SENTENZA AD AREZZO SUL ‘FABBISOGNO STABILE’ – Riconosciuto l’Indennizzo in termini di risarcimento “comunitario”, indipendentemente dalla qualificazione formale della supplenza (30 giugno/31 agosto), quando il fabbisogno è continuativo…

A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola.

La recentissima decisione, emessa dal Giudice del Lavoro toscano Dott. Giorgio Rispoli, stabilisce principi chiari riguardo all’abuso nell’utilizzo reiterato dei contratti a termine nel comparto scuola.

Il Tribunale ha infatti accertato e dichiarato l’illegittimità dei contratti a tempo determinato stipulati in successione dal ricorrente con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (M.I.M.), in quanto la durata complessiva degli stessi, come documentato dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha superato il limite di legge dei 36 mesi. Essendo tale continuità di servizio indicatrice inequivocabile della natura stabile e non temporanea del fabbisogno dell’amministrazione, la distinzione tra “organico di fatto” e “organico di diritto” diventa irrilevante ai fini del riconoscimento dell’abuso contrattuale.

Su tale ultimo punto, la pronuncia è significativa poiché ha affrontato e respinto una delle principali eccezioni ministeriali, ovvero quella secondo cui le supplenze conferite su posti di organico di fatto (spesso con scadenza al 30 giugno) non dovrebbero essere computate ai fini del superamento del limite dei 36 mesi!

Il Giudice del Lavoro di Arezzo, condividendo l’impostazione del ricorso curata dagli Avvocati Esposito e Santonicola, ha stabilito che tale doglianza “non coglie nel segno”. Ai fini dell’indennizzo, ciò che rileva non è la qualificazione formale del posto, ma la continuità e la stabilità del fabbisogno; nel caso specifico, è stato dimostrato che la cattedra di parte ricorrente è rimasta costantemente disponibile per una pluralità di anni consecutivi, emergendo che il fabbisogno dell’Amministrazione non era affatto temporaneo.

UN ALTRO ASPETTO RILEVANTE DELLA SENTENZA RIGUARDA LA SUCCESSIVA IMMISSIONE IN RUOLO DEL DOCENTE

Il Tribunale ha chiarito che l’eventuale stabilizzazione a seguito di una procedura concorsuale non può essere considerata per sé stessa riparatrice rispetto al danno provocato dall’abusiva successione di contratti a termine. È interessante notare come il ricorrente stesso, nel formulare le sue richieste, avesse previsto tale evenienza, chiedendo, in via subordinata, la condanna del M.I.M. al risarcimento del danno cagionato dal ritardo nell’immissione in ruolo, nel caso in cui la sua stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato fosse avvenuta nelle more del procedimento.

Pertanto, il Ministero è stato condannato a versare al docente un’indennità risarcitoria in applicazione dei criteri normativi utilizzati per stabilire la sanzione per l’abuso nella successione di contratti, art. 36, comma 5, del D.lgs. 165/2001, come da ultimo modificato. Il “risarcimento cd comunitario” è stato finalizzato a rendere operativo uno strumento di dissuasione effettiva contro l’abuso del tipo contrattuale “per uso improprio e distorto del potere di organizzazione scolastica in violazione della clausola 5 dell’Accordo Quadro”, attraverso un’indennità la cui quantificazione è rimessa all’organo giudicante, essendo determinata “tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto”.

Per partecipare al “ricorso per indennizzo per abuso di precariato”, che mira alla liquidazione di un’indennità compresa tra 4 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per l’utilizzo reiterato di contratti a termine oltre i 36 mesi, si clicchi di seguito: https://scuolalex.it/ricorso-al-giudice-del-lavoro-per-indennizzo-da-abuso-di-contratti-a-termine-per-docenti-di-ogni-ordine-e-grado/

La stessa tipologia di ricorso è prevista anche a beneficio del personale ATA, come da informativa che segue: https://scuolalex.it/ricorso-al-giudice-del-lavoro-per-indennizzo-da-abuso-di-contratti-a-termine-per-personale-ata/

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