Il Consiglio dei Ministri, riunito il 4 agosto 2026, ha approvato un decreto-legge recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile e di politiche del mare. Tra le misure di interesse per il personale docente della scuola secondaria figura l’intervento sull’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, disposizione che, nel testo attualmente vigente, prevede che, in caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente sia cancellato da ogni altra graduatoria di merito, di istituto o a esaurimento nella quale risulti iscritto, con contestuale conferma in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.

Secondo le ricostruzioni dettagliate e coerenti pubblicate dalle principali fonti specialistiche in materia di diritto scolastico, il decreto-legge approvato interviene sul primo periodo di tale comma introducendo una eccezione espressa: la cancellazione non si applica alle graduatorie dei concorsi ordinari. Restano ferme, invece, le conseguenze espulsive rispetto alle graduatorie a esaurimento e di istituto. I concorsi PNRR 2 e PNRR 3, banditi con i relativi decreti direttoriali generali, risultano formalmente qualificati come concorsi ordinari per titoli ed esami. La nuova disciplina, qualora confermata in sede di conversione senza modifiche su questo punto, consentirebbe pertanto al docente confermato in ruolo a seguito di una procedura di questo tipo di mantenere l’iscrizione nelle altre graduatorie di merito derivanti da analoghe procedure concorsuali ordinarie.

Il provvedimento, in quanto decreto-legge, è soggetto a conversione in legge entro sessanta giorni e le relative disposizioni, secondo quanto riportato dalle medesime fonti, producono effetti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, senza efficacia retroattiva. Sino a tale momento continua a operare integralmente il testo originario dell’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017.

A parere dello Studio Legale Esposito-Santonicola, la modifica interviene su un punto di particolare rilevanza pratica per i docenti che, avendo partecipato a più procedure concorsuali autonome, risultano utilmente collocati in più graduatorie di merito regionali. La disposizione previgente produceva l’effetto di far decadere posizioni acquisite in procedure distinte una volta intervenuta la conferma in ruolo da una di esse. L’introduzione di un’eccezione limitata alle graduatorie dei concorsi ordinari preserva, se confermata, la possibilità di mantenere tali iscrizioni. Resta fermo, in ogni caso, che l’effetto di cancellazione, quando operante, si produce soltanto all’esito del superamento del test finale e della valutazione finale positiva con conseguente conferma in ruolo, e non al momento della mera accettazione della nomina o dell’inizio del periodo di prova.

Docenti iscritti in più graduatorie di merito di concorsi ordinari, comprese le procedure PNRR, che si trovino in una situazione analoga possono richiedere una consulenza preliminare allo Studio Legale Esposito-Santonicola contattando il numero WhatsApp 366 18 28 489 (messaggio scritto o vocale).

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