Il panorama del reclutamento scolastico si arricchisce di un nuovo strumento, introdotto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79), che ha inserito l’articolo 399, comma 3-ter, nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Tale disposizione prevede la costituzione di appositi elenchi regionali, aggiornabili annualmente, dai quali attingere, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, per le immissioni in ruolo in caso di esaurimento delle graduatorie concorsuali. La norma primaria stabilisce che vi possano accedere i candidati che abbiano conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020.

Tuttavia, la bozza del decreto ministeriale attuativo, recentemente sottoposta al vaglio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), ha delineato uno specifico perimetro di accesso. All’articolo 2, infatti, la bozza ammette agli elenchi regionali soltanto i candidati che abbiano partecipato a una serie tassativa di procedure indicate nominativamente, omettendo il Concorso Straordinario-bis indetto con Decreto Direttoriale n. 1081 del 6 maggio 2022. L’assunto ministeriale, desumibile dalla bozza e dalle difese erariali in contenziosi affini, si fonda sulla tesi secondo cui gli elenchi regionali sarebbero riservati a candidati provenienti da concorsi strutturati per generare una categoria di “idonei” in senso tecnico, caratterizzati dal superamento di una prova orale con una soglia minima tipizzata (quantificata in almeno 70 punti).

Tale impostazione ha sollevato interrogativi tra i docenti che, pur avendo sostenuto la prova orale disciplinare prevista dal DD 1081/2022, non sono rientrati nel contingente dei posti banditi e si vedrebbero preclusa la possibilità di confluire negli elenchi regionali.

IL QUESITO

Sono un docente che ha partecipato al Concorso Straordinario-bis (DD 1081/2022). Ho sostenuto la prova orale disciplinare, conseguendo un punteggio ampiamente superiore alla sufficienza, ma purtroppo non sono rientrato nei posti messi a bando per la mia classe di concorso. Leggendo le notizie sulla bozza del decreto per i nuovi elenchi regionali, ho appreso che la nostra procedura concorsuale non è stata inserita tra quelle utili per l’iscrizione. Il Ministero sostiene che il nostro concorso non prevedeva una soglia di sbarramento e, pertanto, non avrebbe generato veri e propri “idonei”. Vi chiedo: vi sono i presupposti per contestare questa esclusione? Possiamo rivendicare il diritto di confluire negli elenchi regionali al pari dei candidati delle altre procedure? Quali sarebbero le basi legali per un’eventuale azione a nostra tutela?

LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA

Gentile Professore,

L’esclusione dei partecipanti al Concorso Straordinario-bis (DD 1081/2022) dagli elenchi regionali, qualora confermata nel testo definitivo del decreto ministeriale, potrebbe presentare profili di criticità giuridica, prestandosi a un vaglio di legittimità per potenziale contrasto con la norma primaria e con i principi costituzionali di ragionevolezza.

In primo luogo, un’eventuale azione legale muoverebbe dall’interpretazione letterale dell’articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La norma primaria dispone l’inserimento negli elenchi regionali per i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020. Il legislatore non ha stilato un elenco tassativo di procedure ammesse, ma ha fissato un criterio oggettivo e temporale. Il DD 1081/2022 rientra temporalmente in tale previsione (essendo stato bandito il 6 maggio 2022) e ha previsto lo svolgimento di una prova disciplinare orale valutata in centesimi.

L’orientamento ministeriale, secondo cui la procedura straordinaria bis non avrebbe generato “idonei” per l’assenza di una soglia di sbarramento predeterminata a 70/100, potrebbe essere contestato in sede giudiziale. Si potrebbe argomentare che tale lettura restrittiva non colga appieno la ratio della novella legislativa, la quale appare orientata a valorizzare le professionalità già selezionate dall’Amministrazione. Il candidato che ha sostenuto la prova orale del DD 1081/2022, conseguendo una valutazione positiva, ha comunque superato il vaglio di una commissione esaminatrice.

Sotto il profilo del diritto amministrativo, la previsione di un elenco chiuso di procedure (art. 2, comma 1, lett. a della bozza) con l’esclusione nominativa del DD 1081/2022, potrebbe astrattamente configurare un vizio di eccesso di potere per violazione della norma primaria delegante. In sede di ricorso, si sosterrebbe che un atto amministrativo di rango secondario (il decreto ministeriale) non può restringere la portata applicativa di una disposizione legislativa formulata in termini generali.

L’impostazione difensiva, pertanto, non si baserebbe sulla mera pretesa allo “scorrimento” della graduatoria dello straordinario-bis, bensì sulla richiesta di annullamento del nuovo decreto ministeriale e dei conseguenti elenchi, nella parte in cui restringono, in assenza di un’esplicita base legislativa, la platea dei destinatari individuata dall’art. 399, comma 3-ter.

Un ulteriore elemento di valutazione si rinviene nel parere del CSPI, il quale ha segnalato che l’esclusione del DD n. 510/2020 (concorso straordinario 2020) discende dal fatto che quella procedura prevedeva la sola prova scritta. Poiché lo straordinario-bis 2022 prevedeva, al contrario, una prova orale, la sua esclusione potrebbe essere censurata per disparità di trattamento e irragionevolezza.

In via subordinata, qualora il Giudice adito ritenesse che sia la stessa fonte primaria a impedire l’inclusione dei candidati del 2022, si potrebbe valutare la proposizione di una questione di legittimità costituzionale per presunta violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, lamentando un trattamento deteriore per i docenti dello straordinario-bis rispetto a candidati di altre procedure.

Sotto il profilo processuale, l’iter ipotizzabile consisterebbe in un ricorso (o in motivi aggiunti, in caso di connessione con contenziosi pendenti) dinanzi al Giudice Amministrativo contro il decreto definitivo, l’avviso ministeriale e gli atti applicativi degli Uffici Scolastici Regionali.

Il petitum mirerebbe all’annullamento della clausola escludente e all’accertamento del diritto all’inserimento (anche con riserva) nella procedura degli elenchi.

Per qualunque approfondimento individuale della propria posizione giuridica, lo Studio Legale Esposito Santonicola rimane a disposizione dei docenti partecipanti al Concorso Straordinario-bis (DD 1081/2022) tramite messaggio scritto o vocale su WhatsApp al numero 366 18 28 489.

Si precisa che ogni valutazione sulla sussistenza dei presupposti per avviare un’azione legale sarà formulata esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale.

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