Esclusione dalla prova orale relativa alla selezione per l’ammissione al percorso di formazione T.F.A. Sostegno – Accoglimento giudiziario

Il Consiglio di Stato, nel riformare la sentenza di primo grado, ha consentito alla docente “ammessa in un secondo momento a sostenere la prova orale”, in quanto inizialmente esclusa” – prova brillantemente superata con successiva partecipazione al corso specializzante – di mantenere l’inserimento nella I fascia “elenchi aggiuntivi” G.P.S. sostegno e, dulcis in fundo, di preservare il contratto per l’immissione in ruolo, nel frattempo stipulato ai sensi dell’art. 59 comma 4, D.L. 73/2021 (c.d. “Sostegni bis”).

DALL’ESCLUSIONE DAL PERCORSO SPECIALIZZANTE ALL’IMMISSIONE IN RUOLO, DA I FASCIA G.P.S., EX ART. 59 DECRETO SOSTEGNI BIS…

Studio Legale Esposito Santonicola

La vicenda giudiziaria è riferita alla posizione di una docente (insegnante tecnico pratica, con tre annualità scolastiche di insegnamento sul sostegno) che, nel partecipare alla selezione per l’ammissione al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli studenti con disabilità – TFA sostegno V Ciclo indetto dall’Università degli Studi di Siena si era ritrovata inizialmente esclusa dalla prova orale “per mere ragioni burocratiche”. 

Costei non aveva, infatti, prodotto – nella fase di inoltro della domanda di ammissione alla selezione – le autocertificazioni (cosiddetti allegati A o B), pur avendo comunque inviato la copia dei titoli di studio “in sostituzione delle autocertificazioni”, conferendo assoluta certezza in merito al possesso dei requisiti d’accesso, anche al fine di semplificare l’iter di validazione.

Ingiustamente esclusa dal percorso specializzante, a seguito di provvedimento giudiziario cautelare del Consiglio di Stato, la docente si è vista riconoscere il diritto all’avanzamento concorsuale per l’accesso al percorso di tirocinio specializzante (T.F.A. Sostegno V Ciclo), sottoponendosi alla prova orale, brillantemente superata.

A questo punto, la ricorrente, giudizialmente ammessa al Corso specializzante T.F.A. Sostegno, si è potuta collocare nelle graduatorie dei docenti “riservate agli specializzati”, cosiddetti elenchi provinciali di prima fascia G.P.S. Sostegno, essendo stata addirittura attinta – attraverso l’indicata graduatoria di prima fascia sostegno – ai fini dell’immissione in ruolo, ex art. 59 comma 4, D.L. 73/2021 (c.d. “Sostegni bis”); ergo, la patrocinata è potuta approdare – in virtù dell’inserimento in prima fascia GPS sostegno – ad un reclutamento straordinario, valido per l’anno scolastico 2021/22, avendo sottoscritto il contratto di formazione e prova che precede la definitiva consacrazione del rapporto a tempo indeterminato.

Giunta nuovamente al cospetto del Consiglio di Stato – con articolata memoria stilata dai legali Aldo Esposito, Ciro Santonicola e Gianluca Fuccillo – l’insegnante ha invocato, a tutela della sua posizione, l’applicazione del “principio dell’assorbimento”, derivante dal consolidamento di una posizione definitivamente ammessa al percorso specializzante, malgrado l’iniziale esclusione, inserita nelle graduatorie dei docenti specializzati e prossima all’immissione in ruolo sul sostegno.

Più semplicemente, si è argomentato come “il superamento degli step selettivi, finalizzati all’accesso al T.F.A. sostegno, abbia assorbito l’impugnato atto universitario d’iniziale esclusione”, superato, quanto ad effetto caducante, dalle nuove verifiche disposte dall’Ateneo toscano, sfociate nella definitiva ammissione della docente al corso, con valutazione finale positiva.

Nel condividere le citate argomentazioni, il Consiglio di Stato Sezione Sesta presieduto dal dott. Giancarlo Montedoro (Magistrato estensore, dott. Marco Poppi), con recentissima ordinanza del 21/01/2022 – nel confermare la precedente pronuncia cautelare – ha accolto il ricorso, sospendendo l’esecutività della sentenza del Tar Toscana “provvisoriamente negativa”, nei seguenti termini (SI RIPORTANO GLI ESTRATTI DELLA DECISIONE RITENUTI ESSENZIALI): la ricorrente...veniva ammessa a sostenere la prova orale, superandola, venendo, quindi, ammessa al corso specializzante; …. l’appellante conseguiva l’inserimento “con riserva” nella I fascia “elenchi aggiuntivi” G.P.S. riservati agli specializzati venendo, altresì, collocata nella graduatoria dei destinatari di contratti per l’immissione in ruolo, ai sensi dell’art. 59 comma 4, D.L. 73/2021 (c.d. “Sostegni bis”), accedendo successivamente al reclutamento straordinario con sottoscrizione del contratto di formazione utile ai fini dell’istaurazione del rapporto a tempo indeterminato…quanto al fumus, l’appellante ha dimostrato, pur senza adoperare la dichiarazione sostitutiva di cui all’avviso di selezione, il possesso dei titoli prescritti per partecipare a quest’ultima, onde detta appellata è stata ammessa a sostenere la prova orale… quanto al periculum, la perdurante efficacia della sentenza impugnata (sentenza di primo grado negativa) travolgerebbe il percorso professionale dell’appellante procurandole una lesione connotata dai prescritti caratteri della gravità e irreparabilità…

Per richiedere tutela legale, in presenza di “ESCLUSIONI DALL’ACCESSO AL CORSO T.F.A. SOSTEGNO”, anche al fine di domandare “L’INSERIMENTO IN I FASCIA G.P.S. E L’EVENTUALE RECUPERO DELL’IMMISSIONE IN RUOLO, EX ART. 59 DECRETO SOSTEGNI BIS”, SI INOLTRI MESSAGGIO O AUDIO WHATSAPP AL 366 18 28 489 (NO TELEFONATE). RISPONDERA’ IL LEGALE CON VOCALE PERSONALIZZATO.

Si ricorda, inoltre, che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello studio legale Esposito Santonicola è attivo nelle seguenti fasce orarie: Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì; Dalle 10,00 alle 12,30, ogni martedì e giovedì.