ATTI DA IMPUGNARE (TEMPISTICHE), CONTROINTERESSATI, FONDAMENTO DEL RICORSO ED EVENTUALI SESSIONI SUPPLETIVE…

Quesito/Consulenza informativa.

Gentile avvocato, sono una docente della scuola secondaria di I grado che ha partecipato al Concorso ordinario di cui al Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, successivamente modificato dal Decreto Ministeriale 326 del 09/11/2021, avendo riportato, a seguito della prova scritta computer based, un punteggio pari a 68/100.

Ebbene, vorrei lamentare in giudizio, per il suo tramite, di aver espletato una selezione irregolare, viziata dalla presenza di domande d’esame “prive della risposta corretta”, tradotte, per questo, in illegittime modalità di valutazione. 

Le domando, in ragione di tanto, anche ai fini del calcolo dei 60 giorni per l’avvio del ricorso al Tar:

  • Quali sarebbero i provvedimenti ministeriali da impugnare?
  • Risulterebbe necessario coinvolgere in giudizio i controinteressati (docenti che hanno superato la prova concorsuale scritta)?
  • Su cosa si fonderebbe il ricorso a livello giurisprudenziale?
  • Si domanderebbe l’accesso alle successive prove concorsuali pratiche/orali o sarebbe configurabile, in termini di maggiori possibilità, la predisposizione delle apposite sessioni suppletive d’esame?

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentile docente, partiamo dal primo quesito: gli atti da impugnare sono rappresentati, principalmente, dagli elenchi di convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove pratiche/orali (relativamente alle classi di concorso d’interesse), pubblicati o in fase di pubblicazione attraverso gli appositi avvisi sui siti degli Uffici Scolastici Regionali; si tratta di atti eventualmente lesivi (unitamente agli esiti della prova scritta computer based), nella parte in cui non includono il suo nominativo.

Quanto alla problematica dei controinteressati riteniamo che, allo stato attuale, essendo la procedura concorsuale ancora in corso di svolgimento, non sussistano “controinteressati in senso tecnico”, in assenza delle graduatorie definitive dei vincitori.

Sul ritenuto fondamento giuridico del ricorso – già illustrato con il seguente audio esplicativo:

– si rappresenta, in diritto, come ogni domanda a risposta multipla debba prevedere con certezza una risposta univocamente esatta, per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost.” (Cons. Stato sez. III, sentenza 5 gennaio 2021 n. 158).

In ultimo, per quanto concerne la tipologia di domanda giudiziaria, sarà richiesto/a, al competente Tribunale Amministrativo:

A) il riconoscimento del diritto di accesso “in via cautelare e nel merito” alle successive prove concorsuali pratiche/orali;

B) l’emissione dell’ordine di inclusione negli elenchi dei candidati ammessi a sostenere le prove pratiche/orali, relativamente alle classi di concorso e alle regioni d’interesse;

C) ovvero di procedere, laddove possibile, all’ammissione alla successiva fase concorsuale “in coda agli elenchi degli idonei”, anche predisponendosi apposite sessioni suppletive d’esame.

Sul punto, occorre precisare che la magistratura amministrativa (Tar Lazio Roma sezione terza bis) – con le prime recentissime pronunce cautelari monocratiche, riferite all’esclusione dal citato concorso –  ha ritenuto come, nell’ipotesi dell’accoglimento della domanda giudiziaria cautelare, a seguito di discussione innanzi al Collegio Giudicante, non sarebbero preclusi in alcun modo gli effetti ripristinatori di un’eventuale ordinanza collegiale di accoglimento “anche successiva all’espletamento delle nuove prove d’esame”, atteso che, in pedissequa e tempestiva esecuzione della stessa, l’intimata amministrazione sarebbe tenuta ad effettuare le sessioni concorsuali suppletive in favore dei ricorrenti.

Per concordare mirate tutele legali, anche riguardo alla possibilità di accorpare situazioni omogenee, si inoltri WhatsApp scritto o vocale al 366 18 28 489 (no telefonate).

Risponderà il legale con vocale personalizzato.