DOCENTE DEPENNATA DALLE GRADUATORIE DI ISTITUTO, CLASSE DI CONCORSO A044 (SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA). REINSERITA A SEGUITO DI RICORSO AL TAR CAMPANIA.

La ricorrente, docente precaria, aveva conseguito il diploma di tecnico dell’abbigliamento e della moda, unitamente alla laurea di dottore in sociologia.

Costei, a seguito di idonea domanda, era stata inclusa nelle graduatorie di Istituto di terza fascia (triennio 2017/20) per l’insegnamento di Scienze e tecnologie tessili dell’abbigliamento e della moda (cl. Concorso A044).

Con Decreto pubblicato in data 06/11/2017, emesso dal Dirigente Scolastico,  veniva disposta un’improvvisa rettifica delle suddette graduatorie d’Istituto, con depennamento della ricorrente da tutte le istituzioni scolastiche nelle quali risultava collocata in posizione utile per il conseguimento degli incarichi di docenza, sempre in riferimento alla classe di concorso A044.

In ragione di tanto, l’insegnante R.L. si è rivolta allo studio ESPOSITO/SANTONICOLA ed ha ottenuto, a sua tutela, la sentenza recante n. 5398/18, emessa dal TAR NAPOLI, SEZ. IV. Se ne riporta estratto essenziale:

Il ricorso è fondato e va accolto. Come già osservato dalla Sezione in sede di delibazione dell’istanza cautelare, con ordinanza n. 224/2018, l’esclusione della ricorrente dalle graduatorie di Istituto di terza fascia (triennio 2017/20) per l’insegnamento di Scienze e tecnologie tessili dell’abbigliamento e della moda (cl. Concorso A044) è senz’altro illegittima, perché posta in essere in violazione della Tabella A di cui al d.p.r. n.19/2016 e di quanto previsto dai d.m. 259/2017, d.p.r. n. 19/2016 e d.m. n. 39/1998, dal momento che l’istante vanta effettivamente il possesso dei titoli richiesti per l’accesso all’anzidetta classe di concorso e cioè:

-l’avvenuto conseguimento di un diploma di istituto tecnico, compreso l’indirizzo abbigliamento e moda;

-il possesso, congiunto a quello del surriferito diploma tecnico, di una qualsiasi di laurea;

-il conseguimento del titolo di studio entro il 23 febbraio 2016, secondo quanto previsto dal d.m. n. 259/2017.

Nonostante tali evidenze, l’Amministrazione con l’atto impugnato si è limitata, in maniera del tutto illegittima e in pregio dell’obbligo di (intellegibile) motivazione del provvedimento amministrativo, ad affermare che:“…..il titolo di studio, posseduto dalla sig.ra L.R., non è valido per l’accesso per la graduatoria di III fascia del personale docente limitatamente alla classe di concorso A044”.

A fronte di tale insufficiente motivazione, da un lato, e dell’adeguato riscontro documentale offerto dalla ricorrente alle proprie allegazioni, devono ritenersi fondate le doglianze cui l’istante affida il gravame.

Le spese, nei confronti del Ministero resistente e delle altre parti intimate, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

a)accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;

c)condanna l’Amministrazione resistente e le altre parti intimate, in solido tra loro, al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi €.2.000,00# (euro duemila/00#), oltre IVA e CPA, se dovuti e dell’ammontare versato a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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I legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola