RICONOSCIMENTO DELLA “QUOTA DI RISERVA”, IN BASE ALLA LEGGE 68/1999, PER IL DOCENTE VINCITORE DI CONCORSO E AI FINI DELLA “PRIORITARIA ASSUNZIONE”.

LE ASSUNZIONI DELLE CATEGORIE PROTETTE VANNO GARANTITE NON SOLO IN PRESENZA DEI POSTI VACANTI, MA ANCHE NEL CASO DI “SOPRANNUMERARIETÀ”.

Quesito/Consulenza informativa.

Gentile avvocato, nella qualità di docente della scuola secondaria, vincitore di concorso e riservista ex lege 68/1999 – che ha documentato la condizione di invalido civile, in fase di presentazione della domanda per la partecipazione concorsuale – posso rivendicare, al cospetto della Magistratura del Lavoro, quel riconoscimento del diritto all’assunzione prioritaria “come categoria protetta”, sulla quota di riserva dei posti in dotazione organica, che mi è stato negato quando ho espresso la preferenza?

Vorrei recuperare l’immissione in ruolo, dalla quale mi ritengo illegittimamente estromesso pur vantando il diritto alla quota di riserva dei posti in dotazione organica, per gli invalidi civili, ai sensi dell’art. 3 Legge n. 68 del 1999…

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentile assistito,

Le confermo la possibilità di avviare il ricorso.

In particolare, è la Direttiva recante n° 1 /2019, emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e trasmessa alle amministrazioni pubbliche e alle loro sedi, ad illustrare i “passaggi assunzionali” riguardanti le “categorie protette”.

Detta Direttiva (al punto 4.2), nell’indicare la “quota d’obbligo”, rappresenta che, in base all’art 3 della legge 68/1999, i datori di lavoro sono tenuti ad assumere alle loro dipendenze soggetti appartenenti alle categorie protette, a prescindere dalla necessita di procedere a nuove assunzioni. Ebbene, la quota d’obbligo è imposta a livello nazionale – quale vincolo cogente, nel rispetto del regime del collocamento obbligatorio – ripartendosi in modo omogeneo nell’ambito delle singole aree e categorie, dovendo essere recepita all’interno delle dotazioni organiche.

La Direttiva ut supra rappresenta, altresì, che nelle ipotesi di soprannumerarietà, rispetto alla dotazione prevista in pianta organica, gli enti interessati devono comunque provvedere “a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente. All’esito della rideterminazione del numero delle assunzioni, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato”. Le assunzioni delle categorie protette vanno dunque garantite “non solo in presenza di posti vacanti, ma anche nel caso di soprannumerarietà”.

In base a quanto rappresentato dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 190 dell’11 maggio 2006), l’art 38 comma 3 Costituzione “consente l’attuazione di un regime di favore nei confronti delle persone con disabilità, agevolando l’accesso delle persone con disabilità agli uffici pubblici”.

Dalla lettura della sentenza si deduce che le amministrazioni pubbliche “non possono addurre, quale giustificazione per la mancata copertura della quota d’obbligo, l’assenza dei posti in pianta organica, dovendo le stesse adottare le misure utili alla copertura della quota d’obbligo ricorrendo, in maniera complementare e fattiva, alle modalità assunzionali mediante programmazione del fabbisogno” (sul punto, sentenza TAR Catania n. 2185 del 16.09.2019).

Per info specifiche in merito al “RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUOTA DI RISERVA LEGGE 68/1999, A BENEFICIO DEI VINCITORI DI CONCORSO E AI FINI DELLA PRIORITARIA IMMISSIONE IN RUOLO”, si inoltri WhatsApp, messaggio scritto o vocale al 366 18 28 489 (no telefonate).