PRATICHE DI OMOLOGAZIONE DA RIESAMINARE… IN ATTESA CHE SI PRONUNCI L’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO.

LA POSIZIONE ASSUNTA, NEL CUORE DELL’ESTATE, DAL T.A.R. LAZIO…

Quesito/Consulenza informativa.

Gentile avvocato, trovandomi in possesso del percorso formativo estero spagnolo volto al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno, rilasciato dalla CEU Universidad Cardenal Herrera (Spagna), ho richiesto l’omologazione, in Italia, per l’insegnamento sulla classe di concorso ADSS (sostegno scuola secondaria di secondo grado).

Ebbene, mi è stata respinta la domanda poiché il Ministero italiano sostiene:

A) Che non ho prodotto “il richiesto attestato di competenza (ACREDITACIÓN) reso dal Ministero spagnolo (Autorità competente)”;

B) Che avrei erroneamente inoltrato la domanda di omologazione alla Direzione Generale del Ministero dell’Istruzione; diversamente mi sarei dovuto rivolgere, per il sostegno, al Ministero dell’Università.

Secondo il suo punto di vista può essere contestata, con ricorso al Tar, tale decisione? 

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentile assistito,

Le segnalo una delle più recenti pronunce giudiziarie ottenute, dal nostro studio legale, su identica questione.

A seguito della camera di consiglio del 27 luglio 2022, il T.A.R. del Lazio (Sezione Quarta Bis), con ordinanza N. 04938/2022, pienamente recependo le nostre argomentazioni, ha sospeso il Provvedimento Ministeriale – stilato dal Dirigente (Dott.ssa Tiziana Sestan) – che respingeva la richiesta di riconoscimento delle qualifiche professionali per l’insegnamento acquisite in Spagna, proprio con riferimento alla classe ADSS (sostegno secondaria secondo grado).

Per ottenere l’emissione di tale decisione abbiamo, innanzitutto, contestato il provvedimento ministeriale, nella parte in cui ritiene che sull’istanza di omologazione del titolo abilitativo spagnolo non si debba pronunciare il Ministero dell’Istruzione, bensì il Ministero dell’Università e Ricerca. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 50 D.lgs. n. 300/1999 (come modificato dal D.L. 1/2020 conv. in l. 12/2020), che ha ripartito le competenze tra il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero dell’Università e della Ricerca, spetta al Ministero dell’Istruzione il potere di riconoscere i titoli di studio e le certificazioni in ambito europeo e internazionale.

In merito all’ulteriore motivo di rigetto per cui l’assenza del certificato “Acreditación”, all’atto della presentazione della domanda di omologa, legittimerebbe il diniego dell’istanza di riconoscimento per il sostegno, si è rappresentato in giudizio che la paventata carenza, ai fini procedimentali, dell’Acreditaciòn è tradotta in una contestazione meramente formale da parte dell’Amministrazione italiana, senza che quest’ultima, ai sensi della Direttiva Europea 2005/36 CE, abbia valutato in concreto che la formazione e il titolo conseguito in Spagna risultino di livello equivalente a quello previsto dal diritto interno per l’accesso alla medesima professione.

A questo punto, nel condividere le nostre argomentazioni – supportate dal motivo d’urgenza per cui, senza la sospensione degli effetti del provvedimento di diniego dell’omologazione della qualifica specializzante acquisita in Spagna, l’interessato avrebbe visto precluso l’avviamento al ruolo per l’anno scolastico 2022/23 – il Collegio Giudicante, presieduto nell’occasione dal dott. Roberto Politi, ha accolta la domanda giudiziaria cautelare affermando che:

a) non esula dalla competenza propria del Ministero dell’Istruzione, eventualmente previo parere del Ministero dell’Università, la valutazione della congruità in concreto dei titoli esteri ai fini dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola;

b) ai sensi della Direttiva Europea 2005/36 CE, l’Amministrazione è tenuta a valutare che la formazione e il titolo conseguito in uno Stato membro è di livello equivalente a quello previsto dal diritto interno per l’accesso alla medesima professione, non assumendo valore dirimente la mancanza di un’attestazione formale dell’Autorità locale;

c) Sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, con onere, a carico del Ministero dell’Istruzione, di procedere al riesame della posizione della parte ricorrente.

Quanto affermato nella consapevolezza dell’esistenza di un dato informativo di non poco conto:

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato – massimo Consesso deputato, nella sede giudiziaria amministrativa, all’uniforme interpretazione del diritto – proprio con riferimento ai titoli abilitativi esteri sarà chiamata a risolvere i seguenti quesiti:

  • Se sia consentito alle Autorità italiane, nel riconoscimento dei titoli conseguiti nei Paesi dell’Unione europea (anche da cittadini italiani) prescindere dalle valutazioni effettuate dalle Autorità degli Stati membri nei quali i predetti titoli sono stati rilasciati, procedendo autonomamente alla valutazione del percorso di formazione seguito da un cittadino dell’UE (nel caso in esame, italiano) presso altro Paese membro dell’UE …, soltanto previa verifica della durata complessiva, del livello e della qualità della formazione ivi ricevuta (e fatta salva la possibilità per le Autorità italiane di disporre a tal fine specifiche misure compensative)”;
  • In particolare, se tale riconoscimento sia doveroso (o anche solo possibile) laddove nel Paese membro dell’Unione Europea le Autorità del Paese nel quale il titolo è stato conseguitonon abbiano rilasciato, all’esito di tale percorso di formazione, un attestato di competenza o un titolo di formazione, ai sensi dell’articolo 13, par. 1, della Direttiva 2005/36/CE (nel testo sostituito dalla Direttiva 2013/55/UE);
  • Se, in ultimo, ai fini del riconoscimento delle professioni non regolamentate, si possa prescindere dal requisito di cui all’art. 13, comma 2, della Direttiva 2005/36/CE (nel testo sostituito dalla Direttiva 2013/55/UE) sul riconoscimento delle qualifiche professionali, in nome della invocata applicazione dei principi di libertà di circolazione e libertà di stabilimento.

La definizione delle riportate questioni risulterà assolutamente rilevante ai fini di una compiuta valutazione, nel merito, delle posizioni giuridiche di quanti, come il nostro assistito, si vedranno riesaminare le pratiche di omologazione del titolo abilitativo estero, a seguito del descritto esito giudiziario cautelare.

Per info specifiche in merito al “RICORSO AMMINISTRATIVO CONTRO IL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE CHE HA RESPINTO LA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELL’ABILITAZIONE ESTERA” si inoltri una email all’indirizzo segreteriasantonicola@scuolalex.com, OGGETTO: “NOME, COGNOME, NUMERO CELLULARE” illustrando la condizione soggettiva

Si ricorda che, a partire dal 30 agosto 2022, sarà ripristinata la funzionalità del servizio WhatsApp, messaggio scritto o vocale al 366 18 28 489 (no telefonate).