“TERZA FASCIA ATA”. RICORSO AMMINISTRATIVO PER PUNTI 6 – ANNO SERVIZIO MILITARE DI LEVA “NON PRESTATO IN COSTANZA DI NOMINA”.

RICORSO ARCHIVIATO

PROPOSTA DI TUTELA LEGALE – NELLA SEDE GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA – PER IL PERSONALE A.T.A. PRECARIO.

A CHI È RIVOLTO IL RICORSO? 

AL PERSONALE PRECARIOASPIRANTE ALL’INSERIMENTO O ALLA CONFERMA NELLE NUOVE GRADUATORIE III FASCIA A.T.A., CHE HA PRESTATO IL SERVIZIO MILITARE – DOPO AVER CONSEGUITO IL TITOLO VALIDO PER L’ACCESSO ALLE GRADUATORIE A.T.A. – IN UN PERIODO NEL QUALE NON AVEVA RICEVUTO ALCUNA NOMINA SCOLASTICA.

IN PRATICA, DURANTE IL SERVIZIO MILITARE, L’INTERESSATO NON AVEVA FIRMATO ALCUN CONTRATTO DI LAVORO COME PERSONALE ATA.

BREVE PREMESSA

Come noto, è ravvicinato l’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA, destinate agli aspiranti alle supplenze e valide per il triennio 2021/2024.

Il posizionamento in graduatoria dipenderà dal punteggio posseduto, frutto dei titoli e servizi.

Ebbene, numerosi A.T.A. – che domanderanno la permanenza o l’inserimento nelle nuove graduatorie di III fascia, per i profili professionali interessati – hanno maturato il servizio militare di leva (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A.

Detto servizio – non prestato in costanza di nomina – è considerato, dal Ministero, quale attività lavorativa resa alle dipendenze delle amministrazioni statali. Conseguenzialmente, si tradurrà in un punteggio ridotto, ai fini del posizionamento nelle prossime graduatorie di terza fascia ATA, così quantificato:

Punti 0,60 per ogni anno di servizio e punti 0,05, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

Ben più consistente risulta il punteggio riconosciuto per il servizio militare “in costanza di nomina”, maturato quando l’interessato era “sotto contratto”, nella qualità di personale ATA, potendo fare la differenza – la maggiore quantificazione del punteggio – ai fini della nomina.

In questo caso, il citato servizio militare sarà valutato “come se si trattasse di lavoro effettivo reso nella qualifica A.T.A.”: Punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

Parliamo di una differenza a fronte della quale, i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola – ritenendo discriminante ed illegittima la valutazione ridotta del servizio militare di leva (e del servizio sostitutivo assimilato per legge) “non prestato in costanza di nomina” – propongono il citato ricorso amministrativo.

RITENUTO FONDAMENTO GIURIDICO DEL RICORSO

La valutabilità del servizio militare di leva (e del servizio sostitutivo assimilato per legge) – non prestato in costanza di nomina – quale servizio A.T.A. effettivo (punti 6 × 1 anno), ai fini delle graduatorie di terza fascia, può essere ricavata, secondo l’impostazione logica dello studio legale, dall’art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), laddove si precisa: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.

Tale normativa scolastica si ritiene insuscettibile d’interpretazione restrittiva, non essendo connotata, nel dato letterale, da alcuna limitazione.

Possiamo citare, a supporto, il Consiglio di Stato (Sezione Sesta, Presidente Sergio De Felice) – sentenze n. 8213/2019 e 8234/2019 del 02 dicembre 2019 – laddove, pur riferendosi alla categoria dei docenti, ha rappresentato quanto segue: “il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento… Infatti, l’articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione”.

OBIETTIVO: RICONOSCIMENTO – IN VISTA DEL PROSSIMO AGGIORNAMENTO (TERZA FASCIA A.T.A. TRIENNIO 2021/2024) – DI UN “PUNTEGGIO MAGGIORATO” (PUNTI 6), PER IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA (PRESTATO “NON IN COSTANZA DI NOMINA”), AI FINI DELLE SUPPLENZE.

DOVE SARÀ PRESENTATO IL RICORSO?

INNANZI AL COMPETENTE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE.

COSTO DEL RICORSO “ATA PUNTEGGIO MAGGIORATO SERVIZIO MILITARE DI LEVA – NON PRESTATO IN COSTANZA DI NOMINA:

AMMONTA AD EURO 150,00 (centocinquanta).

L’eventuale appello, solo se necessario, determinerebbe un ulteriore pagamento (non obbligatorio, poiché riferito soltanto a quanti intendessero appellare), contenuto nei limiti dell’onorario di primo grado.

Di seguito gli allegati funzionali al ricorso:

 1) Procura alle liti, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e firmata;

2) Modulo autorizzazione al trattamento dati, privacy;

3) Autocertificazione in merito alla condizione soggettiva del ricorrente, con titolo di studio e richiamo al servizio militare svolto “non in costanza di nomina”;

4) Diffida per rivendicare, in termini di calcolo del punteggio A.T.A., che il periodo del servizio militare di leva (o del servizio sostitutivo assimilato per legge), non assolto in costanza di nomina, sia considerato quale servizio effettivo reso nella qualifica ATA (punti 6 x anno). Custodire copia della missiva d’invio e della ricevuta di ritorno o attestazione di consegna PEC, appositamente predisposta, da inoltrare (a mezzo P.E.C. o raccomandata con ricevuta di ritorno) all’Ufficio Scolastico della regione interessata/Ministero dell’istruzione. N.B. Le ricevute di ritorno (o di avvenuta consegna) della diffida potranno essere inviate, ai legali, anche in un secondo momento, con email, all’indirizzo segreteriasantonicola@scuolalex.com, Oggetto: Nome, Cognome, DIFFIDA ATA SERVIZIO MILITARE (contenente il documento in allegato pdf);  

5) Copia del titolo/qualifica per l’inserimento nelle graduatorie del personale ATA;

6) Copia del documento d’identità e del codice fiscale;

7) Copia del certificato comprovante la prestazione del servizio militare di leva (o del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare) non in costanza di nomina;

8) Copia del bonifico di euro 150,00, alle coordinate sotto indicate.

La produzione documentale dovrà essere prima allegata, in formato PDF, all’indirizzo e-mail segreteriasantonicola@scuolalex.com, oggetto: “RICORSO ATA SERVIZIO MILITARE”, nome e cognome del ricorrente; successivamente spedita, in un plico sigillato, con raccomandata postale 1 (con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo: Avvocati Santonicola Esposito, Via Amato 7 – 80053 – Castellammare di Stabia (NA).

SI RITIENE UTILE SCRIVERE, SULLA BUSTA CONTENENTE IL PLICO, “RICORSO ATA SERVIZIO MILITARE”.

ESTREMI PER IL PAGAMENTO:

INTESTAZIONE: AVV. ALDO ESPOSITO

IBAN: IT90D0200822102000401344727

IMPORTO: EURO 150,00.

CAUSALE: “RICORSO ATA SERVIZIO MILITARE, NOME, COGNOME, CODICE FISCALE DEL RICORRENTE”.Nella causale del bonifico indicare, possibilmente, il nome del ricorrente (non di persona delegata per il pagamento).

N.B.

L’ADESIONE AL RICORSO NON COMPORTA L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE A NESSUNA ASSOCIAZIONE/SINDACATO.

ULTERIORI ISTRUZIONI/STRATEGIE PROCESSUALI SARANNO RESE NOTE DAL LEGALE A MEZZO E-MAIL.

PER CHIARIMENTI, PER RICEVERE RISPOSTA VOCALE DIRETTA DEL LEGALE, SI INOLTRI WHATSAPP SCRITTO O BREVE AUDIO AL CELL. 366 18 28 489 (NUMERO NON ATTIVO PER LE TELEFONATE).

QUESTO STUDIO DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ, IN MERITO ALL’EVENTUALE MANCATO INSERIMENTO NEL RICORSO, QUALORA LA DOCUMENTAZIONE NON DOVESSE GIUNGERE, VIA E-MAIL O NEL CASO IN CUI NON SIANO RISPETTATE LE PROCEDURE PREVISTE NELLA PRESENTE INFORMATIVA, RISERVANDOSI L’ACCETTAZIONE DEI VOSTRI MANDATI.

Queste istruzioni operative ed i moduli da utilizzare sono riportati nel file allegato.

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