IL RECENTE ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO, PROVENIENTE DAL GIUDICE DEL LAVORO DI MONZA, RICHIAMA I NOTI PRINCIPI DELLA GIURISPRUDENZA EUROPEA.

“LA TUTELA DEI DOCENTI ED ATA PRECARI, CON ALMENO TRE ANNI DI SERVIZIO STATALE (180 PER 3), FIGLIA DI UN CONTENZIOSO PENDENTE IN TUTTE LE SEDI GIUDIZIARIE, SI MANIFESTA ANCHE ATTRAVERSO CONCRETI RICONOSCIMENTI ECONOMICI”.

Il Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, nella causa iscritta al n. R.G. 2669/2018, giudice dott.ssa Zenaide Crispino, ha dichiarato il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuta, a fini giuridici ed economici, l’anzianità maturata in corrispondenza dei servizi non di ruolo, prestati dal 2014 al 2019, con la medesima progressione professionale attribuita, dal CCNL Comparto Scuola, al personale docente assunto a tempo indeterminato, di pari qualifica.

Parliamo di un insegnante precario, alle dipendenze del MIUR con plurimi contratti a termine, per più di 180 giorni (in ogni anno) di precariato (oppure dal primo febbraio sino al termine di scrutinio finale) che, patrocinato dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, adiva il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice unico del Lavoro, nell’intento di rivendicare un livello stipendiale corrispondente alla professionalità maturata.

Si costituiva in giudizio il MIUR, chiedendo il rigetto del ricorso.

A seguito dell’udienza di discussione, la Magistratura ha così statuito (si riportano gli estratti della pronuncia ritenuti essenziali):

A) “Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza delle ragioni poste a fondamento delle domande…avendo parte ricorrente specificato, con sufficiente precisione, gli elementi di fatto e le ragioni di diritto poste a fondamento delle domande e, in particolare, di aver operato e di operare alle dipendenze del MIUR, in base a molteplici contratti a tempo determinato, indicati in ricorso, la cui retribuzione è da considerare illegittima per contrasto con la normativa nazionale ed europea vigente in materia. 

B) Del pari, va disattesa l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal Ministero………sul punto, si ritiene di condividere le osservazioni già formulate, in materia, nella sede di merito (C.d.A. Milano 102/2017, 526/2019), alla cui stregua il termine di prescrizione assume ordinariamente natura decennale, decorrente, ex art. 2935 c.c., da quando il diritto può essere fatto valere. Nel caso di specie, l’ultimo servizio è stato prestato dal 12.09.2018 al 31.08.2019 ed il ricorso introduttivo risale al 27.12.2018…peraltro, è documentato (cfr. doc. 1) come l’odierna ricorrente avesse già richiesto, in via stragiudiziale, con missiva del 28.06.2018 interruttiva del decorso della prescrizione, il riconoscimento degli scatti stipendiali per tutto il periodo di precariato, con conseguente rideterminazione della retribuzione mensile…

C) Nel merito, la domanda può essere accolta. In effetti, mentre per il personale di ruolo il CCNL del comparto Scuola prevede l’individuazione di varie fasce d’anzianità, a cui corrispondono diverse tabelle retributive (con connessa attribuzione di un migliorativo trattamento economico a decorrere dalla seconda fascia), il personale assunto a termine, per contro, mantiene sempre lo stipendio tabellare iniziale, al di là del numero dei contratti a termine intervenuti e del numero di anni di lavoro prestati.

D) La disciplina nazionale, contrastando con il principio della non discriminazione di fonte comunitaria, va disapplicata… Tanto premesso, in linea generale, si osserva come, nel caso in esame, la ricorrente, almeno a partire dal 22.09.2014 -senza particolari interruzioni tra un contratto e l’altro (salvi gli intervalli estivi, normalmente destinati, anche per il personale di ruolo, alla fruizione delle ferie) e sia pure con taluni periodi di assenza, come da stato matricolare in atti – ha operato in maniera continuativa, per lo più su monte ore completo, analogamente al docente di ruolo e senza demerito (posto che, altrimenti, sarebbero intervenute contestazioni disciplinari o, comunque, non sarebbero stati stipulati i successivi contratti a termine), per tal via acquisendo una professionalità sostanzialmente equivalente a quella di un lavoratore di ruolo. A tale stregua, non vi sono ragioni per non attribuire alla parte ricorrente un trattamento analogo – sotto il profilo del riconoscimento dell’esperienza maturata, con le connesse conseguenze in ambito retributivo e giuridico – a quello che sarebbe stato riconosciuto ad un lavoratore di pari livello che però avesse operato, sin dall’assunzione, a tempo indeterminato. 

E)  Le conclusioni qui assunte sono in linea con l’orientamento espresso, sulla questione, dalla Corte di Giustizia CE – sezione II in fattispecie analoghe (sentenza del 13.09.2007 nel procedimento C-307/2005 – sentenza del 22.12.2010 nei procedimenti riuniti C-444/09 e C- 456/09), là dove è stata sancita l’illegittimità del mancato riconoscimento degli scatti di anzianità e della progressione in carriera, ai dipendenti assunti a termine, per il solo fatto della durata temporanea dell’impiego, pur in presenza di disposizioni interne di segno contrario, ed è stato chiarito che il medesimo principio vige anche nei rapporti stipulati con la P.A..

F) P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

  • Dichiara il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuta, a fini giuridici ed economici, l’anzianità maturata, in corrispondenza dei servizi non di ruolo prestati dal 22.09.2014 al 31.08.2019, con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato, di pari qualifica;
  • Condanna il MIUR a collocare la ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all’anzianità complessivamente maturata.

Per avviare i “RICORSI SULLA STABILIZZAZIONE/SCATTI STIPENDIALI-DOCENTI ED A.T.A., PRECARI E DI RUOLO E PER ACQUISIRE INFO IN MERITO AD OGNI FORMA DI TUTELA GIUDIZIARIA, APPRESTATA DAGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA, RIFERITA A COLORO CHE VANTINO UN SERVIZIO REITERATO NEL TEMPO ”, si inoltri WhatsApp scritto al numero 3661828489 (non utilizzabile per le telefonate). Risponderà direttamente il legale, con un vocale, in media entro sette giorni dall’invio.