Il servizio “coperto da una pronuncia giudiziaria successivamente revocata” mantiene la sua utilità ai fini giuridici, nonostante la sentenza negativa.

Accoglimento giudiziario significativo degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Il Tribunale del Lavoro di Velletri ha emesso una sentenza di rilevante importanza per i docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), con servizio maturato in ragione di un provvedimento giudiziario successivamente decaduto.

La decisione, emessa dal Giudice dott.ssa Raffaella Falcione, ha sancito il diritto di una docente al ricalcolo del punteggio nella Seconda Fascia delle GPS, con piena valutazione dei servizi svolti negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

Il Caso

L’interessata, docente con diploma accademico AFAM, aveva presentato ricorso per ottenere il ricalcolo del punteggio nelle GPS, soprattutto in vista del nuovo aggiornamento. L’insegnante, che aveva prestato servizio negli A.A. S.S. dal 2019/2020 al 2021/2022, si era vista negare il riconoscimento del punteggio da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, a seguito della riforma in appello di una precedente sentenza che aveva confermato il suo inserimento nella I Fascia delle GPS.

La Decisione del Tribunale

Il Tribunale di Velletri ha riconosciuto la legittimità della richiesta della docente, avanzata tramite i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ordinando all’Amministrazione scolastica di procedere al ricalcolo del punteggio, valutando i servizi svolti e dichiarati nella domanda di aggiornamento delle GPS. Quanto esposto nonostante l’USR Lazio avesse escluso l’insegnante dalla procedura concorsuale straordinaria indetta per l’immissione in ruolo di personale docente, proprio in ragione del servizio non ritenuto valido.

Analisi delle Motivazioni

Le argomentazioni dei legali, analizzate e condivise dal Giudice nella sentenza, possono così riassumersi:

a) Buona fede della docente. L’interessata ha prestato servizio in buona fede, essendo stata inserita nella I Fascia delle GPS in virtù di una sentenza, poi riformata, ma valida ed esecutiva al momento dell’inserimento.

b) Mancanza di dichiarazioni mendaci. La docente non ha reso dichiarazioni mendaci né ha indotto l’Amministrazione in errore per ottenere l’inserimento nella I Fascia GPS.

c) Servizio prestato di fatto e di diritto. Nonostante l’inserimento nella fascia non spettante, la docente ha egregiamente svolto il servizio effettivo, maturando esperienza professionale.

d) Riconoscimento pieno di tale servizio. Il Ministero poteva disconoscere la validità del servizio svolto attraverso la prima Fascia GPS “senza un titolo abilitante” solo in caso di dichiarazioni mendaci (art 8 commi 6 e 10 dell’OM n. 112/2022).

e) Difesa inconferente del Ministero. Il Ministero si è limitato a ribadire la non validità del diploma AFAM come titolo abilitante, senza affrontare le specifiche questioni sollevate dalla docente in merito al riconoscimento del punteggio.

f) Novità introdotte dall’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 15 maggio 2024. Questa ordinanza, che disciplina l’aggiornamento delle GPS per il biennio 2024/2026, ha affrontato la questione del servizio prestato con riserva a seguito di provvedimenti giudiziari successivamente caducati. L’Articolo 15, comma 7, stabilisce che il servizio prestato da un docente in seguito a provvedimenti giudiziari, successivamente caducati, “è comunque valido ai fini del punteggio nelle graduatorie provinciali e d’istituto”. Questo passaggio recepisce la tesi degli avvocati Esposito e Santonicola, affinché i docenti non siano penalizzati per aver prestato servizio in buona fede, sulla base di sentenze provvisoriamente esecutive, garantendo un trattamento omogeneo a livello territoriale.

Le conclusioni del Giudice

P.Q.M.
Il Giudice, respingendo ogni altra domanda, eccezione o deduzione, dispone quanto segue:

  • Ordina all’Amministrazione scolastica convenuta di ricalcolare il punteggio riconosciuto alla docente nella II Fascia delle GPS per la Provincia di Roma, valutando i servizi svolti e dichiarati nella domanda di aggiornamento del 29 maggio 2022 e, di conseguenza, di ricollocarla nella posizione effettivamente spettante.

Implicazioni della Sentenza

La sentenza obbliga l’Amministrazione scolastica a ricalcolare il punteggio della docente nella II Fascia delle GPS per la Provincia di Roma, considerando validi i servizi svolti negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Di conseguenza, la docente verrà posizionata nella rinnovata graduatoria per gli insegnamenti di interesse, in base al nuovo punteggio.

Pertanto, i docenti che abbiano prestato servizio in virtù di un inserimento nella I Fascia delle GPS successivamente revocato e che per questo si siano visti disconoscere il punteggio, potranno presentare mirato ricorso al Giudice del Lavoro per migliorare la posizione in graduatoria.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di contattare gli avvocati Esposito e Santonicola tramite WhatsApp, inviando messaggi scritti o vocali al numero 3661828489.

Ulteriori contatti: per chiamate al numero fisso dello Studio Legale Esposito Santonicola, 08119189944, si rendono note le fasce orarie:

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