A cura dello Studio Legale Esposito Santonicola — Avv. Aldo Esposito e Avv. Ciro Santonicola
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro (dott. Giovanni Favi), con sentenza recentemente pronunciata, ha dichiarato il diritto della docente ricorrente al riconoscimento integrale del servizio di ruolo prestato presso la scuola primaria all’atto del successivo passaggio nei ruoli del personale docente della scuola secondaria di secondo grado, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’operazione di rideterminazione dell’inquadramento e al pagamento delle differenze retributive maturate nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. La decisione, ancorché destinata rebus sic stantibus a vincolare le sole parti del giudizio, riveste interesse generale per la categoria del personale docente: essa, infatti, si inscrive in un solco giurisprudenziale che lo Studio Legale Esposito Santonicola si è proposto di valorizzare, nella concretezza del caso esaminato, prospettando al Giudicante una lettura delle fonti coerente con il diritto vivente elaborato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza successiva.
Il nucleo della controversia: temporizzazione e ricostruzione di carriera
Orbene, la controversia originava dal decreto di ricostruzione della carriera emesso dall’Amministrazione scolastica al momento del passaggio di ruolo dell’odierna ricorrente, mediante il quale veniva applicato il meccanismo della c.d. temporizzazione in luogo della ricostruzione integrale di carriera. Giova precisare che la temporizzazione — disciplinata dal combinato disposto dell’art. 4 del d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, dell’art. 6 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 345, e dei correlati istituti contrattuali — consiste, nella sua morfologia tecnica, nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento, maturata nel ruolo di provenienza, in anzianità convenzionale rilevante ai fini dell’inquadramento nella nuova qualifica, sicché il docente conserva il trattamento economico precedente ma vede sostanzialmente decurtata l’anzianità di ruolo effettivamente prestata, con conseguente rallentamento della progressione stipendiale e ritardato accesso alle fasce retributive superiori.
La ricostruzione di carriera, di converso, opera secondo le regole legali di computo dell’anzianità di servizio, valutando per intero — ai fini sia giuridici sia economici — il servizio di ruolo prestato nella qualifica di provenienza, con conseguente collocazione del docente nella fascia stipendiale aderente all’effettiva esperienza professionale acquisita.
Il quadro normativo di riferimento
La disciplina applicabile alla fattispecie si articola nel combinato disposto di tre disposizioni cardinali. In primo luogo, l’art. 77 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, rubricato Passaggi di ruolo, consente — alle condizioni indicate — il passaggio del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore. In secondo luogo, l’art. 83 del medesimo d.P.R., intitolato Passaggio ad altro ruolo, stabilisce, con formulazione di particolare pregnanza, che «in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera». In terzo luogo, l’art. 57 della legge 11 luglio 1980, n. 312 — a integrazione e completamento del sistema — ha generalizzato la mobilità tra i ruoli del personale scolastico, contemplando il passaggio sia da un ruolo ad uno superiore sia da uno superiore ad uno inferiore, ed estendendolo espressamente al personale insegnante delle scuole materne, per il quale, a fortiori, in difetto di ruoli di docenza inferiori, la mobilità non può che essere intesa in senso ascendente.
Da tale quadro normativo la giurisprudenza di legittimità ha tratto la conclusione che, in ogni caso in cui l’ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva integralmente l’anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti giuridici ed economici, in coerenza con un sistema improntato — secondo la felice espressione utilizzata dal Supremo Consesso — alla piena fungibilità e all’osmosi tra i distinti ruoli del personale scolastico.
L’orientamento nomofilattico della Corte di Cassazione
Il leading case sul punto è rappresentato dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza 6 maggio 2016, n. 9144, la quale, componendo il preesistente contrasto interpretativo, ha affermato il principio di diritto a mente del quale, «in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e dell’art. 57 della l. n. 312 del 1980, all’insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della c.d. temporizzazione». Tale arresto ha trovato puntuale e plurima conferma nelle pronunce successive della Sezione Lavoro della Suprema Corte, segnatamente nelle sentenze 4 ottobre 2016, n. 19779, 12 aprile 2017, n. 9397, 5 aprile 2018, n. 8448, 19 novembre 2018, n. 29791, tutte concordi nell’affermare che il superamento di un concorso pubblico non integra ipotesi di novazione del rapporto né di soluzione di continuità, sicché trova piena applicazione il principio della conservazione integrale dell’anzianità di ruolo.
Lo stesso principio è stato successivamente ampliato dalle Sezioni Unite con la sentenza 20 luglio 2022, n. 22726, che ha esteso la regola del riconoscimento integrale anche al servizio non di ruolo prestato presso la scuola dell’infanzia, in coerenza con la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, attuata nell’ordinamento interno con il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ed alla luce della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea del 30 novembre 2023 in causa C-270/22, la quale ha sancito l’incompatibilità con il diritto eurounitario di una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell’anzianità del lavoratore, escluda i periodi di servizio prestati con contratti a termine ovvero ne limiti il computo.
Sotto un distinto ma convergente profilo, la Suprema Corte, Sez. Lav., ordinanza 7 giugno 2024, n. 15953, ha precisato — senza scalfire il principio del riconoscimento integrale, ma anzi ricalibrandone le modalità operative — che spetta all’Amministrazione individuare il regime in concreto più favorevole al dipendente, nel raffronto tra temporizzazione e ricostruzione di carriera, e che siffatta valutazione comparativa va ancorata alla data di decorrenza economica del nuovo ruolo.
Applicazione del principio al passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria
Sebbene il principio nomofilattico delle Sezioni Unite del 2016 sia stato originariamente enunciato con riferimento al passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, la giurisprudenza di merito ha uniformemente esteso a fortiori la regola al passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria, atteso che la scuola primaria si colloca, nella scala dei ruoli docenti, in posizione gerarchicamente superiore rispetto alla scuola dell’infanzia, sicché sarebbe palesemente irragionevole — oltre che lesivo del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione — garantire la conservazione integrale dell’anzianità al docente proveniente dalla scuola materna e, contestualmente, applicare il più penalizzante meccanismo della temporizzazione al docente proveniente dalla scuola primaria. Tale lettura, lungi dal costituire un’estensione analogica, rappresenta la naturale conseguenza interpretativa del principio di piena fungibilità tra i ruoli del personale scolastico.
Il decisum del Tribunale e il delicato profilo prescrizionale
Il Giudice del Lavoro di Torre Annunziata, facendo proprio l’orientamento di legittimità sin qui ricostruito, ha dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale del servizio di ruolo prestato presso la scuola primaria, senza l’applicazione del meccanismo della temporizzazione, condannando l’Amministrazione convenuta ad operare la nuova ricostruzione di carriera con ogni conseguenza di legge. Sotto il profilo patrimoniale, il Tribunale ha condannato il Ministero alla corresponsione delle differenze retributive maturate dal 23 dicembre 2019, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti del divieto di cumulo previsto dall’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Particolare interesse riveste il trattamento riservato all’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione resistente. Il Tribunale, aderendo all’orientamento inaugurato dall’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 30 gennaio 2020, n. 2232, ha statuito che l’effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata in giudizio, senza limite di tempo, restando il limite quinquennale della prescrizione confinato alle sole pretese economiche che su quell’anzianità si fondano. Conseguentemente, il diritto alla ricostruzione di carriera è stato riconosciuto integralmente, mentre la prescrizione quinquennale è stata ritenuta operante con riferimento alle differenze retributive antecedenti al 23 dicembre 2019, data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Il principio risulta peraltro coerente con l’arresto della Cassazione, Sez. Lav., ordinanza n. 15840 del 6 giugno 2024, la quale ha ribadito che l’anzianità di servizio rappresenta un mero fatto giuridico insuscettibile di autonoma prescrizione.
A parere dello Studio Legale Esposito Santonicola, è ritenuta opportuna, in tale contesto, una riflessione di affinamento sul piano della tecnica costruttiva del dies a quo. L’individuazione, nel decreto di ricostruzione di carriera, del momento genetico unico della lesione economica appare suscettibile di ulteriore approfondimento alla luce dell’elaborazione più rigorosa della Suprema Corte, la quale tende a separare nettamente l’accertamento dell’anzianità — imprescrittibile — dall’insorgenza dei singoli crediti retributivi, che maturano (e si prescrivono) ratione temporis dal momento in cui la retribuzione inferiore viene concretamente corrisposta. La conclusione pratica adottata dal Tribunale di Torre Annunziata — limitazione degli arretrati al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso — risulta nondimeno conforme al principio della prescrizione quinquennale dei crediti retributivi, sebbene il segmento argomentativo sul decorso «dal decreto» del 12 novembre 2015 possa esporsi, in sede di legittimità, a ulteriori rilievi.
Nondimeno, profilo di particolare pregio applicativo risulta la statuizione, contenuta nel dispositivo, secondo cui tutti gli anni di servizio dovranno essere integralmente computati al fine di determinare le differenze retributive, pur limitandosi il pagamento ai ratei non prescritti. Tale costruzione è coerente con l’insegnamento della Suprema Corte (Cass., Sez. Lav., 22 giugno 2021, n. 17805, e Cass., Sez. Lav., ordinanza n. 2232/2020), a mente del quale, ove alcuni scatti o differenze precedenti siano prescritti, gli scatti successivi vanno comunque liquidati come se gli incrementi anteriori fossero stati correttamente riconosciuti: ciò al fine di impedire che la prescrizione dei primi ratei modifichi al ribasso la progressione stipendiale per l’intera vita professionale residua del docente, in spregio al principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Per ulteriori approfondimenti
I docenti che ritengano di trovarsi in una situazione analoga a quella esaminata dalla pronuncia, e segnatamente coloro che, dopo il passaggio di ruolo dalla scuola dell’infanzia o primaria alla scuola secondaria, si siano visti applicare il meccanismo della temporizzazione in luogo della ricostruzione integrale di carriera, possono richiedere una consulenza preliminare allo Studio Legale Esposito Santonicola contattando il numero WhatsApp 366 18 28 489 (con messaggio scritto o vocale) o inviando una mail all’indirizzo segreteriasantonicola@scuolalex.com. Ulteriori approfondimenti giuridici sulle materie di interesse del personale scolastico sono disponibili sul portale informativo dello Studio scuolalex.it.
E’ opportuno precisare, sotto il profilo strategico, che la tempestività dell’azione assume rilievo decisivo: atteso che il diritto alla ricostruzione di carriera non è soggetto a prescrizione, ma le differenze retributive maturate ante quinquennio risultano definitivamente perdute, ogni mese di ritardo nella proposizione del ricorso o di un valido atto interruttivo (di regola, una diffida stragiudiziale trasmessa al Ministero a mezzo posta elettronica certificata) si traduce nella perdita irreversibile di una mensilità di arretrati. Si raccomanda, pertanto, ai docenti interessati di sottoporre tempestivamente la propria posizione a verifica professionale, onde valutare l’effettiva sussistenza dei presupposti dell’azione e la convenienza concreta della stessa.
Il presente comunicato costituisce commento e informazione giuridica di carattere generale, non configura consulenza legale personalizzata, né prefigura l’esito di eventuali giudizi futuri, dovendo ogni valutazione concreta essere condotta caso per caso sulla scorta della specifica documentazione e della posizione individuale del singolo assistito.
