono ammessi a partecipare (al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico) coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento…

Ed allora:

A) se la riforma sul nuovo reclutamento – che ancora attende l’emanazione dei decreti attuativi – entrerà a regime dal 1 gennaio 2025, con particolare riferimento, per quel che a noi interessa, ai percorsi abilitanti da 60 CFU;

B) se la “fase transitoria” – vigente fino al 31 dicembre 2024 –  ancora consente a quanti abbiano conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 “secondo il previgente ordinamento”, di partecipare al concorso “alla pari degli abilitati”;

C) se ne deduce che è ancora possibile invocare, al cospetto dei Tribunali del Lavoro, l’attuazione del sillogismo giudiziario per cui: “I concorsi sono procedure per abilitati; i 24 CFU (conseguiti entro il 31 ottobre 2022, secondo il previgente ordinamento), alla pari dell’abilitazione, consentono (ancora) la partecipazione ai concorsi; ergo i 24 CFU  nel regime normativo transitorio (fino al 31 dicembre 2024), unitamente al titolo di accesso, equivalgono all’abilitazione”.

PER INTERAGIRE CON LO STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA, E’ POSSIBILE INOLTRARE WHATSAPP (SCRITTO O AUDIO) AL 366 18 28 489 (NO TELEFONATE).