Con sentenza n. 1902/2018, emessa dal GDL Giovanni Favi presso il Tribunale di Torre Annunziata (Sez. Lavoro), è stato dichiarato il diritto della docente V.A. al riconoscimento dell’anzianità di servizio, nei periodi relativi ai contratti a termine stipulati, con condanna del M.I.U.R. al pagamento delle differenze retributive “tra quanto dovuto, in corrispondenza all’anzianita` maturata per i periodi svolti e quanto effettivamente erogato”.
La parte ricorrente, assistita dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, durante tutta la fase di precariato si era vista negare ogni avanzamento retributivo. A questo punto conveniva in giudizio il M.I.U.R. e le sue diramazioni periferiche, affinché fosse riconosciuta, per intera, l’anzianità di servizio maturata.
A seguito dell’udienza di discussione, nella quale sono intervenuti l’Avv. Aldo Esposito e l’Avvocatura di Stato a difesa del Ministero, il Magistrato ha riconosciuto l’incontestabile dato per il quale la ricorrente, nell’ambito delle supplenze temporanee affidate sull’organico di fatto, ha svolto le medesime mansioni assegnate al personale docente di ruolo, avendo fatto propria un’esperienza del tutto conforme a quella dei colleghi assunti a tempo indeterminato.
In ragione di tanto il Ministero è stato condannato, oltre che al versamento in favore di V.A. delle differenze retributive, anche al pagamento delle spese processuali, liquidate nella somma di euro 1950,00 oltre accessori.
Si segnala, inoltre, come la Cassazione civile, Sez. lavoro, con ordinanza 27/07/2018, n. 20015, abbia recentemente elaborato il seguente principio di diritto: la “retribuzione professionale docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999 (tra queste, le supplenze brevi e saltuarie).
Cosa significa Retribuzione Professionale docenti?
Si tratta di una spettanza economica già presente nel cedolino stipendiale degli insegnanti di ruolo.
Sulla base della citata decisione i legali stanno inserendo nei ricorsi “scatti stipendiali e 180 per 3 II Fascia” dinanzi alle magistrature del lavoro, a tutela dei docenti precari che abbiano stipulato contratti di supplenza breve e saltuaria in sostituzione del personale assente, l’ulteriore domanda finalizzata alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti, nell’intento di recuperare importi in taluni casi consistenti, derivanti da un trattamento economico accessorio illegittimamente negato dal M.I.U.R..
Per ulteriori info/quesiti sul “RICORSO SCATTI STIPENDIALI E RICONOSCIMENTO DELLA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI”, si inoltri WhatsApp scritto al numero 3661828489.
I legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola