A cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola
La recente decisione del Tribunale di Treviso, emessa dal Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Poirè, rappresenta un’importante vittoria degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola che hanno ottenuto l’annullamento di un licenziamento disciplinare e la reintegrazione del collaboratore scolastico coinvolto.
La Vicenda Giudiziaria
Il collaboratore scolastico, inserito nelle Graduatorie di Circolo e d’Istituto per il personale ATA, per il triennio 2018-2021 (provincia di Treviso), aveva prestato servizio presso la scuola paritaria “La Fenice di Mutolo Giulia” di Nocera Inferiore.
Nel giugno 2021, l’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) dell’USR Veneto – ATP di Treviso aveva contestato l’irregolarità del servizio dichiarato, basandosi su una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che segnalava l’assenza dei redditi dichiarati per il 2017. Nonostante la consegna dei documenti di servizio da parte del collaboratore, il procedimento disciplinare, prima avviato e poi archiviato, è stato riaperto “nel febbraio 2023”, culminando nel licenziamento del giugno 2023.
In particolare, ai fini del licenziamento, l’USR Veneto ha richiamato una segnalazione della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore che indicava il servizio prestato presso l’Istituto “La Fenice” come fittizio, sfociata in un’ordinanza dell’ottobre 2022 (G.I.P. Nocera Inferiore) che disponeva un sequestro preventivo, nell’ambito di un’indagine per il rilascio di falsi titoli di servizio.
Le Argomentazioni della Difesa (Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola)
Gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola hanno presentato un ricorso dettagliato contro il licenziamento, evidenziando le seguenti violazioni procedurali da parte dell’amministrazione scolastica:
1. Mancata Sospensione del Procedimento Disciplinare: Il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della conclusione del procedimento penale, come previsto dall’art. 55-ter del D.Lgs. 165/2001. Tale articolo stabilisce che, in caso di complessità nell’accertamento dei fatti, il procedimento disciplinare può essere sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.
2. Violazione del Principio di Tempestività: L’amministrazione scolastica ha agito con eccessiva lentezza nel verificare le dichiarazioni del collaboratore, violando il principio di tempestività dei controlli.
3. Legittimo Affidamento e Buona Fede: Il collaboratore ha agito in buona fede, confidando nella legittimità del servizio dichiarato, supportato da documenti quali i cedolini paga e la certificazione unica. La tardiva contestazione dell’amministrazione ha generato un affidamento legittimo sulla validità del suo servizio.
4. Validità del servizio paritario: il ricorrente ha sostenuto la validità del servizio prestato presso l’Istituto paritario “La Fenice”, presentando a supporto della sua affermazione il certificato di servizio, i cedolini delle retribuzioni, la Certificazione Unica 2018 e altri documenti. Secondo la tesi dei legali, le contestazioni sollevate non potevano che riferirsi all’operato dell’Istituto paritario, e non la veridicità delle dichiarazioni del dipendente in buona fede.
5. Mancanza di vantaggio per il lavoratore: è stato dimostrato come, anche considerando non valido il servizio prestato presso l’Istituto paritario, la decurtazione del punteggio non avrebbe impedito, al collaboratore scolastico, la sua assunzione con contratti a tempo determinato e quindi il raggiungimento dei 24 mesi di servizio necessari per l’inserimento nella graduatoria permanente.
6. Insufficienza probatoria dell’ordinanza del GIP (indagine penale): i legali scuola hanno contestato l’affidabilità dell’ordinanza del GIP di Nocera Inferiore, in quanto emessa nella fase delle indagini preliminari e basata su “gravi indizi di colpevolezza, ma non su prove definitive”. La pronuncia penale in fase cautelare, figlia di un’indagine più ampia riguardante un numero insolitamente elevato di regolarizzazioni tardive di assunzioni di personale scolastico da parte di alcune scuole private (ivi compresa la scuola “La Fenice”), era stata emessa contro terzi e non contro il ricorrente.
La recentissima Sentenza.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Roberta Poirè, ha accolto le argomentazioni presentate dagli avvocati Esposito e Santonicola, annullando il licenziamento disciplinare e ordinando la reintegrazione del collaboratore scolastico nel posto di lavoro, con il pagamento delle retribuzioni arretrate.
La decisione ha sottolineato che l’amministrazione non ha fornito prove sufficienti per dimostrare la falsità del servizio dichiarato e ha evidenziato l’errore procedurale commesso nel riaprire un procedimento disciplinare già archiviato.
Infatti, il Giudice ha ritenuto che la documentazione presentata dal dipendente A.T.A., a supporto del suo servizio, non era mai stata contestata dal Ministero. Inoltre, il Ministero non avrebbe potuto avviare due procedimenti disciplinari contro il malcapitato dipendente per lo stesso fatto, ovvero la dichiarazione di un servizio, ritenuto falso, prestato presso la scuola “La Fenice”.
Il primo procedimento era stato archiviato nell’agosto 2021, dopo che l’interessato aveva fornito documentazione a supporto della sua dichiarazione. Il secondo procedimento, avviato nel febbraio 2023 e conclusosi con il licenziamento, si basava sulle stesse accuse del primo (c.d. bis in idem).
Conclusioni del Tribunale del Lavoro di Treviso
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata:
- Annulla il licenziamento impugnato e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione resistente a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli l’indennità risarcitoria pari alle retribuzioni di riferimento per il calcolo del TFR maturate dal licenziamento alla reintegra nei limiti di 24 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali.
- Condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente…
Per ulteriori informazioni sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari ATA in ragione di titoli ritenuti falsi, per identificare le debolezze procedurali e sostanziali del caso, garantendo giustizia al dipendente scolastico, si consiglia di contattare gli avvocati Esposito e Santonicola, tramite WhatsApp, inviando messaggi scritti o vocali al numero 3661828489.
Ulteriori contatti: Per chiamate al numero fisso dello Studio Legale Esposito Santonicola, 08119189944, si rendono note le fasce orarie:
- Dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì.
- Dalle 10:00 alle 12:30, ogni martedì e giovedì.