A cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Lo Studio Legale Esposito Santonicola rende nota un’iniziativa giudiziaria finalizzata a contestare la legittimità costituzionale della normativa che ha istituito un “sistema chiuso” per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole. In particolare, l’azione mira a far dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43), nella parte in cui preclude l’accesso di nuovi aspiranti alle funzioni di presidenza scolastica.

La disposizione normativa oggetto di contestazione, art. 1-sexies del D.L. 7/2005 (L. 43/2005), prevede testualmente che “a decorrere dall’anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti”​. In altri termini, dal 2006 in poi non è stato più possibile attribuire incarichi di presidenza a docenti che non li avessero già ricoperti in passato, potendosi unicamente rinnovare quelli esistenti.

Questa norma ha dunque istituito un sistema chiuso nel conferimento delle funzioni di presidenza, impedendo a nuovi aspiranti (anche se in possesso dei requisiti richiesti) di accedere alle relative graduatorie e riservando tali incarichi ai soli docenti che già li detenevano prima del 2006​.

Sebbene concepita inizialmente come misura temporanea, la disciplina è rimasta in vigore per quasi vent’anni, attraverso una serie di provvedimenti amministrativi attuativi che ne hanno reiterato gli effetti.

Da ultimo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato la Direttiva Ministeriale n. 11 del 27 marzo 2025, che per l’anno scolastico 2025/2026 conferma integralmente il predetto impianto normativo. La Direttiva 2025 ribadisce il blocco a qualsiasi nuova nomina e regola la gestione degli incarichi di presidenza secondo criteri volti a privilegiare esclusivamente i docenti già inseriti nelle vecchie graduatorie del 2005-2006​.

In sintesi, le disposizioni chiave della Direttiva 2025 prevedono che:

  • Art. 1: permane il divieto di assegnare nuovi incarichi, consentendo solo la riconferma di quelli già esistenti​;
  • Art. 2: gli incarichi di presidenza sono attribuiti sui posti eventualmente vacanti dopo le nomine in ruolo, utilizzando esclusivamente il punteggio storico 2005-2006 degli aspiranti;
  • Art. 3: la procedura di candidatura (aperta dal 6 al 26 maggio 2025) è riservata ai docenti già incaricati in passato, con priorità volta a garantire la continuità nella stessa sede per chi è già in servizio​;
  • Art. 4: i posti di presidenza che restassero disponibili verranno coperti mediante incarichi di reggenza (affidati temporaneamente a dirigenti scolastici in servizio), senza alcun bando pubblico aperto a nuovi candidati​.

La cornice normativa e amministrativa delinea, dunque, un sistema chiuso e cristallizzato al 2005-2006, che esclude categoricamente intere generazioni di docenti – assunti dopo tale data – dalla possibilità di aspirare a ruoli apicali nelle istituzioni scolastiche, a prescindere dai titoli e dalle competenze professionali da essi posseduti​.

Profili di illegittimità costituzionale

Alla luce di quanto sopra, lo Studio Legale Esposito Santonicola ha ravvisato diversi profili di illegittimità costituzionale nella normativa e nei provvedimenti indicati. In particolare, si evidenziano le seguenti violazioni:

  • Principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) – Il meccanismo che riserva le graduatorie degli incarichi di presidenza unicamente ai docenti inseriti nell’a.s. 2005-2006 comporta un’ingiustificata disparità di trattamento tra personale scolastico con qualifiche ed esperienza analoghe​. Docenti appartenenti alla stessa categoria professionale, ma assunti dopo il 2006, si vedono infatti esclusi a priori da opportunità di carriera, in assenza di una ragionevole motivazione e in violazione del principio per cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge.
  • Diritto al lavoro e alla progressione di carriera (artt. 4 e 35 Cost.) – L’impossibilità per i docenti assunti dopo il 2006 di accedere a posizioni dirigenziali scolastiche costituisce una lesione del diritto al lavoro inteso anche come diritto alla crescita professionale. La normativa vigente di fatto nega a questi lavoratori la chance di concorrere per avanzamenti di carriera per mere ragioni cronologiche (anno di immissione in ruolo), compromettendo la tutela del lavoro in tutte le forme che la Costituzione garantisce.
  • Principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.) – Il permanere di un sistema di nomine privo di un confronto meritocratico aperto contrasta con il dettato costituzionale che impone l’accesso ai pubblici uffici mediante concorso (salve limitate eccezioni)​. La mancata apertura delle procedure di conferimento incarichi a tutti gli aventi titolo, attraverso selezioni trasparenti, rischia di pregiudicare i principi di imparzialità e buon andamento nella gestione delle istituzioni scolastiche, mantenendo posizioni dirigenziali coperte senza valutare potenziali candidati esterni altrettanto qualificati.

Considerati i vizi di costituzionalità sopra esposti, lo Studio Legale Esposito Santonicola è in procinto di avviare un’azione legale individualizzata a tutela dei docenti esclusi dalle graduatorie per gli incarichi di presidenza.

I ricorsi saranno modulati per lamentare l’ingiustizia del descritto sistema chiuso (ad esempio illustrando la posizione professionale ed i titoli del singolo ricorrente, nonché l’impatto negativo della preclusione sull’avanzamento della sua carriera)​.

In particolare, in ogni ricorso verrà richiesto al preposto giudicante di:

  • Accertare il diritto all’inserimento in graduatoria per il conferimento degli incarichi di presidenza per l’anno scolastico 2025/2026, riconoscendo che il ricorrente – avendone i requisiti – avrebbe titolo a figurare nell’elenco degli aspiranti agli incarichi dirigenziali;
  • Sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-sexies del D.L. 7/2005 (conv. L. 43/2005), chiedendone il rinvio alla Corte Costituzionale per la valutazione della compatibilità di tale norma con gli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione​;
  • Disapplicare la Direttiva Ministeriale 27 marzo 2025 n. 11, nella parte in cui essa dà attuazione alla norma censurata, così da rimuovere con immediatezza gli effetti preclusivi che impediscono al ricorrente di concorrere all’assegnazione di un incarico di presidenza per l’anno scolastico in corso.

Per una valutazione personalizzata della singola posizione, è possibile contattare lo Studio Legale Esposito Santonicola tramite WhatsApp, messaggio scritto o vocale, al numero 366 18 28 489.

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