A tu per tu con la realtà…
Quesito/Consulenza Informativa
Gentile avvocato,
ho recentemente avviato un ricorso amministrativo per contrastare la disparità di punteggio attribuito al servizio militare o civile svolto “in costanza di nomina” rispetto a quello prestato non in costanza di nomina, ai fini della migliore collocazione in Terza Fascia A.T.A. (aggiornamento 2024/27).
Purtroppo, ho appreso dal web che, di recente, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso ritenendo legittima una minore valutazione del servizio militare o sostitutivo prestato in assenza di un rapporto di lavoro in atto.
In sostanza, solo per il servizio prestato in costanza di nomina sarebbe necessaria una misura di compensazione, in quanto causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore.
Concludono i Giudicanti nei termini per cui la minore valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina, pienamente giustificata, sarebbe conforme alla differenziazione operata dall’art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010, che prevede una valutazione diversa a seconda che il servizio sia stato prestato in pendenza di un rapporto di lavoro o meno.
Secondo il suo punto di vista, sarebbe possibile ribaltare questa decisione?
Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola
Gentile A.T.A., la risposta al suo quesito è affermativa.
Mai abbiamo negato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale concernente la corretta interpretazione dell’art. 485, comma 7, del D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico Scolastico), che stabilisce come “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, e dell’art. 2050 del D.Lgs. 66/2000 (Codice dell’ordinamento militare).
- Tesi contraria al riconoscimento del punteggio pieno: il servizio militare prestato “non in costanza di nomina” non dovrebbe essere valutato allo stesso modo di quello prestato durante un rapporto di lavoro. In questo caso, il T.A.R., pur riconoscendo la necessità di tutelare coloro che hanno prestato servizio militare obbligatorio, ritiene che tale tutela si concretizzi nell’attribuzione di un punteggio specifico (0,60 punti per anno) al servizio maturato in altre amministrazioni. Come da lei esposto, il T.A.R. Lazio ha stabilito che il servizio prestato “in costanza di nomina” configurerebbe una sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà dell’aspirante ATA, mentre il servizio prestato al di fuori di un rapporto lavorativo non determinerebbe alcuna interruzione o perdita di opportunità lavorative. In quest’ottica, attribuire lo stesso punteggio a entrambe le tipologie di servizio militare equivarrebbe ad assegnare un punteggio non correlato al curriculum professionale del candidato, creando una disparità di trattamento.
- Tesi favorevole al riconoscimento del punteggio pieno per il servizio militare ATA non svolto in costanza di nomina (punti 6): questa posizione, sostenuta da diverse magistrature civili ed anche da pronunce del Consiglio di Stato, si fonda sulla convinzione che il servizio militare, pur se prestato “non in costanza di nomina”, debba essere valutato in maniera equivalente a quello prestato “in costanza di nomina” ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ATA. Tale tesi interpretativa poggia su una precedente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 41894/2021) che, richiamando l’art. 52, comma 2, della Costituzione, ha stabilito come il servizio militare obbligatorio, indipendentemente dalla sua collocazione temporale rispetto all’inizio di un rapporto lavorativo, debba essere oggetto di una “utile valutazione” nei concorsi pubblici, ragion per cui non sussisterebbero differenze tra le due tipologie di servizio militare prestato.
Una diversa valutazione risulterebbe irragionevole e discriminatoria, posto che il Testo Unico Scolastico non ha operato alcuna distinzione tra servizio militare prestato “in costanza di nomina” e “non in costanza di nomina”. In ultimo, l’art. 2050 del D.Lgs. 66/2000 (Codice dell’ordinamento militare) sarebbe una norma che, lungi dal limitare la valutazione del servizio militare prestato, ne rafforzerebbe la portata generale. In particolare, il comma 2 dell’art. 2050, relativo alla valutazione del servizio militare prestato “in pendenza di un rapporto di lavoro”, non andrebbe letto in contrapposizione al comma 1, che sancisce il principio generale della valutazione del servizio militare nei pubblici concorsi. Al contrario, il comma 2 costituirebbe una “specificazione” del comma 1, stabilendo che anche il servizio militare svolto durante un rapporto di lavoro dovrebbe essere pienamente valutato. Questa tesi, che si basa su una lettura sistematica della norma, mira ad evitare una interpretazione “testualmente illogica” e contraria alla “razionalità intrinseca della previsione” che finirebbe per penalizzare chi ha prestato servizio militare.
In altre parole, la tesi favorevole ritiene che l’art. 2050, includendo espressamente anche il servizio militare svolto “in pendenza di rapporto di lavoro” tra le tipologie valutabili, confermi implicitamente la necessità di valutare qualsiasi tipologia di servizio militare prestato, incluso quello “non in costanza di nomina”.
Conclusivamente, il contrasto verte sull’interpretazione dell’art. 485, comma 7, D.Lgs. 297/1994 e sull’art. 2050, D.Lgs. 66/2000, e sulla necessità di valutare il servizio militare prestato “non in costanza di nomina” alla stregua di quello prestato “in costanza di nomina”.
Talune magistrature, richiamando la giurisprudenza della Cassazione, sostengono che la norma non distingue tra le due tipologie di servizio prestato, mentre il T.A.R. Lazio, nel caso da lei esposto, ritiene che tale distinzione sia implicita e che attribuire lo stesso punteggio in entrambi i casi determinerebbe una disparità di trattamento.
In ragione di quanto richiesto, riteniamo certamente possibile, nella casistica da Lei indicata, valutare la possibilità di presentare appello in Consiglio di Stato al fine di puntare ad un ribaltamento della sentenza di primo grado resa dal preposto T.A.R.
Si ricorda che, pur essendo chiuse le adesioni al “ricorso collettivo” in ragione delle tempistiche processuali, è sempre possibile concordare mirati ricorsi al Giudice del Lavoro, in merito al riconoscimento del punteggio pieno per il servizio militare non prestato in costanza di nomina nelle graduatorie ATA, contattando gli avvocati Esposito e Santonicola tramite WhatsApp (messaggi scritti o vocali) al numero 3661828489.