IL QUESITO

Insegno in una scuola paritaria e non sono abilitata. Dopo i decreti-legge n. 144 e n. 170 del 2026, il servizio che presto vale di più, vale di meno o vale come prima?

LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA

Gentile Professoressa, gentile Professore,

il suo servizio non vale di meno. Ai fini della parità della scuola vale come prima, ma per un tempo più lungo; per l’accesso ai percorsi abilitanti vale di più, perché il canale riservato che esso apre non è più limitato nel tempo; come abilitazione, invece, continua a non valere.

La prima novità viene dal comma 1 dell’articolo 5 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, confermato dalla legge di conversione 5 ottobre 2026, n. 174, che ne ha soltanto ritoccato la formulazione. La disposizione ha esteso «fino all’anno scolastico 2027/2028» la regola straordinaria dell’articolo 1, comma 4-ter, della legge 10 marzo 2000, n. 62, prima limitata agli anni scolastici dal 2023/2024 al 2025/2026. Per ottenere e conservare la parità, la scuola deve impiegare docenti abilitati; in via d’eccezione, può contare come tale chi abbia chiesto di frequentare un percorso abilitante, con una domanda che «non sia stata accolta per mancanza dell’offerta formativa», e abbia insegnato nelle paritarie per almeno tre annualità, anche non consecutive, nell’ultimo decennio. L’annualità vale per intero se il servizio abbia raggiunto i 180 giorni o si sia svolto senza interruzioni dal 1° febbraio agli scrutini finali, secondo il comma 14 dell’articolo 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124. La deroga opera però «ai soli fini di cui al comma 4», cioè per la parità della scuola: non le conferisce l’abilitazione e non produce effetti al di fuori di quel requisito.

La seconda novità viene dalla lettera a) del comma 5 dell’articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, che ha cancellato dall’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 l’inciso «Per i primi tre cicli». Chi ha prestato servizio per almeno tre anni, anche non consecutivi, in scuole statali o paritarie nell’ultimo quinquennio, uno dei quali nella classe di concorso per cui intende abilitarsi, accede ai percorsi abilitanti attraverso una riserva di posti che, da canale transitorio, diventa permanente. La misura della riserva non è fissata dalla legge: la stabilisce un decreto adottato dal titolare del Ministero dell’università e della ricerca, previa consultazione del Ministro dell’istruzione e del merito, sicché le percentuali che circolano andranno verificate ciclo per ciclo. Il decreto n. 170 deve inoltre essere convertito entro sessanta giorni dalla pubblicazione, cioè entro il 29 novembre 2026; in mancanza, la novità perderebbe efficacia sin dall’inizio, come prevede l’articolo 77, terzo comma, della Costituzione.

Due regole, invece, non sono cambiate. Resta in vigore, senza limiti di tempo, l’articolo 2-ter, comma 4-bis, del medesimo decreto legislativo, che permette a chi possiede il titolo di studio richiesto e i tre anni di servizio, statale o paritario, maturati nell’ultimo quinquennio, uno dei quali nella classe di concorso, di abilitarsi con un percorso ridotto di 30 CFU. Resta fermo anche l’articolo 5, comma 4, che ammette al concorso senza abilitazione chi vanti almeno tre anni di servizio nei cinque precedenti «presso le istituzioni scolastiche statali»: per questa via il servizio paritario continua a non essere computato.

Sul piano pratico, le regole esaminate guardano a periodi diversi: dieci anni per la deroga ai fini della parità, cinque per la riserva e per il percorso da 30 CFU. Le suggeriamo di conservare le certificazioni di servizio e l’eventuale comunicazione di mancata ammissione, che prova la condizione richiesta dalla deroga, e di presentare domanda per il prossimo ciclo dei percorsi abilitanti: dopo l’anno scolastico 2027/2028, salvo nuove proroghe, la scuola potrà far valere ai fini della parità soltanto docenti abilitati. Le controversie sul rapporto con la scuola paritaria privata spettano, in linea generale, al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro; l’esclusione da un percorso abilitante si contesta, di regola, dinanzi al giudice amministrativo, nel termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall’articolo 29 del codice del processo amministrativo, decorrente secondo l’articolo 41, comma 2, del medesimo codice.

Per qualunque approfondimento individuale della propria posizione giuridica, lo Studio Legale Esposito Santonicola rimane a disposizione dei docenti in servizio nelle scuole paritarie e dei gestori interessati al mantenimento della parità tramite messaggio scritto o vocale su WhatsApp al numero 366 18 28 489. La valutazione del caso concreto sarà formulata dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale, nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell’informazione professionale.

Panoramica privacy

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella privacy policy.