L’utilizzo reiterato di contratti a termine per oltre 36 mesi integra abuso nel comparto scuola: l’indennità “comunitaria”, a titolo di risarcimento per abuso nella reiterazione dei contratti a termine, è liquidata dal Giudice in misura compresa tra 4 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Le supplenze su organico di fatto “con scadenza al 30 giugno” possono essere computate, ai fini dei 36 mesi, nell’ottica dell’indennizzo per l’abuso di precariato?

IL QUESITO

Gentile Avvocato, il Ministero sostiene, in diversi casi, che le supplenze conferite su posti di organico di fatto, con scadenza al 30 giugno (termine delle attività didattiche), non possano essere computate ai fini del superamento del limite dei 36 mesi, in quanto non configurerebbero abuso ai sensi della Direttiva 1999/70/CE.

Eppure mi domando: la normativa da Lei richiamata, a fondamento del ricorso per indennizzo per abuso di precariato, prevede forse distinzioni tra contratti al 30 giugno e contratti al 31 agosto?

LA RISPOSTA DELL’AVVOCATO – STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentile Docente, secondo la nostra impostazione logico‑giuridica, evidenziata nei giudizi pendenti dinanzi alle magistrature del lavoro di tutta Italia, l’eccezione ministeriale da Lei riportata si porrebbe in contrasto con l’art. 36, comma 5, del d.lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 131/2024, convertito in L. 166/2024.

La lettera dell’art. 36, comma 5 (citata normativa), non distingue tra tipologie di supplenze (organico di diritto/fatto; 31/08 vs 30/06); detta soltanto la sanzione per l’“abuso” nella successione di contratti e i criteri di quantificazione. Dunque, sulla base della norma così formulata, non si ravvisa un’esclusione “testuale” delle supplenze al 30 giugno dal computo: il perimetro dipende dall’accertamento dell’“abuso” nella concreta successione contrattuale.

Come recentemente affermato dal Tribunale di Arezzo — in una nostra sentenza di cui parleremo nei giorni a venireciò che rileva “ai fini dell’indennizzo” non è la qualificazione formale del posto, bensì la continuità e la stabilità del fabbisogno, desumibili dalla circostanza che il docente sia stato assegnato costantemente alla medesima cattedra o presso il medesimo istituto scolastico per una pluralità di anni consecutivi. In tal caso, la ripetuta stipula di contratti a termine, anche se formalmente qualificati come supplenze su organico di fatto, integra un uso improprio e distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, in violazione della clausola 5 dell’Accordo Quadro.

Concludendo, è onere del ricorrente produrre in giudizio “lo stato matricolare e i contratti di lavoro” che attestino tale continuità, dimostrando che il fabbisogno dell’Amministrazione non era affatto temporaneo, ma stabile e permanente. Una volta che sia prodotta tale prova, l’eccezione ministeriale, a nostro parere, deve essere respinta.

Per aderire al ricorso per indennizzo per abuso di precariato a beneficio dei docenti di ogni ordine e grado si clicchi di seguito: https://scuolalex.it/ricorso-al-giudice-del-lavoro-per-indennizzo-da-abuso-di-contratti-a-termine-per-docenti-di-ogni-ordine-e-grado/

La stessa tipologia di ricorso è prevista anche a beneficio del personale ATA, come da informativa che segue: https://scuolalex.it/ricorso-al-giudice-del-lavoro-per-indennizzo-da-abuso-di-contratti-a-termine-per-personale-ata/

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