L’INSERIMENTO CON RISERVA NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI (G.P.S.) – PER GLI ABILITATI ALL’ESTERO IN ATTESA DELL’OMOLOGA DEL TITOLO – NON DAREBBE DIRITTO ALL’INDIVIDUAZIONE PER LA STIPULA DI CONTRATTO?
LA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA SOSTIENE IL CONTRARIO…
Quesito/Consulenza informativa.
Gentile avvocato, dopo aver visionato la bozza dello schema di ordinanza del Ministro dell’Istruzione recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze e di istituto”, in fase di pubblicazione, mi sono soffermato, quale abilitato in Romania nell’attesa del riconoscimento in Italia, sull’art. 7 – illustrativo della domanda di inserimento/aggiornamento, in un’unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto – dove è previsto che qualora il titolo di accesso (abilitazione) sia stato conseguito all’estero, ma risulti ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente, per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo (laddove, entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento, risultino scaduti i termini previsti per l’adozione del relativo provvedimento di conclusione della procedura di riconoscimento); ed ancora, è precisato come l’inserimento con riserva non dia titolo all’individuazione per la stipula del contratto….
Ritiene legittima tale previsione?
Studio legale Esposito Santonicola
Gentile docente,
Posto che i neo abilitati all’estero, per potersi inserire “con riserva” nella prima fascia GPS, stando al tenore della bozza ministeriale, dovrebbero non solo “entro i termini di presentazione delle domande” dichiarare di aver avanzato la richiesta di omologa del titolo estero, ma, dalla presentazione di tale istanza di omologazione, dovrebbero addirittura essere decorsi (sempre entro i termini di scadenza per l’inserimento in graduatoria) giorni 120, intesi quale termine di conclusione del procedimento di omologazione dell’abilitazione estera – già su questo aspetto si ritiene che tale paletto restrittivo possa generare, laddove confermato, discriminazioni tra gli abilitati estero – risulterebbe a nostro parere illegittimo, ergo passibile di annullamento giudiziario, impedire all’abilitato/specializzato estero inserito con riserva in I Fascia G.P.S. la stipula del contratto “anche finalizzato all’immissione in ruolo”.
Ciò in quanto il T.A.R. Lazio, Sezione III Bis, a seguito di un ricorso semicollettivo patrocinato dal nostro studio legale ha sancito (Sentenza n. 03137 del 11/03/2020) quanto segue: in applicazione di principi processuali consolidati, l’ammissione con riserva è da considerare come provvedimento ampliativo a carattere provvisorio, che non comporta una deminutio della facoltà…in sostanza, l’ammissione con riserva incide solo sulla stabilità degli effetti, potendo questi essere caducati, ma garantisce la piena tutela della situazione controversa….
Per info specifiche in merito alle “TUTELE LEGALI PER ABILITATI ESTERO AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL TITOLO O AVVERSO LE ESCLUSIONI”, SI INOLTRI MESSAGGIO O AUDIO WHATSAPP AL 366 18 28 489 (NO TELEFONATE). RISPONDERÀ IL LEGALE CON VOCALE PERSONALIZZATO.