È precluso l’accesso al TFA Sostegno Ottavo Ciclo? La risposta giudiziaria giunge, in poche ore, dal T.A.R. Salerno.

Alla preselezione per il corso specializzante, aperte le porte per i docenti ‘senza i 24 C.F.U. entro il 31 ottobre 2022’. 

Un primo rilevante accoglimento giudiziario per lo Studio Legale Esposito Santonicola!

Si racconta di una questione legale in cui un gruppo di docenti della scuola secondaria ha richiesto di partecipare al T.F.A. Sostegno VIII Ciclo, indetto dall’Università degli Studi di Salerno.

Pur essendo in possesso del titolo accademico idoneo all’insegnamento (diploma o laurea che corrispondono agli insegnamenti specifici per le attuali classi di concorso della scuola secondaria), questi si trovavano impossibilitati a partecipare alla prova preselettiva del corso di specializzazione, poiché non avevano acquisito i 24 crediti formativi entro il 31 ottobre 2022.

Infatti, secondo la nota MUR 10328 del 09 giugno 2023, inviata dalla Direzione Generale degli Ordinamenti della Formazione Superiore e del Diritto allo Studio al Coordinatore Nazionale dei corsi di specializzazione per il sostegno didattico e successivamente recepita da una FAQ ministeriale, i docenti avrebbero dovuto acquisire i 24 crediti formativi universitari (CFU/CFA) in specifiche aree disciplinari “entro il 31 ottobre 2022” per poter accedere alla specializzazione per il Sostegno nella scuola secondaria.

Tuttavia, l’imposizione del requisito dei 24 CFU per partecipare al T.F.A. Sostegno, limitato a una specifica data (31 ottobre 2022), sembrerebbe derivare da un’interpretazione ministeriale errata. Per questo motivo, i candidati hanno deciso di ricorrere alle vie legali, avvalendosi dello studio legale Esposito Santonicola.

La scadenza del 31 ottobre 2022, stabilita per l’acquisizione dei 24 CFU, avrebbe avuto senso se il corso di specializzazione T.F.A. Sostegno VIII Ciclo fosse stato bandito a dicembre 2022. Invece, il contestato bando dell’Università degli Studi di Salerno risale al 09.06.2023.

Considerando che, ai sensi dell’articolo 1 comma 4 del Decreto 694 del 30 maggio 2023, le date dei test preselettivi per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno relativi alla scuola secondaria sono fissate per i giorni 6 e 7 luglio 2023, gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola hanno immediatamente chiesto, al Presidente del T.A.R. di Salerno, l’ammissione dei ricorrenti “sotto riserva di legge” alla prova preselettiva. Infatti, l’ostacolo prolungato alla partecipazione negherebbe, nell’immediato, la possibilità di avanzare verso il percorso di specializzazione, che potrebbe essere impiegato, a breve termine, per la progressione di carriera nelle graduatorie di docenza.

Per quanto riguarda le basi del ricorso, gli avvocati hanno delineato il quadro normativo, partendo dall’analisi della nota MUR 10328 del 09 giugno 2023. Questa nota, emessa dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), specifica che i candidati per la scuola secondaria, ad esclusione degli insegnanti tecnico pratici (ITP), possono accedere al T.F.A. Sostegno VIII Ciclo a patto che abbiano conseguito i 24 CFU “entro il 31 ottobre 2022”.

Pertanto, la suddetta nota, qui contestata, rappresenta il riferimento per la controparte ministeriale. Quest’ultima sembra trarre ispirazione dalla Legge n. 79/2022, che converte il Decreto Legge del 30 aprile 2022, n. 36. Tale decreto, nelle sue disposizioni transitorie – articolo 44 intitolato “Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie” – stabilisce che, a prescindere dal possesso del titolo di studio idoneo in relazione alla classe di concorso, fino al 31 dicembre 2024, sono ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente della scuola secondaria di primo e secondo grado quanti abbiano conseguito i 24 CFU/CFA (previsti come requisito di accesso al concorso secondo l’ordinamento precedente) entro il 31 ottobre 2022.

Tuttavia, gli avvocati hanno rappresentato al giudice come l’interpretazione errata del Ministero possa emergere da un aspetto specifico: la legge si riferisce esplicitamente ai requisiti di partecipazione al concorso, ovvero al reclutamento per l’assunzione di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, e non al T.F.A. Sostegno.

Quest’ultimo è un corso finalizzato all’ottenimento del titolo specializzante.

In sostanza, la nota MUR 10328 del 2023 sembra estendere il requisito dei 24 CFU anche al T.F.A. Sostegno, nonostante il decreto legge “convertito” si riferisca esclusivamente al concorso per l’assunzione dei docenti della scuola secondaria.

Questa disposizione del Ministero non tiene in considerazione che:

  • La nota MUR 10328 non ha valore normativo ma solo interpretativo. Ciò significa che essa non può modificare o alterare quanto stabilito nelle leggi o nei decreti. In questo caso, sembra che la nota stia tentando di modificare i requisiti di accesso al corso di specializzazione, imponendo l’obbligo dei 24 CFU “conseguiti entro un determinato arco temporale” anche per il T.F.A. Sostegno;
  • Crea una disparità di trattamento (violazione dell’art. 3 della Costituzione, con riferimento agli artt. 34 e 35 Cost.), tra i laureati e gli insegnanti tecnico pratici (ITP) che concorrono per la specializzazione nel grado d’istruzione secondaria, nei seguenti termini: gli insegnanti tecnico pratici (ITP), in possesso del solo diploma della scuola secondaria di II grado, avranno la possibilità di partecipare alla selezione per il T.F.A. Sostegno VIII Ciclo, nella scuola secondaria, senza il possesso dei 24 CFU (su questo punto, si rimanda alla contestata nota ministeriale). D’altro canto, i ricorrenti, nonostante possiedano un titolo accademico idoneo all’insegnamento (laurea specialistica o di vecchio ordinamento/Diploma Conservatoriale), si ritroverebbero esclusi per la sola mancanza dei 24 crediti formativi aggiuntivi “acquisiti entro la data del 31 ottobre 2022”.

Investito della problematica, in sede cautelare, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), rappresentato dal Presidente dott. Leonardo Pasanisi, “considerato che … dato l’imminente svolgimento dei test preselettivi di cui al bando contestato, sussistono le prospettate ragioni di pregiudizio irreversibile, per cui è necessario – in accoglimento della suindicata istanza di misure cautelari monocratiche – ammettere con riserva gli attuali ricorrenti ai test preselettivi in questioneha accolto la domanda giudiziaria cautelare.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti riguardo a questa vicenda.

PER INFO/TUTELE AVVERSO LE ESCLUSIONI DAI CORSI SPECIALIZZANTI E IN MERITO ALLA CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI MINISTERIALI, È POSSIBILE INVIARE MESSAGGIO WHATSAPP (SCRITTO O AUDIO) AL 366 18 28 489.