A cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Il Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso di un dipendente A.T.A. contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ordinando il riconoscimento del punteggio per il servizio prestato presso enti di formazione professionale accreditati “ai fini delle graduatorie ATA di III fascia”.

Il caso riguarda la posizione di un dipendente A.T.A., assistito dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, al quale era stata negata la valutazione del servizio svolto presso l’IRAPS e l’ANFE, enti di formazione professionale accreditati dalla Regione Sicilia, per l’inserimento nelle graduatorie del personale ATA di III fascia. Il Ministero aveva escluso tale esperienza dal calcolo del punteggio, pur riconoscendo lo stesso servizio per il personale docente nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).

I legali avevano definito “del tutto illogico e contraddittorio” il comportamento dell’amministrazione, evidenziando come la stessa avesse, con precedenti provvedimenti, equiparato il servizio presso scuole statali a quello svolto nei centri di formazione professionale.

La sentenza ha richiamato specificamente il D.M. 58/2013, che, per le abilitazioni del personale non di ruolo, considerava valido il servizio prestato indifferentemente presso “scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale”.

La questione giuridica centrale, secondo il Giudice, risiede nella contraddittorietà dell’azione amministrativa. Il Tribunale ha respinto la tesi ministeriale secondo cui il riconoscimento del punteggio per il personale ATA richiederebbe un’esplicita previsione normativa, chiarendo che tale giustificazione è “infondata”, poiché si tratta di atti amministrativi che devono rispettare i principi di coerenza e buona amministrazione. La lamentata violazione – ha stabilito la sentenza – configura “eccesso di potere”, in presenza di provvedimenti che denotano contraddittorietà dell’azione amministrativa. Ne deriva che, parole del Giudicante, “se il MIM ha dato valore legale a tale servizio (formazione professionale) in altri provvedimenti analoghi, lo stesso valore legale deve essere riconosciuto alla parte ricorrente, ai fini del punteggio nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27”.

La pronuncia si inserisce in un panorama giurisprudenziale articolato. Se il TAR del Lazio, con la sentenza n. 07646/2022, aveva adottato un orientamento restrittivo, basato su una rigida interpretazione del D.M. 50/2021, la giurisprudenza di merito più recente sta evolvendo verso il riconoscimento del principio di non discriminazione. Il Tribunale di Roma, con una sentenza di aprile 2025, ha già riconosciuto analoghi diritti richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 25118/2008, che equipara l’attività dei centri di formazione professionale a un “pubblico servizio”. Si rimanda, sul punto, ad apposito link informativo: https://scuolalex.it/centri-di-formazione-professionale-il-tribunale-di-roma-tutela-i-diritti-degli-ata/

Il Tribunale di Padova ha dunque ordinato al Ministero di disapplicare i decreti ministeriali ostativi, di riconoscere il punteggio spettante al ricorrente per il servizio prestato presso gli istituti di formazione professionale e di rettificare la sua posizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il triennio 2024/27.

La decisione assume particolare rilievo per la sua motivazione tecnica, che evidenzia come l’amministrazione non possa applicare criteri valutativi differenziati per categorie di personale che operano nel medesimo contesto formativo, quando tale differenziazione non trovi giustificazione in specifiche disposizioni normative. La sentenza stabilisce un precedente significativo per analoghe controversie, chiarendo che l’accreditamento regionale per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione conferisce al servizio prestato nei centri di formazione professionale piena legittimità ai fini valutativi.

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La recente giurisprudenza di merito, culminata nelle sentenze del Tribunale di Roma (fine aprile 2025) e del Tribunale di Padova (recentissima), ha stabilito principi innovativi per il riconoscimento del punteggio nelle graduatorie ATA in virtù del servizio prestato presso centri di formazione professionale accreditati.

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