A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola

La VII sezione del Consiglio di Stato si è rivolta all’Adunanza Plenaria in merito al riconoscimento  delle qualifiche professionali acquisite all’estero, per accedere, in Italia, alle “professioni regolamentate”. 

La direttiva 2005/36/CE – recepita in Italia con il Decreto Legislativo 9 novembre del 2007, n. 206 – prevede, infatti, il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite nei paesi U.E., per consentire ai cittadini europei di accedere alle professioni regolamentate negli altri Stati membri.

Si definisce “professione regolamentata” quella per il cui accesso è richiesto il possesso di determinate qualifiche professionali, documentate dal titolo di formazione, attestato di competenza e/o un’esperienza professionale.

CASO BULGARIA

Si ricorreva in sede amministrativa posto che, il Ministero dell’Istruzione, aveva negata, ai docenti interessati, l’idoneità delle qualifiche ottenute in Bulgaria – all’esito del corso di formazione professionale post universitario in «scienze pedagogiche, indirizzo professionale pedagogia dell’insegnamento» – per diventare insegnanti nella scuola pubblica italiana. 

Le ricorrenti impugnavano i provvedimenti di diniego dell’omologa del titolo formativo estero, sostenendo, essenzialmente, che non era stata effettuata alcuna verifica concreta in merito alla competenza acquisita.

EVOLUZIONE DEL CONTENZIOSO – QUESITI IN PLENARIA

In primo grado i ricorsi erano respinti dal TAR del Lazio. 

Nei conseguenti giudizi d’appello, la VII sezione del Consiglio di Stato ha domandato, all’Adunanza Plenaria, se il Ministero dell’Istruzione (oggi anche del merito) – al fine di riconoscere i titoli di formazione professionale conseguiti all’estero per diventare insegnanti – possa non considerare le valutazioni effettuate dalle autorità dei Paesi in cui detti titoli sono stati rilasciati. 

In particolare, è stato domandato se il Ministero italiano possa svolgere un’autonoma valutazione delle competenze professionali acquisite e del percorso di formazione svolto all’estero, basata sulla verifica della durata, del livello e qualità della formazione ricevuta, fatta salva la possibilità di imporre “misure compensative”. 

Ed ancora: è possibile riconoscere il titolo di formazione, in assenza dell’attestato di competenza o del titolo formativo richiesto nello Stato estero, anche prescindendosi dal requisito dell’esperienza professionale? 

PAROLA ALL’ADUNANZA PLENARIA (COSIGLIO DI STATO, SENTENZA N. 18/22)

Si analizza il caso di due richiedenti, cittadine con diploma di laurea italiano idoneo all’insegnamento, che hanno frequentato, in Bulgaria, un corso di formazione professionale post-universitario in scienze pedagogiche. 

Precisazione doverosa: 

La formazione conseguita dalle istanti non consente l’accesso all’insegnamento in Bulgaria, ragion per cui le stesse – non avendo conseguito un attestato di competenza o un titolo di formazione (richiesto nello Stato estero per l’esercizio della professione regolamentata) – non hanno potuto esercitare, all’estero, l’attività professionale. 

LE RISPOSTE AI QUESITI:

IN PRIMO LUOGO, LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UE HA AFFERMATO CHE, ANCHE IN ASSENZA DI UN TITOLO DI FORMAZIONE CONSEGUITO PRESSO LO STATO ESTERO, LE AUTORITÀ DELLO STATO OSPITANTE SONO TENUTE A VERIFICARE LE COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI INTERESSATI, BASANDOSI SULLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA, COMPARANDOLE CON I REQUISITI PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE INTERNA PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE. 

ERGO, AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI ACQUISITE IN UN ALTRO PAESE, L’AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO OSPITANTE (ITALIA) RICHIEDERA’ LA PRESENTAZIONE DEI TITOLI DI FORMAZIONE O LE ATTESTAZIONI DI COMPETENZA O DI UN’ESPERIENZA PROFESSIONALE MINIMA. 

IN CASO DI MANCANZA DEI DOCUMENTI NECESSARI, NON SI POTRA’ AUTOMATICAMENTE ESCLUDERE IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE ESTERA, DOVENDOSI VERIFICARE “IN CONCRETO” IL LIVELLO DI COMPETENZA PROFESSIONALE DEL RICHIEDENTE, PER ACCERTARE LA CORRISPONDENZA O LA COMPARABILITÀ CON LA QUALIFICAZIONE RICHIESTA NEL PAESE DI DESTINAZIONE.

IN CONCLUSIONE, IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DEVE VALUTARE “IN CONCRETO” L’INSIEME DEI DIPLOMI, DEI CERTIFICATI E DEGLI ALTRI TITOLI POSSEDUTI DAGLI INTERESSATI,  CONFRONTANDO LE COMPETENZE ATTESTATE CON QUELLE RICHIESTE DALLA LEGISLAZIONE ITALIANA PER ACCERTARE SE GLI ASPIRANTI POSSIEDANO I REQUISITI PER ACCEDERE ALLA PROFESSIONE DOCENTE. 

Per accedere ai “RICORSI CONTRO IL SILENZIO PER SBLOCCARE L’ABILITAZIONE ESTERA, CONTRO IL RESPINGIMENTO DELLA DOMANDA DI OMOLOGA, PER LA STIPULA DEI CONTRATTI ATTRAVERSO LE G.P.S. (ANCHE IN VISTA DEL NUOVO RECLUTAMENTO) E PER IL RECUPERO DELL’IMMISSIONE IN RUOLO”, è possibile inoltrare WhatsApp scritto o audio al 3661828489. Risponderà il legale con vocale personalizzato.

È INOLTRE POSSIBILE:
A) INOLTRARE E-MAIL ALL’INDIRIZZO SEGRETERIASANTONICOLA@SCUOLALEX.COM;
B) CONTATTARE IL NUMERO FISSO 081 19 18 99 44 DELLO STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA, ATTIVO NELLE SEGUENTI FASCE ORARIE: DALLE 10,00 ALLE 12,30 E DALLE 16,30 ALLE 19,30, OGNI LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ; DALLE 10,00 ALLE 12,30, OGNI MARTEDÌ E GIOVEDÌ.