SUPER POST INFORMATIVO
LA PARTICOLARE VITTORIA “ABILITAZIONE COMPARTO AFAM” PRESSO IL GIUDICE DEL LAVORO DI COMO, LA TUTELA DEL PERSONALE EDUCATIVO, LE NUOVE AZIONI GIUDIZIARIE ANCORA ATTIVE (RICORSO ABILITAZIONE/G.A.E. PER I DOCENTI I.T.P. E PER GLI A.F.A.M., RICORSO ABILITAZIONE INSEGNANTI IN POSSESSO DI UN SERVIZIO 180 PER 3)
Gentili docenti, procediamo con ordine:
A) PARTIAMO DA A.F.A.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO di COMO, Sez II CIVILE, in funzione di giudice del lavoro, sciogliendo la riserva dell’udienza 24/08/2017, ha emesso la seguente pronuncia:
La ricorrente, in possesso di diploma “vecchio ordinamento” rilasciato dal Conservatorio di musica nell’anno scolastico 2012/13, ha chiesto, ex art 700 cpc, l’accertamento del diritto all’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto.
Il termine originario per l’equiparazione dei diplomi “vecchio ordinamento” ai diplomi di secondo livello, come noto, è stato prorogato.
Appare quindi irragionevole la scelta ministeriale di non considerare titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento quello conseguito in base al “vecchio ordinamento”, EQUIPARATO al diploma di secondo livello, per l’evidente disparità di trattamento con chi abbia conseguito, entro il 2002, il diploma di maturità magistrale.
LA PARTICOLARITA’ DEL GIUDIZIO STA NEL FATTO CHE IL TRIBUNALE AFFRONTA, IN MODO CHIARO, LA PROBLEMATICA DEL “LITISCONSORZIO”, CAUSA DI EVIDENTI RALLENTAMENTI IN MOLTI GIUDIZI A.F.A.M. TUTTORA PENDENTI.
IN SINTESI, DIVERSI MAGISTRATI DEL LAVORO, PRIMA DI DECIDERE LA VERTENZA, STANNO RITENENDO NECESSARIO, PRELIMINARMENTE, (ANCHE IN FASE CAUTELARE), estendere il GIUDIZIO agli altri docenti, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto o che aspirino a detto inserimento, CON TUTTE LE LUNGAGGINI DEL CASO, VISTO CHE LE RINNOVATE GRADUATORIE DI ISTITUTO SONO ANCORA IN LAVORAZIONE.
EBBENE, PER IL MAGISTRATO COMASCO “non si può configurare un’ipotesi di litisconsorzio necessario, in mancanza del possibile conflitto, tra più pretendenti, ad una determinata utilità. Nel caso in esame si controverte del diritto all’inserimento, in base ai titoli posseduti, nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto (che consente di ottenere una supplenza temporanea su posti non vacanti) e non del conseguimento di una determinata utilità, come l’assegnazione di un posto o di una sede”.
ORA, COM’E’ NOTO, LA VERTENZA A.F.A.M. E’ SFOCIATA IN UNA PRIMA VITTORIA (UNICA IN ITALIA) ANCHE AL COSPETTO DEL T.A.R. LAZIO (SEDE AMMINISTRATIVA), TARGATA SANTONICOLA- BONETTI-SANTI DELIA.
ALCUNI VOSTRI COLLEGHI, PREOCCUPATI, DOMANDANO: SE UN GIORNO LA CASSAZIONE DOVESSE SANCIRE CHE LA DECISIONE DELLA VERTENZA A.F.A.M. COMPETA AL GIUDICE AMMINISTRATIVO E NON AL GIUDICE DEL LAVORO (O VICEVERSA), COSA NE SAREBBE DEI RICORSI A.F.A.M. INCARDINATI PRESSO IL GIUDICE NON PIU’ RITENUTO IDONEO A DECIDERE?
RISPOSTA, PREMESSO CHE NEL NOSTRO ORDINAMENTO ESISTE UNA “DOPPIA GIURISDIZIONE (PER INTENDERCI CIVILE ED AMMINISTRATIVA, DIPENDE, IN SOSTANZA, DAL MODO IN CUI SI IMPOSTA IL RICORSO), CONSIDERATA, TUTTAVIA, LA VARIETA’ ED I NOTEVOLI CONTRASTI TRA ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI, A FRONTE DI UNA QUESTIONE IDENTICA, SI CONSIGLIA, A TUTTI I NOSTRI ASSISTITI, L’ ADESIONE ANCHE AL RICORSO A.F.A.M. IN SEDE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SEGUENTE LINK (http://www.avvocatomichelebonetti.it/campagne/scuola/1656-nuova-azione-per-gli-insegnanti-afam).
L’IRRISORIETA’ DEI COSTI (PER QUANTI DOVRANNO EFFETTIVAMENTE CORRISPONDERLI, NON CONOSCENDO ANCORA L’ESITO DELLA VICENDA A.F.A.M. G.D.L.), RAPPORTATA ALLA POSTA IN PALIO (SI DOMANDA L’ABILITAZIONE, MA ANCHE L’INSERIMENTO IN G.A.E.) GIUSTIFICA, A NOSTRO PARERE, UN’ADESIONE DI MASSA.
L’OBIETTIVO, PIU’ VOLTE DICHIARATO, E’ DARE COPERTURA ALL’INTERO COMPARTO A.F.A.M, SIA AL COSPETTO DEL GIUDICE DEL LAVORO CHE DI QUELLO AMMINISTRATIVO!
B) PARLIAMO DI I.T.P.
A breve i numerosi insegnanti tecnico pratici, affidatisi allo studio Santonicola per rivendicare l’abilitazione all’insegnamento, saranno informati in merito alla data di udienza, al cospetto del T.A.R. LAZIO.
I legali, in occasione della discussione cautelare, produrranno la recente sentenza del Tribunale Amministrativo n. 9234/2017 che ha confermato le tesi riguardo al diritto all’inserimento in II fascia G.I. dei diplomati ITP.
Proprio in virtù di tale pronuncia, a seguito delle nuove e numerose richieste, si riaprono i termini per aderire al RICORSO ABILITAZIONE I.T.P. IN SEDE AMMINISTRATIVA, CON L’AGGIUNTIVA RICHIESTA DI INSERIMENTO IN G.A.E., per info: https://www.facebook.com/groups/639415066262259/
C) PASSIAMO IN RASSEGNA IL PERSONALE EDUCATIVO IN G.A.E., GIA’ ESCLUSO DAL PIANO STRAORDINARIO DI IMMISSIONE IN RUOLO.
Con D.M. 634 11 AGOSTO 2017 è stato stabilito il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato del personale educativo, a.s. 2017/2018.
Lo stesso sarà impugnato in sede amministrativa, nella parte in cui, a fronte di una disponibilità di n. 312 posti vacanti, è stata autorizzata l’immissione in ruolo di sole 56 unità.
OBIETTIVO DICHIARATO: L’IMMISSIONE IN RUOLO!
D) INFINE, NON ULTIMO PER IMPORTANZA, IL RICORSO ABILITAZIONE DOCENTI IN POSSESSO DI UN SERVIZIO 180 GIORNI PER OGNUNA DELLE 3 ANNUALITA’, ANCHE PRESSO SCUOLE PARITARIE:
– Avendo il Consiglio di Stato, in sede cautelare, consentito l’accesso al T.F.A. Sostegno in favore dei docenti non abilitati “con servizio addirittura inferiore ai 180 per 3”,
– Motivati da tanti docenti ancora desiderosi di intraprendere un giudizio finalizzato al riconoscimento dell’abilitazione, perché possessori dei titoli di studio validi per l’accesso all’insegnamento, alle dipendenze del MIUR in virtù di reiterati contratti a tempo determinato,
abbiamo ritenuto possibile riaprire le adesioni al ricorso, per info dettagliate: https://scuolalex.it/?p=314
Il legale Ciro Santonicola