VITTORIA PER L’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO! PRONUNCIA SICILIANA RECENTISSIMA…

A CURA DEI LEGALI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA.

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, provvedendo pochi giorni fa, ha emesso una sentenza sul valore abilitante del diploma accademico rilasciato dalle istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), unitamente al possesso del diploma di maturità, ordinando, a beneficio del docente, l’inserimento nella I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze per le classi di insegnamento A030, AL55 e AL56.

La controparte in causa era rappresentata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale della Provincia di Palermo.

Malgrado le resistenze ministeriali, il Tribunale di Termini Imerese, in piena sintonia con le tesi dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha riconosciuto che il diploma AFAM, conseguito presso il Conservatorio di Musica di Palermo unito al diploma di maturità dell’Istituto Statale d’Arte, deve essere considerato titolo abilitante, sulla base delle motivazioni testualmente riportate:

In primo luogo, va osservato, quanto alla disciplina applicabile nel caso di specie, che l’art. 3, comma 6, dell’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 (oggi innovata dall’O.M. 112/2022), disciplinante le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, stabilisce che le GPS per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce disponendo che: “la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione”. L’inserimento nella prima fascia GPS, dunque, è sempre dipendente dal possesso di idonea abilitazione all’insegnamento. Ed invero, il ricorrente individua tra i titoli abilitanti all’insegnamento per le Classi di concorso A030, AL55 e AL56, di suo interesse, i diplomi accademici di secondo livello.

A fronte di ciò, occorre evidenziare che per diploma accademico si intende un titolo che viene rilasciato dagli istituti riconosciuti come compresi nell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Tra i diplomi accademici figurano, per l’appunto, anche quelli di secondo livello, cioè i diplomi rilasciati a seguito di due anni di studio e sul presupposto del possesso di un diploma accademico di primo livello o di una laurea universitaria equipollente (cfr. DPR 212/2015).

Ebbene, la Legge n. 228 del 2012, all’art. 1, comma 107, stabilisce che “i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”.

La norma, quindi, equipara il diploma AFAM del cd “vecchio ordinamento” ai diplomi accademici di secondo livello.

Ciò posto, il DM 28.9.2007 n. 137 ha stabilito che: – “A decorrere dall’anno accademico 2007-2008, nei Conservatori di Musica e negli Istituti Musicali Pareggiati i corsi ordinamentali di Didattica della Musica, i corsi modificati ai sensi del D.M. n. 109/04, nonché i corsi sperimentali di didattica della musica, autorizzati dal Ministero, sono ridefiniti nei corsi accademici biennali di secondo livello […]” (art. 1). – “Al termine dei corsi organizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, è rilasciato il diploma accademico di secondo livello che abilita all’insegnamento rispettivamente dell’educazione musicale e dello strumento musicale nella scuola” (art. 4).

Ne discende che l’odierno ricorrente, in quanto in possesso del diploma AFAM congiuntamente a un diploma di scuola secondaria superiore, deve considerarsi titolare di un titolo equipollente ai diplomi accademici di secondo livello, e come tale con valenza abilitante.

Deve rilevarsi come, nel caso di specie, parte ricorrente abbia conseguito il diploma di tromba e trombone presso l’Istituto Musicale di … in data…, unitamente al diploma di maturità, valevole per l’insegnamento sulle classi di concorso A030, AL55 e AL56, come risulta dalla documentazione allegata.

In relazione alla predetta circostanza, appare, altresì, irragionevole la scelta compiuta dal D.M. 374/2017 che annovera, tra i titoli ritenuti equipollenti all’abilitazione all’insegnamento, il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2001/02, mentre non fa alcuna menzione di quello rilasciato ante riforma dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Peraltro, l’art. 4 della Legge 508/1999 di riforma del settore artistico musicale, dispone che: “I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all’articolo 1, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’ insegnamento e ai corsi di specializzazione”; con la conseguenza che i diplomi del cd “vecchio ordinamento” rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sono da considerarsi come abilitanti all’insegnamento, a prescindere dalla loro classificazione o equipollenza, poi comunque sancita con i diplomi accademici di secondo livello, con la conseguenza che sussistono i presupposti per accogliere il ricorso.

Ne deriva che alla parte ricorrente deve essere riconosciuto il diritto all’inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, nell’ambito territoriale della provincia di Palermo, per le classi di concorso A030, AL55 e AL56. PQM, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, dichiara il valore abilitante del diploma AFAM conseguito dal ricorrente in data…2010 e per l’effetto ordina all’Amministrazione convenuta l’inserimento di… nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Palermo per l’insegnamento sulle classi di concorso A030, AL55 e AL56.

Per informazioni dettagliate sul “ricorso individuale al Giudice del Lavoro per il valore abilitante del diploma AFAM, rimodulato alla luce delle novità giurisprudenziali e arricchito dal curriculum professionale del singolo docente”, si suggerisce di inviare un messaggio WhatsApp, scritto o audio, al numero 3661828489. Riceverete una risposta vocale personalizzata dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola.