Precariato scolastico: il Tribunale di Parma applica la nuova disciplina del D.L. 131/2024 e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito per abuso dei contratti a tempo determinato

A cura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Con sentenza di fine anno, il Tribunale Ordinario di Parma, Sezione Prima Civile, Sottosezione Lavoro, in persona del Giudice dott. Matteo Giovanni Moresco, ha pubblicato un’interessante pronuncia in materia di abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato nel settore scolastico.

La decisione, che ha accolto il ricorso di un docente di materie informatiche assistito dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, si segnala per l’immediata applicazione dell’art. 12 del Decreto-Legge n. 131/2024, norma introdotta dal Legislatore al fine di adeguare l’ordinamento italiano ai principi comunitari e di agevolare la chiusura della procedura di infrazione n. 2014/4231 avviata dalla Commissione Europea.

Il ricorrente aveva prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito per complessivi otto anni scolastici, dal 2016/2017 al 2023/2024, mediante una successione ininterrotta di contratti a tempo determinato presso diversi istituti della provincia di Parma. Il Tribunale ha proceduto a un’attenta disamina di ciascuna annualità, applicando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui è illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 11, della Legge n. 124/1999 con il personale docente per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili, quando la durata complessiva superi i trentasei mesi.

La pronuncia si inserisce nel solco tracciato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 22552 del 2016, successivamente confermata dalla sentenza n. 9861 del 2018, la quale ha recepito i principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella nota sentenza “Mascolo” del 26 novembre 2014. Quest’ultima, pur ammettendo che la sostituzione temporanea di personale assente o la necessità di garantire un adeguamento costante tra il numero dei docenti e quello degli scolari possano costituire, in linea di principio, ragioni obiettive ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha chiarito che tale giustificazione non può essere invocata sistematicamente per coprire esigenze permanenti e stabili dell’organico scolastico.

Il Giudice ha meticolosamente distinto tra le supplenze finalizzate a coprire scoperture contingenti e temporanee, e le supplenze riferite a cattedre vacanti e disponibili che, per loro natura strutturale, avrebbero dovuto essere coperte con personale di ruolo. Sebbene per alcune annualità il docente fosse stato impiegato su posti dell’organico di fatto presso istituti diversi – come osservato dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola e condiviso dall’Organo Giudicante – per altre annualità, complessivamente superiori ai 36 mesi, le supplenze erano state conferite “in assenza di oggettive ragioni giustificative”, configurando così l’abusosanzionato dalla normativa europea.

Particolarmente significativa è la valutazione compiuta dal Giudice con riferimento all’ultima annualità di servizio. Il Tribunale ha escluso che essa potesse essere computata nel periodo di abusiva reiterazione, avendo accertato che il contratto a tempo determinato era stato stipulato nell’ambito della procedura selettiva concorsuale straordinaria indetta ai sensi dell’art. 59, comma 9-bis, del Decreto-Legge n. 73/2021, finalizzata al reclutamento di personale docente a tempo indeterminato. Secondo tale disciplina, il primo anno di servizio è fisiologicamente svolto in forza di contratto a termine per l’effettuazione del percorso di formazione iniziale e prova previsto dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 59/2017. Il Giudice ha precisato che l’assunzione a tempo determinato per quell’annualità non ha costituito un improprio ricorso alla contrattazione a termine in luogo della dovuta stabilizzazione, ma rappresentava piuttosto uno “step” fisiologico del percorso che ha condotto all’immissione in ruolo del docente.

Sul piano dei rimedi, la sentenza assume rilievo per l’immediata applicazione dell’art. 12 del Decreto-Legge n. 131/2024, entrato in vigore il 17 settembre 2024. Tale norma ha modificato l’art. 36, comma 5, del Decreto Legislativo n. 165/2001, elevando l’entità dell’indennità risarcitoria spettante al lavoratore precario da un minimo di quattro a un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, in luogo del precedente intervallo compreso tra due mensilità e mezza e dodici mensilità. Il Tribunale di Parma, conformandosi al proprio precedente del 17 ottobre 2024 e richiamando altresì la pronuncia del Tribunale di Torino dell’8 ottobre 2024, ha ritenuto la nuova disciplina immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso e alle violazioni già consumate al momento della sua entrata in vigore.

La ratio di tale interpretazione risiede nella finalità stessa del decreto, volto a porre rimedio alla situazione censurata dalla Commissione Europea mediante la procedura di infrazione n. 2014/4231, con la quale l’Unione Europea aveva contestato il non corretto recepimento nell’ordinamento nazionale della Direttiva 1999/70/CE. Il Giudice ha osservato che il perdurare di una situazione di inottemperanza non risponde all’interesse pubblico, potendo determinare ulteriori e più gravi conseguenze sanzionatorie per le finanze dello Stato.

Per la determinazione dell’ammontare dell’indennità, il Tribunale ha applicato il criterio della liquidazione di una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento, per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per ogni annualità successiva ai primi trentasei mesi di abusivo ricorso alla contrattazione a termine, oltre agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

La pronuncia conferma che il sistema scolastico italiano non può fondare il proprio ordinario funzionamento sull’utilizzo sistematico e ingiustificato di contratti a tempo determinato per la copertura di posti strutturalmente vacanti e disponibili.

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