Il rapporto tra l’adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria e la tutela della posizione lavorativa del cittadino che abbia prestato il servizio militare di leva ha generato, nel comparto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica, un contenzioso di dimensioni rilevanti. La questione investe direttamente la graduatoria permanente provinciale prevista dall’articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (c.d. graduatorie ATA 24 mesi), strumento per l’accesso ai ruoli del personale scolastico, e riguarda il punteggio da attribuire al periodo di servizio militare obbligatorio — o di servizio civile sostitutivo — allorché tale periodo sia stato prestato non in costanza di un rapporto di impiego con l’amministrazione scolastica.
La posizione ministeriale, consolidatasi attraverso gli atti di indizione dei concorsi per titoli e le relative tabelle di valutazione, ha costantemente operato una differenziazione: al servizio militare prestato durante un rapporto di lavoro con la scuola veniva riconosciuto il punteggio pieno di 6 punti per anno (0,50 per mese), mentre al medesimo servizio svolto al di fuori di un rapporto di impiego era attribuito il ben più modesto punteggio di 0,60 punti per anno (0,05 per mese), pari a quello riconosciuto per il servizio prestato presso amministrazioni statali. Una differenza di trattamento pari a dieci volte, capace di incidere in modo determinante sulla posizione in graduatoria e, in definitiva, sulle concrete possibilità di assunzione a tempo indeterminato.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha progressivamente smantellato tale impostazione, affermando con crescente nitidezza un principio che trova il proprio fondamento nell’articolo 52, comma 2, secondo periodo, della Costituzione, a tenore del quale l’adempimento del servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino. La Sezione Settima del Consesso della giustizia amministrativa ha edificato, nel corso degli ultimi quattro anni, un orientamento ben definito: dalla sentenza 10 marzo 2022, n. 1720, passando per le pronunce 2 maggio 2022, n. 3423, 23 agosto 2022, n. 7383, 9 gennaio 2023, n. 266, 27 dicembre 2023, n. 11235 e 3 aprile 2025, n. 2854, il Consiglio di Stato ha ribadito con fermezza che il servizio militare di leva del personale ATA deve essere valutato con il punteggio pieno, senza alcuna distinzione fondata sulla circostanza che il servizio sia stato reso in costanza ovvero al di fuori di un rapporto di lavoro scolastico.
Due recenti pronunciamenti, di cui lo Studio Legale Esposito Santonicola ha avuto modo di acquisire piena cognizione, confermano in modo inequivocabile la solidità di tale orientamento.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta, con ordinanza cautelare 20 novembre 2025, n. 6510 (R.G. 7061/2025), ha accolto la domanda cautelare proposta da trentacinque ricorrenti del personale ATA, riconoscendo la sussistenza del fumus boni iuris e ordinando all’Amministrazione di attribuire la valutazione piena del servizio militare nelle graduatorie permanenti per l’a.s. 2025/2026. Inoltre, con la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Settima, 17 marzo 2026, n. 2197 (R.G. 2119/2025), il Giudice d’appello ha respinto l’impugnazione proposta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito avverso la sentenza del TAR Lazio, Sezione Terza, n. 3092/2025, confermando il diritto del personale ATA alla valutazione piena del servizio militare.
Quest’ultima pronuncia riveste un’importanza ritenuta del tutto peculiare, giacché il Consiglio di Stato non si è limitato a confermare l’orientamento pregresso, bensì ha confutato analiticamente ogni argomento difensivo proposto dall’Avvocatura dello Stato. In particolare, il Collegio Giudicante ha rigettato la tesi ministeriale fondata sull’articolo 2050, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), precisando che tale disposizione di carattere generale — la quale riconosce il servizio militare «a tutti gli effetti» limitatamente al periodo prestato «in pendenza di rapporto di lavoro» — non vieta affatto l’attribuzione di un valore equivalente al servizio svolto al di fuori di un rapporto lavorativo, né osta all’applicazione della diversa e speciale previsione dell’articolo 569, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, secondo la quale il «periodo di servizio militare di leva (…) è valido a tutti gli effetti», senza alcuna distinzione o limitazione. Il rapporto tra norma generale e norma speciale, ha chiarito il Consiglio di Stato, suggerisce di riconoscere prevalenza alla disciplina settoriale del personale ATA, che non condiziona la piena valutabilità del servizio militare alla sussistenza di un precedente rapporto di impiego.
Il Consiglio di Stato ha altresì disatteso il richiamo ministeriale alla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 22429 del 2024, osservando implicitamente che la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte ordinaria atteneva al diverso piano del rapporto tra norme sull’ordinamento militare e valutazione nei concorsi in generale, mentre la specifica disciplina del personale ATA della scuola è governata dalla norma speciale dell’art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994.
Orbene, l’imminente apertura della procedura di aggiornamento e integrazione delle graduatorie ATA 24 mesi per l’anno scolastico 2026/2027 — la cui indizione è attesa, sulla base delle cadenze degli anni precedenti, tra la metà e la fine del mese di aprile 2026 — rende la questione di immediata attualità.
IL QUESITO
Sono un collaboratore scolastico inserito nelle graduatorie ATA 24 mesi. Prima di essere assunto dalla scuola, ho prestato dodici mesi di servizio militare di leva obbligatorio. L’Ufficio Scolastico della mia provincia mi ha riconosciuto, per quel periodo, soltanto 0,60 punti anziché 6, in quanto il servizio non è stato svolto in costanza di rapporto di impiego. Vorrei sapere se, alla luce della più recente giurisprudenza, posso rivendicare il diritto alla valutazione piena del servizio militare e se potrò far valere tale diritto in sede giudiziaria, laddove non riconosciuto, in occasione del prossimo aggiornamento delle graduatorie.
LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA
Gentile A.T.A.,
La risposta alla Sua domanda è, alla luce del diritto vivente, affermativa. Il servizio militare di leva obbligatorio — così come il servizio civile sostitutivo a esso assimilato per legge — deve essere valutato, nelle graduatorie permanenti provinciali del personale ATA, con il punteggio pieno di 6 punti per anno (e 0,50 punti per mese o frazione superiore a quindici giorni), indipendentemente dalla circostanza che esso sia stato prestato in costanza ovvero al di fuori di un rapporto di lavoro con l’amministrazione scolastica. È QUESTA LA LOGICA DEL RICORSO.
Tale principio si fonda sull’articolo 569, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico dell’istruzione), il quale stabilisce, con formulazione considerata chiara e inequivocabile, che il periodo di servizio militare di leva «è valido a tutti gli effetti». Il tenore letterale della disposizione non consente, a parere dei legali, di operare distinzioni fondate sulla presenza o sull’assenza di un preesistente rapporto di impiego, giacché la locuzione «a tutti gli effetti» sembra escludere per definizione qualsiasi limitazione della portata della norma.
Questa lettura è oggi ulteriormente rafforzata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Settima, 17 marzo 2026, n. 2197, che ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito avverso una pronuncia favorevole al personale ATA resa dal TAR Lazio. I Giudicanti hanno confermato, con limpida chiarezza, che il combinato disposto dell’articolo 52, comma 2, della Costituzione e dell’articolo 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994 prevede la piena valutabilità del servizio militare, sottolineando che la norma generale dell’articolo 2050, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. n. 66/2010) non osta a tale conclusione, in quanto essa disciplina unicamente il servizio prestato in pendenza di rapporto di lavoro, lasciando intatta la portata della norma speciale che, per il comparto ATA della scuola, riconosce il servizio militare senza condizioni.
Tale pronuncia si inscrive in un filone giurisprudenziale consolidato, che annovera le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Settima, n. 1720/2022, n. 3423/2022, n. 7383/2022, n. 266/2023, n. 11235/2023 e n. 2854/2025. La coerenza e la reiterazione di tale orientamento rendono del tutto ragionevole ritenere che anche nella prossima tornata di aggiornamento il principio possa trovare applicazione, ove il Ministero non provveda — come sarebbe auspicabile e doveroso — ad adeguare le tabelle di valutazione dei titoli alla citata giurisprudenza.
Sul piano operativo, occorre segnalare che, qualora la normativa ministeriale di indizione del prossimo aggiornamento per l’a.s. 2026/2027 dovesse reiterare la medesima differenziazione di punteggio già censurata dalla giurisprudenza, il personale ATA interessato potrà far valere il proprio diritto proponendo ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, con contestuale richiesta di misure cautelari, avverso le tabelle di valutazione e i decreti direttoriali degli Uffici Scolastici Regionali che applicano il criterio ritenuto discriminatorio. La giurisprudenza sin qui richiamata offre un valido fondamento tanto sotto il profilo del fumus boni iuris quanto del periculum in mora, atteso il pregiudizio concreto e immediato derivante dall’attribuzione di un punteggio inferiore nelle graduatorie destinate all’immissione in ruolo.
Giova inoltre evidenziare che la piena valutabilità del servizio militare non rileva soltanto ai fini del punteggio in graduatoria, ma può incidere anche sul requisito di servizio necessario per l’inserimento nelle graduatorie medesime — giacché i 24 mesi (più esattamente: 23 mesi e 16 giorni) di servizio richiesti dall’articolo 554 del D.Lgs. n. 297/1994 dovrebbero computarsi tenendo conto, secondo il medesimo principio giurisprudenziale, del periodo di leva quale servizio effettivo nel profilo professionale di riferimento, ove il candidato possedesse il prescritto titolo di studio già in epoca precedente alla prestazione del servizio militare.
Lo Studio Legale Esposito Santonicola continuerà a monitorare, con la massima cura dei dettagli, gli sviluppi normativi e giurisprudenziali della materia, informando tempestivamente gli interessati attraverso la presente rubrica e i propri canali di comunicazione.
Per qualunque approfondimento individuale della propria posizione giuridica, lo Studio Legale Esposito Santonicola rimane a disposizione del personale ATA inserito o in fase di inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti 24 mesi tramite messaggio scritto o vocale su WhatsApp al numero 366 18 28 489. La valutazione del caso concreto sarà formulata dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale, nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell’informazione professionale.
