Accolta in sede monocratica l’istanza cautelare proposta per un’alunna con disabilità, alla quale l’istituto frequentato aveva attribuito diciotto ore settimanali di sostegno.

Con decreto cautelare monocratico del settembre 2026, il Presidente della Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania, sezione staccata di Salerno, ha accolto l’istanza proposta per un’alunna con disabilità. La scuola dovrà assegnarle un insegnante di sostegno per l’intero monte ore scolastico, in luogo delle diciotto ore settimanali attribuite, sino all’esame collegiale della domanda cautelare.

La vicenda: un sostegno a orario ridotto

All’avvio dell’anno scolastico 2026/2027, il dirigente scolastico di un istituto comprensivo della provincia di Avellino ha disposto, con decreto di attestazione delle ore di sostegno, l’assegnazione in favore dell’alunna di diciotto ore settimanali di sostegno didattico. A fronte di un tempo scuola che il ricorso quantifica in trentatré ore settimanali, il provvedimento lasciava sprovvista dell’affiancamento del docente specializzato una parte cospicua della settimana scolastica. Si tratta proprio del tempo nel quale l’inclusione, lungi dal potersi presumere, deve essere costruita giorno per giorno, nella relazione con i compagni e con i docenti della classe.

Il genitore, con il patrocinio dello studio legale Esposito Santonicola, ha quindi adito il TAR salernitano per ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto dirigenziale. L’impugnazione si estende ai provvedimenti con i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito e gli uffici scolastici regionale e provinciale hanno assegnato all’istituto il contingente di insegnanti. Il ricorso qualifica tale contingente come insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno agli alunni con disabilità grave che frequentano la scuola.

Con il medesimo atto è stata domandata la condanna dell’Amministrazione ad assegnare all’alunna il sostegno per l’intero orario settimanale, secondo un rapporto di uno a uno. La domanda è stata accompagnata da un’istanza di misure cautelari monocratiche.

Il quadro normativo in cui si colloca la domanda

L’articolo 38, terzo comma, della Costituzione riconosce alle persone con disabilità il diritto all’educazione, disposizione nella quale, secondo la Corte costituzionale, è consacrato lo stesso diritto all’istruzione. L’articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, garantisce il diritto all’educazione e all’istruzione nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La stessa norma precisa che l’esercizio del diritto all’educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalla disabilità. L’articolo 13, comma 3, della medesima legge stabilisce, a sua volta, che in tutte le scuole siano garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati.

Su questo impianto si è innestata una giurisprudenza di particolare autorevolezza. La Corte costituzionale, con la sentenza 26 febbraio 2010, n. 80, ha qualificato il diritto all’istruzione della persona con disabilità come diritto fondamentale e ha ribadito che la discrezionalità del legislatore incontra il limite di un nucleo indefettibile di garanzie. Muovendo da tali premesse, ha dichiarato illegittime le disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui fissavano un limite massimo ai posti degli insegnanti di sostegno. Del pari illegittima è stata dichiarata l’esclusione della possibilità di assumerli in deroga in presenza di alunni con disabilità grave, una volta esperiti gli ordinari strumenti di tutela.

Il decreto: l’urgenza che non consente attese

La tutela cautelare monocratica, disciplinata dall’articolo 56 del codice del processo amministrativo, è riservata ai casi di estrema gravità ed urgenza, tali da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di consiglio. È, per così dire, la tutela del tempo che non può attendere. Esaminati il ricorso e i relativi allegati, il Presidente della Sezione ha ritenuto integrato proprio quel presupposto, ravvisando nella specie «l’estrema gravità ed urgenza», e ha accolto l’istanza. Ha quindi ordinato all’istituzione scolastica di assegnare alla minore un insegnante di sostegno «per l’intero monte ore scolastico», adempimento al quale l’Amministrazione scolastica è chiamata a provvedere «con ogni possibile celerità».

La motivazione, essenziale nella fase giudiziaria monocratica, si concentra sul requisito dell’urgenza e non anticipa lo scrutinio delle censure, riservato al collegio. Fino ad allora il decreto conserva efficacia.

A parere dello Studio legale Esposito Santonicola, la pronuncia dialoga idealmente con la sentenza della Corte costituzionale 16 dicembre 2016, n. 275. Secondo la Consulta, «è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio», e non già le esigenze di equilibrio finanziario a comprimerne l’attuazione. Quel principio è stato affermato in tema di trasporto e assistenza degli studenti con disabilità. La sua forza persuasiva investe tuttavia, con pari evidenza, la dotazione delle ore di sostegno, che dell’effettività del diritto allo studio costituisce il presidio più immediato e concreto.

Resta fermo che si tratta di una misura provvisoria, destinata al vaglio del collegio, e che ogni vicenda richiede un esame individuale: l’entità del sostegno dipende dai bisogni certificati di ciascun alunno, dal piano educativo individualizzato e dalla documentazione del singolo caso. Il valore del decreto, nella prospettiva dello Studio legale Esposito Santonicola, ricorda che, quando i bisogni dell’alunno lo esigono, il diritto all’inclusione non tollera di essere esercitato a tempo parziale.

Informazioni per le famiglie – Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Le famiglie di alunne e alunni con disabilità che ritengano le ore di sostegno attribuite per l’anno scolastico 2026/2027 non adeguate ai bisogni educativi certificati possono richiedere informazioni allo Studio Legale Esposito-Santonicola inviando un messaggio scritto o vocale, tramite WhatsApp, al numero 366 18 28 489. Ogni eventuale valutazione circa la sussistenza dei presupposti per un’azione giudiziaria sarà formulata esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale e nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell’informazione professionale.

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