Con una pronuncia destinata a incidere in modo apprezzabile sul vasto contenzioso pendente in materia, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, ha enunciato — in sede di rinvio pregiudiziale promosso dalla Corte d’Appello di Torino — due articolati principi di diritto in tema di indennità sostitutiva delle ferie non godute spettante al personale docente assunto con contratto a tempo determinato. La decisione opera una nitida distinzione fondata sui diversi periodi dell’anno scolastico, alla quale corrisponde una diversa modulazione dell’onere informativo gravante sul dirigente, e contribuisce a comporre un contrasto che, negli ultimi anni, aveva alimentato un imponente numero di vertenze dinanzi ai Tribunali del lavoro.
Lo Studio Legale Esposito–Santonicola ritiene utile offrire al personale interessato una lettura dei nuovi approdi considerata fedele e tecnicamente rigorosa.
La vicenda e la questione rimessa alla Suprema Corte
La vicenda trae origine dalla domanda di una docente a tempo determinato — successivamente immessa in ruolo — volta a conseguire, fra l’altro, l’indennità per le ferie non godute nel periodo precedente alla stabilizzazione, con riguardo agli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021, nel corso dei quali era stata destinataria, di anno in anno, di un unico contratto continuativo dal mese di settembre sino alla conclusione delle attività didattiche, ovvero di più contratti continuativi dall’inizio delle lezioni e fino al 30 giugno. In primo grado, il Tribunale aveva accolto la domanda nei soli limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e le giornate di sospensione delle lezioni definite dai calendari regionali, a prescindere dalla presentazione di una formale richiesta da parte dell’interessata.
Investita dell’impugnazione proposta dalla docente nei limiti della soccombenza, con la quale si invocava l’applicazione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea e dalla stessa Corte di Cassazione, la Corte d’Appello di Torino ha ritenuto di sospendere il procedimento e di rimettere la questione alla Suprema Corte, avvalendosi del rinvio pregiudiziale disciplinato dall’articolo 363-bis del codice di procedura civile, istituto introdotto dalla riforma del processo civile di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. Segnatamente, i giudici torinesi hanno domandato se il principio secondo cui il docente a termine non perde il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, in difetto di un formale invito del datore di lavoro a goderne corredato dell’espresso avviso della perdita, in caso contrario, del diritto, debba estendersi, oltre che al periodo tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, anche all’arco temporale compreso tra l’inizio e la fine delle lezioni, e se analogo principio valga per le giornate di riposo contemplate dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
Il punto di partenza è rappresentato dall’articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (testo unico in materia di istruzione), a mente del quale l’anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto, mentre le attività didattiche — comprensive di scrutini ed esami — si svolgono tra il 1° settembre e il 30 giugno. Su tale impianto si innestano le previsioni del contratto collettivo nazionale del comparto scuola 2006/2009, il cui articolo 13 qualifica le ferie come diritto irrinunciabile, di regola non monetizzabile e da richiedersi al dirigente scolastico, e il cui articolo 14 disciplina le quattro giornate di riposo riconducibili alla menzionata legge n. 937 del 1977.
Con il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il legislatore ha introdotto, all’articolo 5, comma 8, il generale divieto di monetizzazione delle ferie del personale delle pubbliche amministrazioni. Poco dopo, l’articolo 1, commi 54, 55 e 56, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha dettato una disciplina speciale per il settore scolastico. Il comma 54 stabilisce che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari regionali, ad esclusione di quelli destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative, mentre nella restante parte dell’anno la fruizione è consentita per non oltre sei giornate. Il comma 55, di centrale rilievo, ha derogato al divieto di monetizzazione in favore del personale supplente breve e saltuario e del docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, ammettendone la liquidazione economica limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruirne; il comma 56 ne ha infine sancito l’inderogabilità da parte della contrattazione collettiva, con disapplicazione delle clausole difformi dal 1° settembre 2013. Il quadro è oggi completato dall’articolo 38 del contratto collettivo 2019-2021 del comparto istruzione e ricerca, sottoscritto il 18 gennaio 2024, che ammette la monetizzazione delle ferie maturate e non godute soltanto alla cessazione del rapporto e nei limiti delle vigenti norme di legge.
Sul versante sovranazionale viene in rilievo l’articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro, nella rigorosa interpretazione resa dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea: il lavoratore non può essere automaticamente privato delle ferie maturate, o della relativa indennità, ove il datore non abbia previamente verificato, mediante un’informazione adeguata, di averlo posto in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto, gravando su quest’ultimo il relativo onere probatorio. Tali principi sono stati affermati nelle sentenze del 6 novembre 2018 nelle cause C-619/16, Kreuziger, e C-684/16, Max-Planck-Gesellschaft, e ribaditi, con specifico riguardo al pubblico impiego italiano, nella sentenza del 18 gennaio 2024 nella causa C-218/22, BU contro Comune di Copertino. A completare le coordinate ermeneutiche concorre la sentenza interpretativa di rigetto n. 95 del 2016 della Corte costituzionale, secondo cui il divieto di monetizzazione non preclude il riconoscimento economico ove il mancato godimento delle ferie dipenda da causa non imputabile al lavoratore.
All’esito di tale ricostruzione, la Sezione Lavoro ha risolto la questione operando una bipartizione fondata sui diversi periodi dell’anno scolastico. Per i periodi di sospensione delle lezioni interni all’anno scolastico — le festività natalizie e pasquali, quelle di Carnevale e i ponti — la Suprema Corte ha rilevato che è la legge stessa a individuare i giorni in cui il docente è posto in condizione di fruire delle ferie, sicché in tali archi temporali la fruizione è consentita ex lege, senza necessità di alcun apposito avviso del dirigente scolastico. Ne discende che, con riferimento a tali periodi, l’indennità sostitutiva spetta nei soli limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e i giorni di sospensione che vi ricadono. Per il periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno — ordinariamente destinato a scrutini, esami e attività valutative — resta invece ferma la perdurante vigenza del principio più favorevole già affermato dalla giurisprudenza di legittimità: il docente conserva il diritto all’indennità per le ferie residue, salvo che l’Amministrazione fornisca la prova di averlo formalmente invitato a fruirne, con l’espresso avvertimento della perdita altrimenti del diritto, gravando l’onere probatorio per intero sul datore di lavoro.
Il principio di diritto, nella sua formulazione testuale, è il seguente:Il comma 55 dell’art. 1 della legge n. 228 [del 2012] si interpreta nel senso che al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l’inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito ex lege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative.
Vi è, peraltro, un profilo che lo Studio reputa essenziale chiarire, per evitare equivoci: la pronuncia non configura affatto un collocamento d’ufficio in ferie, né dispone che i giorni di sospensione delle lezioni siano automaticamente imputati a titolo di ferie. La Suprema Corte ha anzi ribadito che resta sempre necessaria la richiesta dell’interessato, secondo quanto prescrive la contrattazione collettiva. Ciò che muta è unicamente il regime dell’indennità sostitutiva: poiché nei periodi di sospensione infrannuale il docente avrebbe potuto fruire delle ferie — essendone stato posto in condizione dal calendario regionale, reso tempestivamente noto — la mancata fruizione non dà luogo a monetizzazione, se non per l’eventuale eccedenza. Ne consegue, sul piano applicativo, un corollario di non poco conto: il docente cui sia stata conferita una supplenza breve o saltuaria nel cui periodo non ricada alcun giorno di sospensione delle lezioni conserva integralmente il diritto all’indennità, essendo mancata la concreta possibilità di godere dei pur pochi giorni maturati.
Con il secondo principio, la Suprema Corte ha esteso analoga disciplina alle giornate di riposo contemplate dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937, le quali devono comunque essere godute dal personale supplente entro il termine dell’anno scolastico, ovvero dell’ultimo contratto stipulato nel suo corso, soggiacendo ai medesimi criteri dettati per le ferie.
I profili processuali: il valore del rinvio pregiudiziale
La decisione presenta altresì profili di sicuro interesse sul piano processuale. Il rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 363-bis del codice di procedura civile costituisce uno strumento di giurisdizione consultiva a carattere vincolante, attraverso il quale il giudice di merito può rimettere alla Suprema Corte una questione esclusivamente di diritto, non ancora risolta, di gravi difficoltà interpretativa e suscettibile di porsi in numerosi giudizi. Il principio di diritto così enunciato è vincolante nel procedimento nell’ambito del quale la questione è stata rimessa e dispiega, al contempo, una marcata funzione orientatrice per la pluralità di giudizi in cui la medesima questione si riproponga: in ciò si esprime la funzione nomofilattica della Corte, ossia il suo compito di assicurare l’uniforme interpretazione della legge. Significativamente, la Suprema Corte ha riconosciuto la sussistenza del requisito della novità della questione proprio osservando che i precedenti in materia o erano stati resi in fattispecie ancora regolate dalla previgente contrattazione collettiva, ovvero risultavano espressamente circoscritti al periodo tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, sicché il dubbio relativo alle sospensioni infrannuali non era mai stato realmente sciolto.
Il commento dello Studio Legale Esposito–Santonicola
A parere dello Studio, la Suprema Corte non ha affatto ribaltato un proprio precedente indirizzo, per la semplice ragione che le pronunce del triennio 2022-2025 non avevano mai affermato la spettanza dell’indennità per i periodi di sospensione infrannuale, essendo state rese sotto la disciplina contrattuale previgente ovvero dichiaratamente perimetrate al solo periodo successivo alla fine delle lezioni. È stata, piuttosto, la giurisprudenza di merito a dividersi sull’estensione di quel principio alle sospensioni infrannuali; ed è a tale specifico contrasto che la Suprema Corte ha inteso porre rimedio, escludendone l’estensione.
Resta nondimeno innegabile che, sul piano pratico, la decisione produca un potenziale ridimensionamento delle pretese di quei docenti che, confortati da talune pronunce di merito favorevoli, avevano agito o intendevano agire per ottenere la monetizzazione anche dei giorni di sospensione infrannuale: per costoro, l’importo astrattamente liquidabile risultererebbe ora circoscritto alla sola differenza, con un corrispondente alleggerimento dell’esposizione finanziaria dell’Amministrazione.
Secondo la lettura degli Avvocati Esposito e Santonicola, il diritto all’indennità non viene affatto soppresso: esso conserva piena consistenza per il periodo successivo alla fine delle lezioni in difetto del prescritto avviso, per le supplenze brevi prive di giorni di sospensione nel proprio arco temporale, nonché, alle medesime condizioni, per le giornate di riposo della legge n. 937 del 1977. La materia, del resto, conserva margini di ulteriore elaborazione, segnatamente quanto alla prova dell’eventuale svolgimento di attività funzionali all’insegnamento durante le sospensioni infrannuali, suscettibile in concreto di incidere sulla spettanza dell’indennità; resta del pari impregiudicata la questione del termine di prescrizione applicabile al credito, da apprezzarsi caso per caso. Ogni posizione, in definitiva, esige una valutazione individualizzata, che soltanto un esame puntuale del singolo rapporto contrattuale consente di condurre con sicurezza.
Indicazioni operative dello studio legale Esposito Santonicola
Alla luce dei nuovi approdi, l’accertamento della spettanza dell’indennità suggerisce di distinguere con esattezza, per ciascun contratto, i giorni di ferie maturati, le giornate di sospensione didattica che vi ricadono, l’eventuale insussistenza di giorni di sospensione nei rapporti di più breve durata e la mancanza dell’avviso dirigenziale per il periodo compreso tra la fine delle lezioni e la scadenza del rapporto. I docenti e il personale con contratto a tempo determinato — supplenti brevi e saltuari ovvero titolari di incarichi sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche — che si trovino in una situazione analoga possono richiedere una consulenza preliminare allo Studio Legale Esposito–Santonicola contattando il numero WhatsApp 366 18 28 48 9, mediante messaggio scritto o vocale.
