Gentile Avvocato, le sembra giusto che, quale docente precario, abbia stipulato reiterati contratti annuali, percependo sempre lo stesso trattamento economico? Il mio stipendio non dovrebbe aumentare?

I dipendenti di ruolo e quelli non di ruolo svolgono la medesima attività, con l’unica differenza che il personale precario non fruisce degli scatti di anzianità invece riconosciuti dalla legge ai soli lavoratori di ruolo.

A fronte dell’identità di mansioni, non è giustificata la disparità di trattamento sul piano retributivo. Sul punto si è espressa addirittura la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 22558 del 7 novembre 2016, affermando il principio secondo il quale “nel settore scolastico la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo”.

In ragione di tanto potrà RICORRERE AL GIUDICE DEL LAVORO, in presenza dei seguenti requisiti:

ESSERE DOCENTI O PERSONALE ATA PRECARI IN POSSESSO, QUANTO MENO, DI:

  • ALMENO 3 CONTRATTI AL 30/06 O AL 31/08 IN SCUOLA PUBBLICA STATALE;
  •  ALMENO 180 GG. DI SERVIZIO PER TRE ANNI SCOLASTICI (ANCHE NON CONTINUATIVI) IN SCUOLA PUBBLICA STATALE;
  • SERVIZIO ININTERROTTO DAL 1 FEBBRAIO FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI O DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE, IN SCUOLA PUBBLICA STATALE, PER TRE ANNI SCOLASTICI. 

COSA SI CHIEDE?

EMOLUMENTI ECONOMICI, LA STESSA PROGRESSIONE STIPENDIALE DEL PERSONALE DI RUOLO.

NELLO SPECIFICO, IL VERSAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE TRA QUANTO PERCEPITO, IN FORZA DEI REITERATI CONTRATTI A TERMINE, E QUANTO IL DOCENTE/ATA AVREBBE DOVUTO RICEVERE IN RAGIONE DELLA PROGRESSIONE PROFESSIONALE RETRIBUTIVA RICONOSCIUTA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA AL PERSONALE DI RUOLO.

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