Accoglimento dello studio legale Esposito Santonicola
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dott.ssa Simona D’Auria, ha nuovamente emesso una sentenza favorevole riguardo al riconoscimento del punteggio pieno per il servizio militare nelle graduatorie del personale ATA.
Questa decisione assume rilevanza per tutti coloro che, avendo prestato servizio militare non in costanza di nomina, in vista dei prossimi conferimenti d’incarico, vedrebbero negato il maggior punteggio per tale periodo, assolutamente decisivo per la stipula dei contratti.
Il Caso in Esame
Il ricorrente, rappresentato in giudizio dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha presentato ricorso contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. La controversia verteva sulla mancata attribuzione del punteggio pieno per il servizio militare prestato, come previsto dal Decreto Ministeriale n. 50/2021 (recentemente rinnovato per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 alla luce del DM ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024).
In particolare, il servizio militare svolto dal ricorrente non era stato considerato alla stregua di quello prestato in costanza di nomina, penalizzando notevolmente la sua posizione nelle graduatorie di terza fascia ATA.
Riconoscimento del Servizio Militare
La normativa vigente, richiamata più volte dai legali Esposito Santonicola nel ricorso – in particolare l’art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994 e l’art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010 – riconosce la validità del servizio militare di leva “ai fini concorsuali e della carriera”. Tuttavia, il Decreto Ministeriale n. 50/2021 (recentemente innovato) ha limitato tale riconoscimento ai soli periodi di servizio militare svolti in costanza di un rapporto di impiego. L’interpretazione ministeriale ha determinato una disparità di trattamento per coloro che, come il ricorrente, hanno prestato servizio militare “servendo lo Stato prima di ottenere una nomina nelle graduatorie ATA”.
La Decisione del Tribunale
Il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso, stabilendo che il servizio militare prestato dal ricorrente debba essere riconosciuto con il punteggio massimo previsto (punti 6), anche se svolto non in costanza di nomina. La sentenza ha disapplicato le disposizioni regolamentari ministeriali nella parte in cui limitano tale riconoscimento. Di conseguenza, è stato dichiarato il diritto del ricorrente all’attribuzione di 6 punti per ogni anno di servizio militare prestato e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.
Le Motivazioni del Giudicante
In piena condivisione delle argomentazioni esposte dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, il Giudice, basandosi sull’art. 485, comma 7, del D.Lgs. n. 297/1994 e sull’art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010, ha ribadito che il servizio militare, sia di leva che civile sostitutivo, è valido a tutti gli effetti “ai fini della carriera e nei concorsi pubblici”. La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8586 del 2024, ha chiarito che l’art. 2050 (Codice dell’Ordinamento Militare) non limita la valutazione del servizio militare solo a quello prestato durante un rapporto di lavoro, ma lo considera valido “anche se svolto precedentemente”. Il Tribunale ha quindi ritenuto illegittima la mancata attribuzione del punteggio al ricorrente per il servizio militare svolto non in costanza di nomina. Di conseguenza, ha dichiarato illegittima la previsione ministeriale che limita la valutazione del servizio militare ai soli casi in cui è prestato in costanza di nomina.
Le Conclusioni del Magistrato napoletano, dott.ssa Simona D’Auria
Dichiara il diritto del ricorrente all’attribuzione del punteggio per il servizio militare prestato nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rideterminare il punteggio attribuito al ricorrente nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA per il servizio militare prestato.
Per informazioni, al fine di concordare mirati ricorsi in merito al riconoscimento del punteggio pieno per il servizio militare non prestato in costanza di nomina nelle graduatorie ATA, si consiglia di contattare gli avvocati Esposito e Santonicola, tramite WhatsApp, inviando messaggi scritti o vocali al numero 3661828489.
Ulteriori contatti: per chiamate al numero fisso dello Studio Legale Esposito Santonicola, 08119189944, si rendono note le fasce orarie:
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