A cura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

La computabilità del periodo di fruizione del congedo straordinario biennale previsto dall’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ai fini del requisito dei ventiquattro mesi di servizio e dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie provinciali del personale ATA è questione di vivo interesse pratico. Due letture si confrontano e la presente disamina ne espone le rispettive ragioni.

Le ragioni del sì: piena computabilità

Il fondamento principale della tesi favorevole alla computabilità risiede nel testo dell’articolo 42, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. La disposizione stabilisce che il periodo di congedo «non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto». L’elenco delle esclusioni è ritenuto tassativo. Nessuna menzione è fatta dell’anzianità di servizio né della valutazione del periodo nelle procedure di nomina da graduatoria o concorsuali. In forza del principio di tassatività delle eccezioni, il periodo deve ritenersi equiparato all’anzianità di servizio per ogni fine non espressamente escluso.

I bandi annuali per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali ATA, adottati in attuazione dell’articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevedono costantemente che siano validi tutti i periodi di effettivo servizio nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca. Poiché la legge non esclude il congedo biennale da tale computo, la clausola dei bandi lo include. La prassi ministeriale e le indicazioni operative più recenti relative alle procedure di aggiornamento delle graduatorie ATA hanno, in più occasioni, confermato la validità del periodo di congedo straordinario ai fini sia del requisito dei ventiquattro mesi sia dell’attribuzione del punteggio di servizio.

La medesima logica di non interruzione della maturazione del punteggio di servizio e di continuità è espressamente accolta nelle tabelle di valutazione dei titoli allegate ai contratti collettivi nazionali integrativi sulla mobilità del personale docente. Sebbene si tratti di disciplina distinta, essa conferma l’orientamento volto a non penalizzare, sul piano dell’anzianità, chi fruisca del congedo per adempiere al dovere di assistenza al familiare in situazione di disabilità grave.

Le ragioni del no: esclusione dal computo

La tesi contraria muove da una lettura più restrittiva del concetto di «servizio» utile ai fini delle graduatorie ATA. Secondo questa interpretazione, i bandi valorizzano i periodi di effettiva prestazione lavorativa. Il congedo straordinario, pur essendo retribuito e coperto da contribuzione figurativa, costituirebbe un’assenza dal servizio e non un periodo di attività lavorativa svolta. Di conseguenza, esso non contribuirebbe al raggiungimento del requisito dei ventiquattro mesi né all’attribuzione del punteggio di servizio.

Si osserva, secondo talune esposizioni ministeriali, che il medesimo articolo 42, comma 5-quinquies del decreto legislativo n. 151 del 2001 esclude espressamente la rilevanza del periodo per istituti tipicamente collegati all’anzianità (ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto). Da tale esclusione si trae, per analogia o per identità di ratio, l’argomento che il legislatore abbia voluto delimitare gli effetti del congedo, sottraendolo a ogni forma di computo dell’anzianità diversa da quella strettamente previdenziale. In questa prospettiva, la progressione economica (scatti di anzianità) è già esclusa dalla prassi amministrativa e dai pareri della Funzione Pubblica; estendere la medesima esclusione alle graduatorie ATA apparirebbe coerente.

Alcuni Uffici scolastici territoriali hanno concretamente applicato questa lettura restrittiva, rifiutando di computare il periodo di congedo sia per il requisito di accesso sia per il punteggio. Tale prassi, sebbene non uniforme sul territorio nazionale, costituisce il dato di fatto da cui originano le controversie.

Il confronto e il commento dello Studio legale Esposito Santonicola

Le due tesi si misurano su un punto che diventa decisivo: se l’elenco delle esclusioni contenute nel comma 5-quinquies dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151 del 2001 debba intendersi tassativo oppure esemplificativo di una più ampia volontà di non equiparare il congedo all’anzianità di servizio.

La corretta applicazione delle norme richiede un’attenta valutazione caso per caso del testo dei bandi e della documentazione relativa al periodo di congedo fruito.

Il personale ATA che si trovi in una situazione analoga può richiedere una consulenza preliminare allo Studio Legale Esposito-Santonicola, contattando il numero WhatsApp 366 18 28 48 9.

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