“TERZA FASCIA ATA 2021/23”. RICORSO PER INSERIRE I PUNTEGGI DEI TITOLI CULTURALI CONSEGUITI DOPO IL 22 APRILE 2021.

RICORSO ARCHIVIATO

 PROPOSTA DI TUTELA LEGALE – NELLA SEDE GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA – PER QUANTI ASPIRANO AD INSERIRSI O CONFERMARSI NELLE NUOVE GRADUATORIE ATA (TRIENNIO 2021/23), FACENDO VALERE, AI FINI DI UN MIGLIORE POSIZIONAMENTO, I PUNTEGGI DEI TITOLI CULTURALI ACQUISITI DOPO IL 22 APRILE 2021, ED ENTRO L’ESTATE.  

 A CHI È RIVOLTO IL RICORSO? 

 A QUANTI ASPIRANO ALL’INSERIMENTO O CONFERMA NELLE GRADUATORIE III FASCIA A.T.A. – VALIDE PER IL TRIENNIO 2021/23 – E POTRANNO CONSEGUIRE, AI FINI DEL PUNTEGGIO, PER LA PROSSIMA ESTATE, “SEPPURE FUORI TERMINE RISPETTO AL BANDO” I SEGUENTI TITOLI CULTURALI:

  • ATTESTATO DI OPERATORE AMMINISTRATIVO E/O DATTILOGRAFIA, RILASCIATO DALLE REGIONI (SOLO PER IL PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO);
  • CERTIFICAZIONI INFORMATICHE E DIGITALI (PER TUTTI I PROFILI);
  • CORSI O.S.S. E O.S.A. (SOLO PER COLLABORATORI SCOLASTICI);
  • DIPLOMA DI MATURITA’ (SOLO PER I PROFILI DI ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE E GUARDAROBIERE);
  • DIPLOMA DI LAUREA (SOLO PER I PROFILI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE TECNICO, CUOCO E INFERMIERE);
  • IDONEITA’ IN CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI (VALIDA PER TUTTI I PROFILI, TRANNE CHE PER COLLABORATORE SCOLASTICO).

COSTORO DOVRANNO SOSTENERE GLI ESAMI – PER L’ACQUISIZIONE DEI SUINDICATI TITOLI CULTURALI – ENTRO L’ESTATE 2021 E, PERTANTO, SI VEDREBBERO PRECLUSA LA POSSIBILITA’ DI INSERIRE DETTI TITOLI CHE, DANDO PUNTEGGIO, CONSENTIREBBERO UN MIGLIOR POSIZIONAMENTO NELLE NUOVE GRADUATORIE III FASCIA A.T.A. 2021/23.

BREVE PREMESSA

Come noto, con D.M. N. 50/2021, è ufficialmente partito l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e d’istituto terza fascia ATA, destinate agli aspiranti alle supplenze e valide per il triennio 2021/2023.

Le domande online sono attive dal 22 marzo al 22 aprile 2021.

La normativa ministeriale – oggetto di contestazione – prevede che i titoli valutabili, tradotti in punteggio nelle graduatorie, debbano essere conseguiti entro il 22 aprile 2021 (data di scadenza del termine per le domande).

Ebbene, quanti conseguiranno “entro l’estate 2021” gli attestati di operatore amministrativo e dattilografia (rilasciati dalle Regioni), le certificazioni informatiche e digitali, le qualifiche O.S.S. e O.S.A., il diploma di maturità o il diploma di laurea (intesi, questi ultimi, quali titoli aggiuntivi), l’idoneità concorsuale, perderebbero, paradossalmente per pochi mesi – e pur avendo avviato l’iter di conseguimento del titolo entro i termini di presentazione della domanda ATA Terza Fascia – l’irripetibile chance di aggiungere punteggio, collocandosi in posizione più elevata, ai fini delle supplenze, nelle citate graduatorie.

Il lamentato danno risulta ancor più evidente se si considera che gli elenchi ATA si rinnoveranno, nuovamente, fra ben tre anni.

RITENUTO FONDAMENTO GIURIDICO DEL RICORSO

Non si comprende per quale ragione l’aspirante ATA, che stia per conseguire i suindicati titoli culturali, tradotti in punteggio sui profili professionali d’interesse, sia privato della possibilità d’inserire detti punti in graduatoria – quanto meno “con riserva” – perdendo, consequenzialmente, posizioni ai fini delle supplenze, “pur mancando pochi mesi alla possibile acquisizione dei certificati”.

Eppure, il Ministero dell’Istruzione ha consentito di utilizzare la specializzazione sul sostegno (T.F.A.), “non ancora effettivamente conseguita”, ai fini della partecipazione concorsuale.

In quest’ultimo caso, il Bando di Concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria (Decreto n. 499, GU n.34 del 28-04-2020), all’art. 3 comma 5, ha previsto che i candidati semplicemente iscritti ai percorsi di specializzazione  sul  sostegno – avviati  entro  la  data  del  29 dicembre 2019, con conseguimento del titolo specializzante entro  il  15 luglio 2020 – fossero ammessi “con riserva” al reclutamento;  in sostanza, si è addirittura consentita la partecipazione concorsuale, per i posti di sostegno, in virtù della sola iscrizione al corso specializzante TFA.

Si ritiene, pertanto, che gli aspiranti ATA “con titoli culturali aggiuntivi ai requisiti d’accesso nella graduatoria, in fase di conseguimento” – tradotti semplicemente in punteggio – risultino discriminati rispetto a quanti, pur non conseguendo un titolo culturale specializzante (T.F.A.) entro pochi mesi, allorché iscritti al Corso TFA Sostegno, potranno addirittura partecipare ad una procedura di reclutamento specifica per i posti di sostegno.

Tra l’altro, si rileva come l’art. 2 co. 12 del Decreto Ministeriale n. 50 del 2021 – che aggiorna le graduatorie di III fascia ATA – consenta a quanti abbiano conseguito il titolo di accesso all’estero, seppure non convalidato in Italia entro il 22 aprile 2021, di collocarsi “con riserva” in graduatoria.

Ed allora, com’è possibile che possa essere addirittura inserito un titolo d’accesso estero “non ancora completo, perché privo di convalida”, diversamente escludendosi quei titoli culturali italiani – prossimi ad essere acquisiti – che assegnano semplicemente punteggio e si conseguiranno entro l’estate 2021?

In ultimo, si rappresenta come l’impossibilità di conseguire i certificati – che danno punteggio in ATA III fascia – entro la data del 22 aprile 2021, sia dipesa, essenzialmente, dal fattore Covid 2019, abbattutosi sui candidati che, pur avendo i requisiti d’accesso alle graduatorie, non hanno potuto ancora svolgere gli esami conclusivi dei corsi, a causa dell’emergenza sanitaria.

OBIETTIVO: INSERIMENTO PUNTEGGI DEI TITOLI CULTURALI, ACQUISITI DOPO IL 22 APRILE 2021, AI FINI DEL MIGLIORE POSIZIONAMENTO NELLE GRADUATORIE DI III FASCIA ATA – TRIENNIO 2021/2023 – PER I PROFILI PROFESSIONALI INTERESSATI.

PRECISAZIONE

Detta collocazione in graduatoria, alla luce del maggior punteggio eventualmente riconosciuto, potrà avvenire innanzitutto “con riserva”, nel caso di accoglimento della domanda giudiziaria cautelare, fino al conseguimento effettivo (estate 2021) dei titoli culturali interessati. In un secondo momento si domanderà, giudizialmente, “lo scioglimento della riserva e la conferma del posizionamento in graduatoria a pieno titolo”, una volta acquisito/a l’attestato di operatore amministrativo e/o dattilografia (rilasciato dalle regioni), la certificazione informatica e digitale, la qualifica O.S.S. o O.S.A., ovvero conseguito/a il diploma di maturità, il diploma di laurea o l’idoneità concorsuale.

ULTERIORE PRECISAZIONE

Nel ricorso sarà domandato in primo luogo – con richiesta giudiziaria cautelare, che prevede rapida risposta – l’immediato riconoscimento del maggior punteggio nella terza fascia ATA (triennio 2021/23), che dovrà innanzitutto assegnare la scuola capofila, per poi comunicarlo alle restanti istituzioni; seguirà una fase giudiziaria di merito volta a consentire, in caso di accoglimento finale, la conferma del punteggio aggiuntivo assegnato.

DOVE SARÀ PRESENTATO IL RICORSO?

INNANZI AL COMPETENTE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE (T.A.R.).

COSTO DEL “RICORSO ATA III FASCIA PUNTEGGI TITOLI CULTURALI DOPO IL 22 APRILE 2021”:

AMMONTA AD EURO 150,00 (centocinquanta).

L’eventuale appello, solo se necessario, determinerebbe un ulteriore pagamento (non obbligatorio, poiché riferito soltanto a quanti intendessero appellare), contenuto nei limiti dell’onorario di primo grado.

 Di seguito gli allegati funzionali al ricorso:

 1) Procura alle liti, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e firmata;

2) Modulo autorizzazione al trattamento dati, privacy;

3) Autocertificazione in merito alla condizione soggettiva del ricorrente, con indicazione dei titoli culturali, in fase di conseguimento, che s’intendono inserire ai fini del migliore posizionamento nella terza fascia ATA;

4) Diffida per rivendicare l’inserimento del punteggio, per i titoli culturali acquisiti dopo il 22 aprile 2021, ai fini del migliore posizionamento nelle graduatorie ATA III Fascia. Custodire copia della missiva d’invio e della ricevuta di ritorno o attestazione di consegna PEC, appositamente predisposta, da inoltrare (a mezzo P.E.C. o raccomandata con ricevuta di ritorno) al Ministero dell’istruzione e all’istituzione scolastica della provincia prescelta, individuata come “scuola pilota”. N.B. Le ricevute di ritorno (o di avvenuta consegna) della diffida potranno essere inviate, ai legali, anche in un secondo momento, con email, all’indirizzo segreteriasantonicola@scuolalex.com, Oggetto: Nome, Cognome, DIFFIDA ATA X VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI DOPO 22 APRILE (contenente il documento in allegato pdf);  

5) Copia del documento d’identità e del codice fiscale;

6) Copia del bonifico di euro 150,00, alle coordinate sotto indicate.

La produzione documentale dovrà essere prima allegata, in formato PDF, all’indirizzo e-mail segreteriasantonicola@scuolalex.com, oggetto: “RICORSO ATA III FASCIA PUNTEGGI TITOLI CULTURALI DOPO IL 22 APRILE 2021”, nome e cognome del ricorrente; successivamente spedita, in un plico sigillato, con raccomandata postale 1 (con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo: Avvocati Santonicola Esposito, Via Amato 7 – 80053 – Castellammare di Stabia (NA).

 SI RITIENE UTILE SCRIVERE, SULLA BUSTA CONTENENTE IL PLICO, “RICORSO ATA III FASCIA PUNTEGGI TITOLI CULTURALI DOPO 22 APRILE 2021”.

ESTREMI PER IL PAGAMENTO:

INTESTAZIONE: AVV. ALDO ESPOSITO

IBAN: IT90D0200822102000401344727

IMPORTO: EURO 150,00.

CAUSALE: “RICORSO TITOLI CULTURALI ATA, NOME, COGNOME, CODICE FISCALE DEL RICORRENTE”.

Nella causale del bonifico indicare, possibilmente, il nome del ricorrente (non di persona delegata per il pagamento).

N.B. L’ADESIONE AL RICORSO NON COMPORTA L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE A NESSUNA ASSOCIAZIONE/SINDACATO.

ULTERIORI ISTRUZIONI/STRATEGIE PROCESSUALI SARANNO RESE NOTE DAL LEGALE A MEZZO E-MAIL.

PER CHIARIMENTI, PER RICEVERE RISPOSTA VOCALE DIRETTA DAL LEGALE, SI INOLTRI WHATSAPP SCRITTO O BREVE AUDIO AL CELL. 366 18 28 489 (NUMERO NON ATTIVO PER LE TELEFONATE).

QUESTO STUDIO DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ, IN MERITO ALL’EVENTUALE MANCATO INSERIMENTO NEL RICORSO, QUALORA LA DOCUMENTAZIONE NON DOVESSE GIUNGERE, VIA E-MAIL O NEL CASO IN CUI NON SIANO RISPETTATE LE PROCEDURE PREVISTE NELLA PRESENTE INFORMATIVA, RISERVANDOSI L’ACCETTAZIONE DEI VOSTRI MANDATI.

Queste istruzioni operative ed i moduli da utilizzare sono riportati nel file allegato.

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