A cura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola
Numerosi docenti immessi in ruolo da una procedura concorsuale PNRR e ancora impegnati nell’anno di formazione e prova risultano, al tempo stesso, vincitori del concorso PNRR3 e iscritti nella relativa graduatoria di merito. Ci si interroga sulla sorte di tale iscrizione. Alla luce dell’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la cancellazione da ogni altra graduatoria di merito è effetto della valutazione finale positiva e della conseguente conferma in ruolo: sino a quel momento il docente conserva la propria posizione nella graduatoria PNRR3 e può accettare la nomina che gli sia eventualmente proposta; dalla conferma in ruolo, di regola con decorrenza 1° settembre 2026, opera invece la cancellazione automatica.
La questione: docenti in anno di prova e contestualmente vincitori del concorso PNRR3
Si è diffusa tra il personale docente una condizione particolare e ricorrente. Un insegnante consegue l’immissione in ruolo a seguito di una procedura concorsuale PNRR — tipicamente il primo o il secondo concorso bandito nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza — e, nelle more dell’anno di formazione e prova, partecipa e risulta vincitore del successivo concorso PNRR3, venendo iscritto nella corrispondente graduatoria di merito regionale.
La coincidenza temporale non è casuale: le graduatorie del concorso PNRR3 sono state pubblicate nella prima metà del 2026 e le relative immissioni in ruolo decorrono dall’anno scolastico 2026/2027, ossia dal 1° settembre 2026, proprio mentre numerosi vincitori stanno ancora completando il periodo di prova maturato in forza della precedente assunzione. Di qui l’interrogativo che ha animato il dibattito: l’iscrizione nella graduatoria PNRR3 si estingue automaticamente per il solo fatto della precedente immissione in ruolo, ovvero sopravvive, e sino a quale momento?
Il quadro normativo: l’articolo 13, comma 5, del D.Lgs. 59/2017
La disposizione che governa la materia è l’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il cui testo vigente, stabilisce: «In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova». La medesima disposizione àncora alla conferma in ruolo anche il cosiddetto vincolo triennale di permanenza nella sede di titolarità.
Il dato testuale merita di essere isolato in tutta la sua portata. La cancellazione dalle altre graduatorie non è effetto della mera nomina, né dell’avvio dell’anno di prova, bensì del suo esito: essa presuppone congiuntamente il superamento del test finale e la valutazione finale positiva, ai quali segue la conferma definitiva nel ruolo. La regola si coordina con l’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che ne estende l’applicazione ai docenti destinatari di nomina in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024.
L’Amministrazione, con la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 11984 del 16 gennaio 2025, ha precisato che la cancellazione si perfeziona nel corso dell’anno scolastico in cui interviene la conferma in ruolo e che essa non riguarda le graduatorie provinciali per le supplenze.
Da tali premesse discende, secondo la lettura dello Studio legale Esposito Santonicola, una scansione temporale netta, che costituisce la chiave dell’intera questione. Fino al superamento del test finale e alla valutazione conclusiva positiva dell’anno di prova — e dunque sino alla conferma definitiva in ruolo — il docente non subisce alcuna cancellazione dalla graduatoria di merito PNRR3 nella quale sia iscritto in qualità di vincitore. Ne consegue che, ove la nomina da quella graduatoria gli venga proposta entro il termine utile per l’assunzione nell’anno scolastico 2026/2027, vale a dire entro il 1° settembre 2026 e in pratica entro il 31 agosto 2026, egli può legittimamente accettarla, dando luogo a un nuovo anno di formazione e prova presso la sede assegnata.
Dalla conferma in ruolo, che di regola interviene con decorrenza 1° settembre 2026, opera per converso la cancellazione automatica da ogni altra graduatoria di merito, ivi inclusa quella del concorso PNRR3, con la sola eccezione delle graduatorie provinciali per le supplenze. A decorrere da tale data il docente confermato non potrà più ricevere proposte di assunzione da quelle procedure, né per l’anno scolastico 2026/2027 né per gli anni successivi. Tale ricostruzione trova riscontro nelle istruzioni operative diramate dall’Amministrazione per le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2026/2027 e illustrate alle organizzazioni sindacali nel mese di giugno 2026, che hanno espressamente esemplificato la fattispecie del docente in prova al contempo vincitore del concorso PNRR3.
Orbene,la conseguenza operativa è di immediata evidenza e si traduce in un fattore squisitamente cronologico. Il discrimine non risiede nella qualità di vincitore in sé, bensì nel momento in cui la nomina dalla graduatoria PNRR3 viene proposta rispetto alla conferma in ruolo. Il docente che riceva e accetti la proposta entro il 31 agosto 2026 transita nella nuova posizione e avvia un ulteriore periodo di prova, soggetto al vincolo triennale di permanenza nella sede; il docente che, invece, giunga alla conferma in ruolo senza avere ancora ricevuto la chiamata vede estinguersi, da quel momento, la propria iscrizione nella graduatoria PNRR3.
Resta in ogni caso impregiudicata la sua posizione nelle graduatorie provinciali per le supplenze, che la cancellazione non tocca, in coerenza con la facoltà, riconosciuta al personale di ruolo, di accettare supplenze per grado, tipologia di posto o classe di concorso diversi da quelli di titolarità.
A parere degli Avvocati Esposito e Santonicola, la lettura qui prospettata è quella ritenuta più aderente al tenore letterale dell’articolo 13, comma 5, del D.Lgs. 59/2017 e, al tempo stesso, la più rispettosa dell’esigenza di certezza che governa le procedure di reclutamento. Essa vincola un effetto di tale rilievo — la perdita dell’iscrizione in una graduatoria conquistata per concorso — a un presupposto preciso e verificabile, qual è la conferma in ruolo, evitando di anticiparlo a momenti incerti o di protrarlo oltre il perimetro tracciato dalla norma.
Lo Studio ritiene che non vi sia spazio, allo stato, per letture estensive che predichino la permanenza nella graduatoria PNRR3 oltre la conferma in ruolo: soluzioni siffatte non trovano riscontro né nel dato positivo né nelle indicazioni operative dell’Amministrazione e si esporrebbero, ove poste a fondamento di scelte individuali, a esiti pregiudizievoli. La corretta applicazione della disposizione, viceversa, contempera in modo equilibrato l’interesse dell’Amministrazione a non consolidare in ruolo chi non abbia superato la prova e quello del docente a non subire decadenze premature, restituendo a ciascuno una regola chiara e prevedibile.
I docenti immessi in ruolo e contestualmente vincitori del concorso PNRR3 che desiderino valutare la propria posizione possono richiedere una consulenza iperfocalizzata allo Studio Legale Esposito-Santonicola contattando il numero WhatsApp 366 18 28 489, con messaggio scritto o vocale.
Il presente comunicato costituisce commento e informazione giuridica di carattere generale, non configura consulenza legale personalizzata. Ogni valutazione circa la sussistenza dei presupposti per un’eventuale azione sarà formulata esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale e nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell’informazione professionale.
