A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Quesito/Consulenza informativa

Gentile Avvocato,

desidero sottoporLe la mia vicenda per ricevere assistenza legale, esponendo in dettaglio i fatti e le tappe cronologiche che hanno portato alla situazione attuale.

Mi sono iscritto a un corso abilitante presso un’Università Telematica, presentando quale titolo di accesso un percorso estero abilitante.

Come previsto dal bando, ho avviato la procedura di equipollenza del titolo estero presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito entro i termini fissati per l’iscrizione. Il bando consente l’ammissione con riserva per chi abbia avviato tale procedura, specificando che il riconoscimento definitivo è richiesto solo per il rilascio finale dell’abilitazione.

Successivamente, l’università mi ha inviato una comunicazione imponendo il completamento della procedura di equipollenza entro il 5 dicembre 2024, pena l’esclusione dalla prova finale.

Ritengo tale richiesta in contrasto con quanto stabilito dal bando.

Ho risposto tramite PEC, contestando la richiesta dell’università e sottolineando che il bando consente l’ammissione con riserva. Ho inoltre evidenziato che una sentenza del TAR ha annullato un provvedimento ministeriale ostativo al riconoscimento del mio titolo estero.

Ho inviato una seconda PEC chiedendo se fosse possibile modificare il titolo di accesso al corso utilizzando un diploma accademico di secondo livello (AFAM), anch’esso conforme ai requisiti del bando. Non ho ricevuto alcuna risposta a entrambe le comunicazioni.

Nel frattempo, l’università ha emanato un decreto rettorale che introduce la possibilità di sospendere il percorso formativo per coloro che non abbiano completato la procedura di riconoscimento dei titoli esteri entro i termini utili.

Ho ricevuto una comunicazione dall’università che mi invita a completare il percorso formativo nel ciclo successivo quale soprannumerario.

Tuttavia, l’ateneo mi ha informato che sarò ammesso all’esame orale con riserva. Ad ogni modo, questa ammissione non risolve la questione principale relativa alla richiesta di equipollenza entro il termine imposto.

Alla luce dei fatti sopra esposti, desidero sapere:

  • Se l’università possa legittimamente richiedere il completamento della procedura di equipollenza entro una data specifica (5 dicembre), in contrasto con quanto stabilito dal bando;
  • Se il Decreto Rettorale possa essere applicato retroattivamente al mio caso, considerando che la mia iscrizione al corso e le relative condizioni erano già regolate dal bando;
  • Quali siano le implicazioni legali della sospensione del percorso abilitante e della partecipazione al ciclo successivo come soprannumerario;
  • Se possa ottenere l’ammissione all’esame finale con riserva, in attesa del riconoscimento definitivo del titolo estero;
  • Quali azioni legali possa intraprendere in caso di mancata risposta o decisione negativa da parte dell’università.

La invito inoltre a valutare l’opportunità di inviare una diffida formale all’università per contestare le loro decisioni e richiedere una risposta urgente.

Risposta degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola attraverso il servizio di CONSULENZA WHATSAPP FOCALIZZATA

Gentile docente,

La ringraziamo per averci sottoposto il Suo caso. Desideriamo preliminarmente sottolineare la fruibilità del nostro Servizio di CONSULENZA WHATSAPP “FOCALIZZATA”, uno strumento innovativo e tempestivo, particolarmente adatto per affrontare problematiche complesse come quella da Lei esposta.

Questo servizio consente di ottenere risposte personalizzate e rapide, direttamente elaborate da noi legali tramite messaggi scritti o vocali.

La consulenza è attiva tutto l’anno e garantisce un’assistenza continua per chiarimenti immediati su questioni giuridiche nell’ambito scolastico.

Analisi dei quesiti:

a) Legittimità della richiesta dell’università sull’equipollenza entro il 5 dicembre 2024

L’università non può imporre il completamento della procedura di equipollenza entro una data specifica (5 dicembre 2024), poiché tale pretesa contrasta con le disposizioni del bando.

La lex specialis consente l’ammissione con riserva per i candidati con titoli esteri, purché abbiano avviato la procedura di riconoscimento entro il termine di iscrizione.

Pertanto, la richiesta appare contraria ai principi di trasparenza amministrativa e legittimo affidamento.

b) Applicabilità retroattiva del Decreto Rettorale

Il Decreto Rettorale non può avere efficacia retroattiva. La Sua posizione è regolata dalle condizioni previste dal bando al momento dell’iscrizione. Il principio generale di irretroattività delle norme (art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice Civile) impedisce che nuove disposizioni possano alterare situazioni giuridiche già definite.

c) Implicazioni della sospensione e partecipazione come soprannumerario

La sospensione comporta il rinvio del completamento del percorso al ciclo successivo, con conseguente ritardo nel conseguimento dell’abilitazione. L’ammissione come soprannumerario preserva le attività già svolte e le tasse versate, ma il ritardo potrebbe influire negativamente sulla Sua carriera professionale.

d) Ammissione all’esame finale con riserva

Alla luce delle disposizioni del bando e della sentenza del TAR favorevole, Lei vanterebbe il diritto a sostenere l’esame finale con riserva, senza ulteriori condizioni imposte dall’università.

e) Azioni legali in caso di mancato accordo

In caso di decisione negativa o mancata risposta, sarà opportuno inviare una diffida formale all’università per contestare le decisioni adottate e richiedere una risposta urgente. In alternativa, potrà essere proposto un ricorso al TAR per l’annullamento dei provvedimenti che violano il bando, con richiesta di misura cautelare, al fine di consentire la Sua partecipazione all’esame finale.

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