Sette anni scolastici consecutivi nello stesso istituto, sulla stessa cattedra, sempre in veste di supplente. Per il Tribunale di Asti, in funzione di Giudice del Lavoro, una simile continuità non racconta un’esigenza provvisoria: rivela, al contrario, un fabbisogno stabile che è stato coperto, anno dopo anno, con il lavoro precario.
La vicenda: numerosi anni sulla stessa cattedra
Il docente ha insegnato continuativamente dall’anno scolastico 2017/2018 all’anno scolastico 2023/2024 nella medesima scuola e per la medesima cattedra, in forza di ripetuti contratti di lavoro a tempo determinato. Come dà atto la sentenza, i primi incarichi sono stati conferiti su organico di fatto, con scadenza al 30 giugno; dall’anno scolastico 2020/2021 la nomina è divenuta annuale, con scadenza al 31 agosto, su posto in organico di diritto. Il Giudicante ha computato in settantaquattro mesi la durata complessiva della reiterazione, rilevando che al suo esito il docente non è stato stabilizzato; si tratta di circostanze rimaste incontestate tra le parti. Il ricorso, che recava l’analitica indicazione della tipologia di ciascuna supplenza, lamentava l’abusiva successione dei contratti e chiedeva il risarcimento del danno. Il Ministero, costituendosi in giudizio, ha resistito alla domanda invocando la specialità della disciplina che regola i rapporti a tempo determinato del personale della scuola statale.
Il punto di partenza è noto. L’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, disciplina le supplenze annuali su posti vacanti e disponibili, quelle temporanee sino al termine delle attività didattiche e quelle conferite per ogni altra necessità, senza porre un limite alla loro durata complessiva. Il tetto dei trentasei mesi, introdotto dall’articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è stato poi abrogato dall’articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, come la stessa sentenza ricorda; sicché il sistema delle supplenze è tornato a reggersi sulla sola legge del 1999. A questo assetto si contrappone la clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, che indica agli Stati membri misure effettive per prevenire e sanzionare l’abuso nella successione dei contratti a termine.
La sentenza ripercorre con cura le tappe del confronto tra ordinamento interno ed europeo. Muove dalla pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014, Mascolo e altri, cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13 e C-418/13, che ha ritenuto la clausola 5 dell’accordo quadro ostativa a una normativa che consentiva il rinnovo dei contratti su posti vacanti e disponibili senza tempi certi per l’espletamento dei concorsi e senza alcuna possibilità di ristoro del danno. Prosegue con la sentenza della Corte costituzionale n. 187 del 2016, decisa il 15 giugno e depositata il 20 luglio 2016, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, nella parte in cui autorizzava il rinnovo potenzialmente illimitato dei contratti a termine su posti vacanti e disponibili in assenza di ragioni obiettive. Richiama, infine, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 5072 del 2016, che ha configurato il danno da abusiva reiterazione nel pubblico impiego come danno presunto, con valenza sanzionatoria, salva la prova del maggior pregiudizio, e la sentenza della Corte di cassazione n. 22552 del 7 novembre 2016, che ha fissato i principi di diritto sul precariato scolastico, compreso quello per cui la reiterazione di supplenze su organico di fatto non integra di per sé un abuso, ferma la facoltà del lavoratore di allegare e provare le condizioni concrete che ne rivelino un utilizzo improprio o distorto.
Su questo tessuto giurisprudenziale si innesta la novità più recente. L’articolo 12 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, ha riscritto l’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: nel testo riportato in sentenza, la disposizione prevede oggi che, nella specifica ipotesi di danno da abuso di una successione di contratti a termine, il giudice stabilisca un’indennità compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione, al numero dei contratti in successione e alla durata complessiva del rapporto, salva la facoltà del lavoratore di provare il maggior danno.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Asti, Giovanni Manzoni, non ha negato la specialità del reclutamento scolastico, che riconosce anzi in apertura della motivazione, ricollegandola all’articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001; muovendo da essa, ne ha tuttavia vagliato l’applicazione alla luce dei principi europei, costituzionali e di legittimità appena richiamati. Accertata, sulla base di circostanze incontestate, una reiterazione protrattasi per settantaquattro mesi nella stessa scuola e sulla stessa cattedra, dapprima con contratti al 30 giugno e poi con contratti al 31 agosto, il Giudicante ha riconosciuto il diritto al risarcimento, considerando l’intero arco della reiterazione come produttivo di danno.
Il passaggio di maggiore spessore riguarda, probabilmente, i concorsi. La sentenza afferma che «A nulla rileva» la circostanza che negli anni siano state bandite procedure concorsuali per la classe di insegnamento del docente, poiché non risultava che i contratti a termine fossero destinati a coprire esigenze temporanee legate ai tempi di quelle procedure, anziché esigenze permanenti e durevoli. Con un ragionamento che rovescia la prospettiva, il Giudicante osserva poi che la chiamata dello stesso docente, nella stessa scuola e sulla stessa materia, per sette anni consecutivi, nonostante la contemporanea indizione di concorsi, dimostra la conclusione opposta: la carenza di personale era durevole e «i concorsi indetti non vi hanno fatto fronte».
Sul piano della quantificazione, la sentenza ha ritenuto applicabile il nuovo testo dell’articolo 36, comma 5, benché privo di una disciplina transitoria, richiamando in senso conforme la Corte d’appello di Torino. Il Giudicante ha osservato che, come in passato la giurisprudenza aveva attinto all’articolo 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 e poi, dopo la sua abrogazione, all’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015, così oggi devono valere i parametri della nuova norma, quale fattispecie omogenea e contigua nel senso indicato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5072 del 2016. A rinforzo, la sentenza valorizza il primo considerato del decreto-legge n. 131 del 2024, che dichiara la finalità di ridurre le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea, e l’ordinanza della Corte di cassazione 15 giugno 2022, n. 19229, secondo cui i criteri legali di liquidazione del danno si rivolgono al giudice e ne delimitano la discrezionalità, senza incidere retroattivamente sugli elementi costitutivi della responsabilità.
Quanto alla misura, il Giudicante ha costruito un criterio progressivo e dichiarato: mezza mensilità per ogni semestre di abusiva reiterazione oltre il trentaseiesimo mese e sino al centoduesimo, una mensilità intera per ogni semestre dal centotreesimo mese in avanti, entro la forbice legale di quattro e ventiquattro mensilità, così da valorizzare, secondo le parole della sentenza, «la finalità sanzionatoria della nuova norma» in rapporto al numero dei contratti e alla durata complessiva del rapporto. Applicato ai settantaquattro mesi accertati, il criterio ha condotto a un’indennità pari a sette mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre agli interessi legali dalla maturazione al saldo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, in applicazione dell’articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
A parere dello Studio legale Esposito Santonicola, il pregio più rilevante della pronuncia risiede nel metodo. Il Giudicante non si è arrestato all’etichetta formale di ciascun contratto, ma ha letto la carriera del docente nel suo insieme, cogliendo nella permanenza sulla stessa cattedra e nella stessa scuola l’indice più eloquente della natura stabile del fabbisogno. Secondo la lettura degli Avvocati Esposito e Santonicola, è proprio questo lo spazio che la Corte di cassazione, nella sentenza n. 22552 del 2016, aveva lasciato aperto quando, pur escludendo che le supplenze su organico di fatto integrassero di per sé un abuso, aveva fatto salva la prova delle condizioni concrete e sintomatiche di un loro uso improprio. Il calendario delle supplenze, letto per intero, smentisce la provvisorietà che ciascun contratto, preso da solo, sembrava dichiarare.
Di non minore interesse appare, nella prospettiva dello Studio legale Esposito Santonicola, la neutralizzazione dell’argomento concorsuale. L’indizione di procedure selettive non vale, di per sé, a giustificare la reiterazione dei contratti: potrebbe assumere rilievo soltanto ove risultasse che i contratti a termine servivano effettivamente a colmare il tempo necessario allo svolgimento di quelle procedure. Quando, invece, i concorsi si susseguono e il supplente resta sulla stessa cattedra, la loro stessa esistenza finisce per documentare che il bisogno era permanente e che la risposta organizzativa non lo ha soddisfatto.
La sentenza offre, infine, un contributo apprezzabile sull’applicazione nel tempo del nuovo articolo 36, comma 5, che il legislatore non ha accompagnato con una disciplina transitoria: la soluzione adottata ancora la liquidazione a parametri legali aggiornati e a un criterio di calcolo esplicito, che rende la quantificazione prevedibile e verificabile e che, a giudizio dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, risponde al canone di effettività della tutela richiesto dal diritto dell’Unione. Si tratta di una pronuncia di primo grado, il cui peso andrà apprezzato alla luce degli sviluppi della giurisprudenza di merito e di legittimità; essa conferma, nondimeno, che la storia contrattuale del lavoratore precario della scuola, ricostruita con precisione documentale, rappresenta il terreno sul quale la tutela si decide.
I docenti e il personale ATA che abbiano prestato servizio con contratti a termine reiterati, in particolare sul medesimo posto o nella medesima istituzione scolastica, possono sottoporre la propria storia contrattuale all’esame dello Studio. Per richiedere informazioni, è possibile contattare lo Studio inviando un messaggio scritto o vocale, tramite WhatsApp, al numero 366 18 28 489.
Ogni eventuale valutazione circa la sussistenza dei presupposti per un’azione giudiziaria sarà formulata esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale, seguendo i più recenti orientamenti giurisprudenziali e nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell’informazione professionale.
